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Ha suscitato clamori e proteste anche a livello di governi la legge approvata dal Parlamento polacco, che punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque definisca “polacchi” i campi di sterminio installati dai nazisti nel territorio della Polonia invasa o (questa la parte più contestata) sostenga la partecipazione di cittadini polacchi al genocidio degli ebrei.
In realtà si riconosce che la Polonia ha tutte le ragioni a pretendere che non vengano definiti “polacchi” campi di sterminio come quelli, tristemente famosi, di Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Chelmo, Belzec, Sobibor e Maidanek, installati dai nazisti nel territorio della Polonia invasa. Lo stesso Dipartimento di Stato americano nel pur pressante invito a ritirare la legge ha riconosciuto che si tratta di definizione “fuorviante e offensiva“. Il problema sembrerebbe, quindi, essere rappresentato dall’art. 55, definito da chi in Italia l’ha pubblicato (con un omissis) centrale nella legge.
Ecco il testo: “1. Chiunque sostenga, pubblicamente e contrariamente ai fatti, che la Nazione Polacca o la Repubblica di Polonia sia responsabile o corresponsabile dei crimini nazisti commessi dal Terzo Reich /…/ o di altri reati che costituiscono crimini contro la pace, contro l’umanità o crimini di guerra, o chiunque in altro modo sminuisca gravemente la responsabilità dei veri autori dei suddetti crimini, sarà passibile di una pena pecuniaria o del carcere fino a 3 anni. La sentenza verrà resa pubblica. 2. Se l’atto sopra specificato è commesso preterintenzionalmente, l’autore sarà passibile di una pena pecuniaria o di una restrizione della libertà. 3. Nessun reato è commesso se l’atto criminale specificato nelle clausole 1 e 2 sia commesso nel corso di un’attività artistica o accademica”.
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