FACEBOOK E CASAPOUND: IMPUGNABILE L’EDITTO DEL RE SOLE

Come noto, Facebook e Instagram hanno eliminato dalle proprie pagine CasaPound  e Forza nuova. Una eliminazione totale: non solo i siti ufficiali e i profili del presidente di CasaPound Gianluca Iannone,  del vicepresidente Simone Di Stefano e del segretario di Forza Nuova Roberto Fiore, ma anche i profili di decine di militanti e dirigenti, inclusi molti democraticamente eletti allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Provvedimento accolto con scontata esultanza da molti, scarsamente riflessivi esponenti della Sinistra, ma duramente criticato da un giornale come La Stampa non sospetto di simpatie per i gruppi “bannati” e le loro idee. La Stampa del 10 settembre pubblica difatti in prima pagina un articolo di Mattia Feltri “Fascisti che non ti aspetti”, dove gli inattesi “fascisti” non sono i militanti di CasaPound e Forza Nuova, ma i censori di Facebook, che hanno fatto prevalere sulla legge dello Stato “una legge privata, opaca e sovranazionale con cui si separano i giusti dagli ingiusti: se ne sono viste poche di robe più fasciste”.

Più problematico su Il Foglio del giorno dopo l’articolo “Viaggio nel paradosso della rete. Oltre il caso Facebook-Casa Pound”. L’autrice, Marianna Rizzini, pone due domande: 1) “Dove finisce l’azienda privata, per quanto smisurata sia la sua dimensione, e dove inizia il campo pubblico quando si parla di Facebook (e in generale dei social network)?. 2) “Dove finisce la lotta contro il cosiddetto “hate speech”, discorso d’odio dentro e fuori dal web, e dove comincia la preminenza di una legge privata su quella dello Stato?”, riportando alcune risposte.

Queste, pur riconoscendo che le piattaforme internet hanno grande incidenza nel dibattito pubblico e che di fatto si è consegnata “buona parte della vita pubblica e politica” a Facebook, “un’impresa privata, che, controllando l’informazione, “svolge funzioni di rilievo pubblico” tendono a giustificare il provvedimento di Facebook, non qualificabile – si afferma – come censura. Totale l’assoluzione concessa a Facebook dal direttore del Post Luca Sofri: “E’ un’attività privata, gratuita e con delle regole formali. Queste tre cose rendono le pretese tonanti di farlo essere un luogo di applicazione di diritti un po’ ridicole. Non si può usare un servizio privato, non pagarlo e protestare perché le regole di quel servizio vengono applicate. Come pretendere di entrare col cane in un luogo dove c’è scritto che i cani non possono entrare. Le regole su Facebook le stabilisce Facebook nel rispetto delle leggi esistenti. Se il risultato non soddisfa si può solo cambiare le leggi esistenti, ma non prendersela con Facebook”. Nel complesso, risposte che, se anche avvertono la necessità di rimedi, li rinviano al futuro, proponendo “l’introduzione di un quadro di regole che stabilisca quale tipo di intervento la piattaforma può fare e procedure rapide di ricorso ad una autorità terza in caso di censura”. Per presente resta ferma l’inappellabilità di quello che Mattia Ferri definisce“l’editto del Re Sole, ossia Mark Zuckerberg, padrone dei social”.

Non è affatto detto che le cose stiano così. Indubbiamente Facebook è un’azienda privata e le regole applicate hanno natura pattizia (chi entra in un social network conclude un contratto). E’ anche vero che queste regole non sono in contrasto con “leggi esistenti” se con questo termine ci si riferisce a normative varate dal Parlamento aventi ad oggetto questo aspetto dell’attività dei social. Si dà però il caso che, pur in assenza di una normativa specifica, un precetto esista e sia di rango costituzionale: l’art. 21 della Costituzione che sancisce il diritto alla libertà di espressione. Conosciamo tutte le possibili obiezioni, ma è passata molta acqua sotto i ponti da quando, il 7 febbraio 1948, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione distinsero nell’ambito della Costituzione “norme precettive”, immediatamente applicabili, e “norme programmatiche”, rivolte, per la realizzazione dei valori portati, al legislatore. Molto tempo anche dalla sentenza n. 1/1956 della Corte Costituzionale, comunque preziosa anche per avere aperto la strada a futuri sviluppi col dichiarare irrilevante tale distinzione sia pure, nel caso, con specifico riferimento solo ai fini del giudizio di legittimità costituzionale. Sviluppi che conducono alla possibile “giustiziabilità”, nel senso di una loro immediata e diretta tutela giurisdizionale anche in assenza di leggi attuative, dei cosiddetti diritti politici costituzionalmente fondati cioè, come scrive il costituzionalista Massimo Siclari, “i diritti e le libertà fondamentali che consentono – più o meno direttamente – la partecipazione democratica”. Fra questi le libertà di espressione, di associazione ecc. quali “condizioni basilari di una democrazia vivace, pietre angolari di un ordinamento democratico”.

E’ evidente che in una situazione di fatto nella quale (non importa per colpa o per merito di chi) le piattaforme internet hanno enorme incidenza nel dibattito pubblico e si è lasciata, attraverso la gestione dell’informazione, in particolare a Facebook, “un’impresa privata, buona parte della vita pubblica e politica”, chi ne viene escluso subisce una drammatica riduzione della sua libertà di espressione, quindi del suo diritto di partecipazione alla vita pubblica e al dibattito politico. Di qui l’incontestabile diritto di rivolgersi già oggi alla magistratura civile (il ricorso al penale, in assenza di leggi ad hoc è reso impossibile dal principio, fondamentale per uno Stato di diritto, nullum crimen sine proevia lege) per ottenere la revoca della cancellazione o, in estremo subordine, solo il risarcimento del danno anche se le moderne tecniche dovrebbero in questi casi consentire di superare le difficoltà di dare esecuzione, in mancanza di volontario adempimento, alle sentenze di condanna ad un facere. Spetterà così al giudice, e non a Zuckerberg, valutare se e fino a che punto limitazioni ed esclusioni possano essere giustificate sia dalle norme che vietano la ricostituzione e l’apologia del partito fascista sia dalla lotta al cosiddetto hate-speech. Di quest’ultimo comunque la Costituzione non fa menzione, forse perché, la libertà d’opinione serve (con l’eccezione appena indicata, da ritenere, per altro, di strettissima interpretazione) a tutelare proprio le idee non conformi al pensiero dominante o anche al comune sentire, dal momento che l’espressione di quelle conformi va via liscia e non necessita di tutela costituzionale.

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