LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL’OBBLIGATORIETÀ DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID. Come interpretarla e agire di conseguenza?

La Corte Costituzionale
Da Avvenire – La Corte Costituzionale – 

Non è semplice districarsi tra i “non” e le locuzioni negative che affermano i “sì” e i “no”nel linguaggio giuridico.

Pubblichiamo il comunicato del 1° Dicembre 2022 della Corte Costituzionale circa l’obbligo vaccinale a tutela della salute con alcune considerazioni.

Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 1° dicembre 2022
OBBLIGO VACCINALE A TUTELA DELLA SALUTE
La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa
alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano
adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non
implichi contatti interpersonali.
Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del
legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale
sanitario.
Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con
riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo
vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico
del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia
per il personale scolastico.
È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale,
in attesa del deposito delle sentenze.
Roma, 1° dicembre 2022
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 – Roma – Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698378

I giornali, comunque, hanno dato notizia delle conclusioni della Corte in attesa della pubblicazione delle ragioni articolate di supporto alla stessa nota.

Mi pare che non sia stata data risonanza a tale ragguardevole evento né nei giorni precedenti le udienze, né nei seguenti. L’esito, infatti, era dato pressappoco come scontato.

Una questione “no vax”?

Derubricata la questione a un problema “no vax”, e quindi pressocché risibile, i grandi mezzi di comunicazione non hanno riconosciuto taluni, forse, vizi di forma che potrebbero essere stati esiziali per la sentenza stessa, condizionandola fin dall’inizio.

Uno dei giudici recentemente nominati alla Corte Costituzionale, Magistrato Marco D’Alberti) per esempio, è stato indicato come consulente giuridico del precedente Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Poteva dunque sussistere un conflitto di interessi?

L’avvocato Sinagra, stimato docente di Diritto e uno tra le decine di avvocati relatore delle obiezioni, è stato zittito dalla Presidente della Corte quando ha osato portare all’attenzione della Corte il fatto che Donatella Stasio, fino al 27 Novembre u.s. era responsabile delle comunicazioni della Sala stampa della Corte Costituzionale, e che su La Stampa di Torino, affermava, due giorni prima dell’udienza, che l’obbligo vaccinale tutela i diritti costituzionali. Per l’Avvocato Sinagra ciò costituiva una ingerenza e condizionamento per la Corte, ma la Presidente ha ritenuto inammissibile l’oggetto perché estraneo alla seduta. Per l’Avocato Sinagra non vi è stata possibilità di replica. La parola, infatti, è stata passata ad altro avvocato.

La Corte, così facendo, al di là di come stiano i fatti sulla stampa, e al di là del comportamento sicuramente poco prudente da parte di una ex portavoce della Corte Costituzionale, non si è curata di tutelare abbastanza l’immagine della Corte stessa, forse non ritenendo la cosa importante. Ma come non immaginare che poi si sarebbe facilmente ricamato, a torto o ragione, sulla cosa? Non resta al cittadino qualche ragionevole dubbio?

Si veda al riguardo il seguente video di Radio Radio del 2 Dicembre 2022

L’ANSA, come i giornalisti di diverse testate, hanno fatto riferimento ai principi cui la Corte si è riferita nel giudizio.

Nel 2017, il decreto legge n. 73 ha reintrodotto l’obbligo di vaccinazione per determinate malattie, soppresso alla fine degli anni Novanta. L’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, invece, è stata imposta dall’articolo 4 del decreto legge n. 44/2021 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario. Si tratta, perciò, di capire se vi siano i presupposti e le condizioni per poterla dichiarare obbligatoria per legge per tutti i cittadini, trattando la “vaccinazione” anti covid alla stregua delle altre obbligatorie. 

La Costituzione (articolo 32) dispone che il trattamento sanitario non può essere imposto a nessuno, se non per disposizione di legge (è il caso dei cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori). Secondo l’articolo 32 della Costituzione, la salute non è soltanto un “diritto dell’individuo”, ma è anche un “interesse della collettività”. L’importanza anche della “collettiva” della salute potrebbe giustificare trattamenti sanitari obbligatori, come per esempio l’obbligatorietà di alcuni vaccini nei casi strettamente previsti dalla legge. Lo ha riconosciuto la Corte costituzionale, respingendo il ricorso della Regione Veneto, che aveva censurato la obbligatorietà dei vaccini previsti dal cosiddetto “decreto Lorenzin”, n. 73/2017 (Corte costituzionale n. 5/2018, sentenza Cartabia). 

In particolare, la Corte costituzionale ha stabilito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art 32 della Costituzione qualora il trattamento tenda non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. 

La Corte enuncia una serie di principi che disciplinano il bilanciamento dei diritti e delle posizioni in campo.

Ecco i tre principî:

  • diritto alla salute,
  • libertà personale
  • autodeterminazione del soggetto.

Al momento, poi, non si è parlato di consenso informato, palesemente aggirato durante la campagna vaccinale di somministrazione del siero.

Come commenta La Nuova Bussola Quotidiana del 2 Dicembre c.a. …

Il comunicato dice che «sono state ritenute non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario». Fine della discussione. Ci sarà tempo, circa 20 giorni, per conoscere le motivazioni della sentenza che dunque arriverà verso Natale, dato che queste affermazioni dovranno essere motivate in punta di diritto. Sotto l’albero, dunque potremo conoscere la ratio utilizzata dai togati della Carta per “assolvere” il governo Draghi, che ha proceduto alla più vasta, capillare e sistematica operazione di vaccinazione a tappeto della storia repubblicana pena la sospensione dello stipendio di medici e sanitari con preparati sperimentali spacciati per testati, che nel corso di due anni hanno già lasciato sul campo numerosi effetti avversi, alcuni dei quali invalidanti o fatali.

La Corte ha altresì detto che i datori di lavoro hanno avuto ragione nel non corrispondere lo stipendio ai lavoratori sospesi.

Dunque, le decisioni del governo Draghi in tempo di pandemia non sono state incostituzionali. Questo non significa che l’obbligo vaccinale sia sempre costituzionale, in ogni tempo e in ogni condizione, ma che l’obbligo vaccinale anti covid per i sanitari lo è stato. Certo, non è un buon auspicio se si pensa che i governi, presenti e futuri, avranno così la strada spianata per poter imporre ulteriori e prossime vaccinazioni coatte alle categorie individuate di volta in volta dalle emergenze future.

Reazioni di medici, legali e politici

La decisione ha provocato numerose reazioni di medici, legali e politici che in questi mesi di tutto fecero per affermare la libertà vaccinale durante la “pandemia” e nel denunciare gli effetti avversi dei preparati a mRna sui quali non c’è ormai alcun dubbio.

Per il professor Paolo Bellavite si tratta di una «decisione irragionevole, che pesa come un macigno sulla stessa Corte che l’ha presa. E peserà sempre di più con il crescere delle vittime». Dura la sentenza dell’Onorevole e avvocato penalista Carlo Taormina …

La Corte Costituzionale, stabilendo che le vaccinazioni possono essere rese obbligatorie per legge, ha affermato il primato dello Stato sulla persona di ogni cittadino. Era stato sempre ritenuto che la Costituzione, sancendo il principio della supremazia dell’individuo sull’autorità, avesse prescelto e posto a suo fondamento, la assoluta, naturale e insopprimibile libertà della persona di disporre del proprio corpo e quindi di vivere, di morire, di prostituirsi, di consentire la donazione di organi, e via dicendo. Il tutto nel quadro della garanzia inviolabile della libertà morale.

La Corte Costituzionale non ha soltanto stracciato la pagina più importante, fondante e recettiva della naturalità dei diritti dell’uomo, ma ha sconvolto un cardine del liberalismo. La Costituzione più bella del mondo mostra di non reggere all’infamia del potere politico di cui pure la Corte Costituzionale è espressione ed è quindi necessario intervenire sulle norme che la costituiscono per impedire che aberrazioni come quelle contenute nella sentenza di due giorni fa non abbiano a potersi verificare. Segnalo che il responso incredibile della Corte deve essere appreso non come qualcosa che restringa i suoi venefici effetti sulla singola questione, ma rappresenta veramente un autentico terremoto culturale rispetto alla concezione dei rapporti tra cittadino e Stato con il ritorno ottocentesco alla sudditanza del cittadino allo Stato e con esplicita negazione delle radici di un sistema democratico basato sui diritti inalienabili dell’uomo. (Dal Profilo Facebook dell’Avvocato Carlo Taormina

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Du3EPjCzgJdxs2wEBfXPmsSLN9fYBwDZk6DH1F3BALoxk3WtbHSnp19veoMg5n45l&id=100044349283129&sfnsn=scwspwa )

Per Vanni Frajese «è una decisione largamente attesa, che conferma la legittimità di quanto fatto e getta le basi per eventuali altri decreti dello stesso tipo dando ragione all’ex ministro Roberto Speranza. Si tratta di una pagina triste, nella quale da cittadino mi sento tradito perché si stabilisce che l’ipotetico diritto alla salute è superiore alla libertà e all’inviolabilità del corpo umano».

Tutto questo senza tener conto dell’inefficacia della profilassi vaccinale nella trasmissione del covid, documentata da numerose evidenze scientifiche e che è stata alla base dell’obbligo imposto dall’allora Governo!

Senza tener conto dei sempre più numerosi

effetti avversi!

Verso cosa andremo?

Amare le parole di Mario Giordano, instancabile difensore della ricerca della verità dei fatti, che ritiene pericolosa questa sentenza.

Dopo tutto ciò, cosa farà il Governo? Stabilita la legittimità costituzionale dei principî, che è su base solo umana e dunque rivedibile, per il Governo non resta, comunque, alcun obbligo di legge nel momento in cui non ricorressero le condizioni richiamate dalla Corte Costituzionale.

Dal primo Dicembre c. m., sono partite le prime multe previste per gli over sessanta, diremmo tutto da copione. Cosa farà il Governo anche su questo?

Al Governo e, al Parlamento, certo, resta il compito di valutare il da farsi per i futuro.

Intanto, quei ministri che sostennero l’obbligatorietà, causando tutti i danni puntualmente previsti e poi verificatisi, con la legge potranno sentirsi a posto, ma non con la loro coscienza, non con gli uomini danneggiati e non con Dio!

Verso Natale si conosceranno le argomentazioni di Legge della Corte.

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Autore: Marcello Giuliano

Nato a Brescia nel 1957, vive a Romano di Lombardia (BG). Dopo aver conseguito il Baccelierato in Teologia nel 1984 presso il Pontificio Ateneo Antonianum di Roma e il Diploma di Educatore Professionale nel 2001, ha lavorato numerosi anni nel sociale. Insegnante di Religione Cattolica nella Scuola Primaria in Provincia e Diocesi di Bergamo, collabora ai cammini di discernimento per persone separate, divorziate, risposate ed è formatore per gli Insegnanti di religione Cattolica per conto della stessa Diocesi. Scrive sulle riviste online Libertà & Persona e Agorà Irc prevalentemente con articoli inerenti la lettura simbolica dell’arte ed il campo educativo. Per Mimep-Docete ha pubblicato Dalla vita alla fede, dalla fede alla vita. Camminando con le famiglie ferite (2017); In collaborazione con Padre Gianmarco Arrigoni, O.F.M.Conv., ha curato il libro Mio Signore e mio Dio! (Gv 20, 28). La forza del dolore salvifico. Percorsi nella Santità e nell’arte, (2020). Di prossima uscita Gesù è veramente risorto?

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