Legge ordinaria del Parlamento ITALIANO n° 292 del 05/03/1963 Vaccinazione antitetanica obbligatoria.
Art. 1. È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all’edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro b) per gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita. Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Art. 1-bis. Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale.
Art. 2. La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, alle madri gestanti dal 5° all’8° mese.
Legge 4 febbraio 1966, n. 51.
Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.
aRT.1 La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente.
Legge 27 maggio 1991, n. 165.
Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B.
1. Al fine di prevenire l’insorgere e la diffusione dell’epatite virale B, la vaccinazione contro tale malattia è obbligatoria per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita.
2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di età.