Le manovre, i ricorsi e le sentenze all’attacco della legge 40: un riepilogo e alcune considerazioni

01 PROVETTA E MARTELLO GIUDICE

Il 19 febbraio 2004, il Parlamento italiano approva la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita ma, neanche tre mesi dopo, la legge finisce davanti al giudice a seguito di un ricorso presentato da una coppia. È solo un assaggio di quello che accadrà negli anni a venire, che vedranno il susseguirsi di una serie di attacchi puntuali e martellanti che ne eroderanno di volta in volta sempre più l’impianto.

Per comprendere la portata e la qualità di quest’assalto alla legge 40, iniziamo col riepilogare le principali sentenze emesse dai Tribunali. Dalla visione del quadro generale potremo ricavare con più facilità alcune considerazioni.

TRIBUNALE DI CATANIA – maggio 2004

La prima richiesta contro i limiti fissati dalla legge 40 è presentata da una coppia portatrice di beta-talassemia che chiede di poter eseguire una diagnosi genetica preimpianto (Pgd) sugli embrioni. Il 3 maggio 2004 il Tribunale di Catania rigetta la domanda con la seguente motivazione:

“Sicché si dà l’impressione suggestiva di volere tutelare la salute del figlio, ma siccome il figlio tutelato non è quello reale ma quello virtuale, non si difende in realtà alcun figlio, ma la propria volontà di averne uno conforme ai propri desideri, sacrificando a questo obiettivo, per tentativi successivi, tutti i figli reali difformi che venissero nel frattempo”.

 

TRIBUNALE DI CAGLIARI – giugno 2004

Il mese successivo (29 giugno 2004), il Tribunale di Cagliari accoglie la richiesta di “riduzione embrionaria” di una coppia che a seguito di fecondazione artificiale aveva ottenuto una gravidanza trigemina, incorrendo nei rischi clinici tipici delle gravidanze gemellari. Il giudice motiva la decisione eccependo che non vi è differenza tra gravidanza da procreazione medicalmente assistita e gravidanza naturale.

 

PRIME LINEE GUIDA LEGGE 40 – luglio 2004

Con Decreto Ministeriale del 21 luglio 2004, vengono emanate le prime linee guida della legge 40, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 16 agosto. L’articolo 7 comma 3 della legge, stabilisce che le linee guida siano aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica.

 

REFERENDUM POPOLARE – giugno 2005

A legge appena entrata in vigore e senza neppure aspettare di verificarne l’applicazione, i Radicali Italiani e l’Associazione Luca Coscioni avviano una raccolta firme per un referendum abrogativo totale, poi trasformato in quattro quesiti referendari che miravano a limitare i diritti dei soggetti coinvolti, in particolare del concepito, e a consentire: la ricerca sugli embrioni, l’accesso anche alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche e la fecondazione eterologa.

Alla consultazione del 12 e 13 giugno, nessuno dei quesiti raggiungerà il quorum necessario grazie al non voto di quasi il 75% degli aventi diritto.

 

TRIBUNALE DI CAGLIARI – settembre 2007

Due anni dopo il fallimento del referendum, protagonista è ancora il Tribunale di Cagliari. Con la sentenza del 24 settembre 2007, il giudice Maria Grazia Cabitza ordina all’Ospedale per le microcitemie di Cagliari di eseguire la diagnosi preimpianto sull’embrione di una coppia di Quartu Sant’Elena portatrice di beta-talassemia, disapplicando in questo modo la legge, la quale limita la diagnosi sull’embrione alla sola indagine di tipo osservazionale, ovvero “a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso” (art. 13, comma 3).

La vicenda di Cagliari era iniziata due anni prima, quando la coppia aveva fatto ricorso, chiedendo di poter eseguire la diagnosi genetica sull’embrione prima che fosse impiantato in utero. Il 16 luglio 2005, un giudice del Tribunale di Cagliari aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 40, ma il 9 novembre 2006 la Corte Costituzionale lo aveva dichiarato inammissibile perché formulato in modo contraddittorio, senza entrare nel merito della questione di legittimità costituzionale.

Dopo aver accertato la propria sterilità, la coppia si era rivolta all’Ospedale Regionale per ottenere la fecondazione in vitro, e la donna era rimasta incinta. Tuttavia, quando l’analisi genetica aveva rivelato che il figlio portato in grembo era affetto da beta-talassemia, la madre aveva abortito. La coppia aveva quindi fatto di nuovo ricorso alla fecondazione artificiale ottenendo un altro embrione, per il quale ha chiesto di eseguire la Pgd prima dell’impianto in utero, al fine di evitare un nuovo ricorso all’aborto nel caso in cui risultasse malato.

 

TRIBUNALE DI FIRENZE – dicembre 2007

Il 17 dicembre 2007 la legge 40 è di nuovo aggirata e le sue linee guida disapplicate con un’ordinanza del Tribunale di Firenze (giudice Isabella Mariani) che non solo legittima la diagnosi preimpianto sugli embrioni creati, ordinando al Centro di Fecondazione Assistita Demetra di eseguirla, ma dispone altresì di “trasferire in utero solo gli embrioni sani o portatori sani rispetto alla patologia di cui soffre la ricorrente, con crioconservazione degli embrioni malati sino all’esito della tutela di merito” e di eseguire il tutto (Pma e Pgd) “secondo le migliori regole della scienza in relazione alla salute della madre”.

La coppia sterile e portatrice, da parte della donna, di Esostosi multipla ereditaria (EME) – una grave patologia genetica che colpisce le ossa e che nel 50% dei casi si può trasmettere alla prole -, si era rivolta al giudice per chiedere un provvedimento d’urgenza al fine di superare il divieto di diagnosi genetica pre-impianto, il divieto di crioconservazione degli embrioni sovrannumerari e dei limiti sanciti dall’art. 14 (comma 2), che stabilisce non si debba “creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”. Tra le motivazioni addotte, la grave e incurabile patologia di cui la donna soffre, che l’avrebbe portata a correre gravi rischi di salute, sia dall’essere sottoposta a più interventi di stimolazione ovarica, sia dall’eventualità di una gravidanza gemellare. Il giudice accoglierà tutte le richieste.

 

TAR DEL LAZIO – gennaio 2008

Il 21 gennaio 2008, il Tar del Lazio si pronuncia in merito a un ricorso presentato dalla World Association Reproductive Medicine (Warm) – un’“associazione senza fini di lucro che organizza e rappresenta gli interessi collettivi di centri e di professionisti svolgenti attività di procreazione medicalmente assistita” – e da altre associazioni (tra cui Madre Provetta e Amica Cicogna), che insieme avevano impugnato le linee guida emanate dal Ministero nel 2004.

Il Tar accoglie il ricorso e annulla le linee guida nella parte della legge 40 in cui si stabilisce che ogni indagine sullo stato di salute dell’embrione dovrà essere di “tipo osservazionale” (art. 13, comma 5), motivando la sua decisione con l’“eccesso di potere”. Il Tar solleva anche la questione di costituzionalità dell’articolo 14 (commi 2 e 3) che prevede la produzione di un numero di embrioni non superiore a tre e l’obbligo del loro contemporaneo impianto.

 

NUOVE LINEE GUIDA – aprile 2008

Al pronunciamento del Tar del Lazio fa seguito, il 30 aprile 2008, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove linee guida a opera del ministro della Salute Livia Turco. Tra le novità salienti vi si trovano: l’accesso alla Pma anche per le coppie fertili in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, come l’Hiv e le Epatiti B e C, con conseguente assimilazione di queste condizioni ai casi di infertilità (la legge 40 consente la Pma alle sole coppie infertili e sterili); e l’eliminazione del comma che limita l’indagine preimpianto sull’embrione alla sola indagine osservazionale.

La sentenza del Tar e le nuove linee guida, lasciano aperti dubbi e ambiguità. Infatti, mentre da un lato il divieto di diagnosi preimpianto (così come stabilito dalla legge 40) rimane, dall’altro lato le nuove linee guida liberalizzano la Pgd. In altre parole: la diagnosi preimpianto sull’embrione si può eseguire, ma resta valido quanto previsto dalla legge 40 circa la preservazione della sua salute e sviluppo.

Ne conseguono alcuni aspetti problematici. La diagnosi genetica è, in sostanza, una biopsia con cui si prelevano una o due cellule all’embrione quando si trova allo stadio di appena otto cellule, per analizzarne il Dna. Ebbene, spesso è proprio questo prelievo a determinare la morte dell’embrione, o a provocargli delle anomalie se sopravvive. Se ne ricava che la Pgd non garantisce la salvaguardia né della salute né, addirittura, della vita stessa dell’embrione. Inoltre, si può già immaginare ciò che accadrà agli embrioni che risulteranno geneticamente “difettosi”. Accadrà che la loro salute sarà sì preservata, ma in un limbo gelato in cui rimarranno con tutta probabilità sine die. Insomma, dalla diagnosi genetica alla selezione eugenetica di hitleriana memoria, la strada è davvero breve.

 

TRIBUNALE DI FIRENZE – luglio e agosto 2008

Seguono altri due pronunciamenti di incostituzionalità da parte del Tribunale di Firenze: il 12 luglio 2008 a opera del giudice Mariani, e il 26 agosto 2008 da parte del giudice Delle Vergini. Le questioni di costituzionalità sollevate, si riferiscono, ancora una volta, a quelle parti della legge 40 che stabiliscono la creazione di un numero massimo di tre embrioni, l’obbligo di un loro unico e contemporaneo impianto, e il divieto di crioconservazione degli embrioni sovrannumerari.

Entrambe le ordinanze riguardano coppie infertili portatrici di malattie genetiche. La prima ha tra i ricorrenti la stessa coppia che sei mesi prima si era vista accogliere tutte le richieste dal Tribunale di Firenze. La seconda si riferisce al ricorso di due coniugi siciliani, assistiti dalle associazioni Hera Onlus di Catania e Sos infertilità Onlus di Milano, dove il marito, oltre a essere portatore sano di alfatalassemia, è anche affetto dalla nascita da retinoblastoma bilaterale, una malattia genetica rara di tipo tumorale che colpisce gli occhi e che ha una probabilità di trasmissione alla prole del 50%. Mentre la moglie è sia portatrice sana di beta-talassemia, che affetta da mutazione della fibrosi cistica.

 

CORTE COSTITUZIONALE – aprile 2009

I vari pronunciamenti di incostituzionalità da parte dei tribunali, fanno approdare la legge 40 alla Corte Costituzionale dove, con la sentenza n. 151 del 1 aprile 2009, i giudici cancellano sia il limite massimo di produzione di tre embrioni, che l’obbligo del loro unico e contemporaneo impianto. La sentenza è anche additiva e interpretativa perché, con la possibilità di creare più embrioni di quelli che saranno impiantati in utero, la Corte apre di fatto alla crioconservazione di quelli in sovrannumero.

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA – giugno 2009

Dopo l’abbattimento dei tre “paletti” – da parte della Corte Costituzionale – e l’accesso alla Pma anche per le coppie fertili portatrici di malattie sessualmente trasmissibili – grazie alle nuove linee guida del ministro Turco -, i corifei della provetta libera, proseguono con l’operazione di smantellamento della legge 40.

Il 29 giugno 2009, il Tribunale di Bologna (giudice Cinzia Gamberini) ordina al centro Tecnobios di Bologna di effettuare la diagnosi genetica sugli embrioni di una coppia fertile portatrice, da parte della donna, della sindrome di Duchenne. La coppia in passato ha già generato in maniera spontanea un figlio che ha, però, ereditato la malattia della madre.

Facendo seguito al pronunciamento della Corte Costituzionale di due mesi prima, il giudice dispone l’esecuzione della diagnosi preimpianto su di un numero minimo di sei embrioni, il trasferimento in utero solo di quelli sani, e la crioconservazione dei restanti.

 

TRIBUNALE DI SALERNO – gennaio e luglio 2010

Chi si rivolge al Tribunale di Salerno è ancora una coppia di coniugi fertili ma portatori entrambi di una patologia ereditaria, la Sma1 (Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1), idonea a trasmettersi alla prole nel 25% dei casi. Il 13 gennaio 2010, il giudice Antonio Scarpa ordina al Centro di medicina della riproduzione, a cui la coppia si era rivolta, l’esecuzione sia della Pma che della diagnosi preimpianto, nonché il trasferimento in utero dei soli embrioni che non presentino mutazioni genetiche.

La coppia in passato ha già affrontato quattro gravidanze. La prima si è conclusa con la morte del figlio a causa della trasmissione della malattia; la terza con la nascita di un bambino sano; la seconda e la quarta con aborti “terapeutici” perché i feti erano risultati malati.

Sei mesi dopo, è ancora il Tribunale di Salerno a ordinare, a favore di un’altra coppia non sterile: l’accesso alla Pma, l’esecuzione della Pgd e il trasferimento in utero solo degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche.

 

TRIBUNALE DI FIRENZE – settembre 2010

Nel 2010 parte anche l’assalto volto a scardinare un altro paletto della legge 40: il divieto di fecondazione eterologa, cioè con ovulo o seme di persone esterne alla coppia. A distanza di pochissimo tempo l’uno dall’altro, con un’offensiva che pare sincronizzata, i Tribunali di Firenze, Catania e Milano sollevano tutti il dubbio di costituzionalità dell’art. 4, comma 3, della legge 40.

Il primo a partire è il tribunale di Firenze con l’ordinanza del 13 settembre 2010. Questa volta il ricorso proviene da una coppia di coniugi piemontesi, dove il marito ha un problema di mancanza di spermatozoi a seguito di terapie subite durante l’adolescenza. Dopo essersi recata in Svizzera e in altri centri stranieri senza esito positivo, la coppia si era infine rivolta all’Associazione Luca Coscioni per cercare di accedere alla fecondazione con seme di “donatore” in Italia.

 

TRIBUNALE DI CATANIA – ottobre 2010

Il 22 ottobre 2010 è il Tribunale di Catania a sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla parte della legge 40 che vieta la fecondazione eterologa.

Il ricorso urgente è partito da una donna divenuta sterile a causa di una menopausa precoce a 36 anni di età, che avrebbe voluto accedere alla fecondazione con ovodonazione.

 

TRIBUNALE DI MILANO – dicembre 2010

Dopo le delibere di Firenze e Catania, il 28 dicembre 2010 arriva l’ordinanza del Tribunale di Milano (Dep. il 2 febbraio 2011), che rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del divieto di Pma con gameti di “donatori”.

Il ricorso contro la legge 40 proviene da una coppia di Parma che chiedeva si ordinasse al medico, in via d’urgenza, di eseguire in loro favore la fecondazione eterologa e, in alternativa, che si sollevasse l’eccezione davanti alla Consulta. In questo caso si trattava di ricorrere al gamete maschile di un donatore, per via della completa e irreversibile azoospermia di cui soffre il marito. I giudici di Milano hanno scelto la seconda strada, eccependo l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa.

 

NUOVE LINEE GUIDA – novembre 2011

Il 15 novembre 2011, il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, presenta le nuove linee guida sulla legge 40, in cui è ribadito il divieto di accesso alla Pma per le coppie fertili affette da malattie genetiche e il divieto di diagnosi genetica preimpianto. V’è però da dire che non è mai stato completato l’iter parlamentare per far entrare in vigore queste nuove linee guida. Nonostante la legge 40 preveda che esse siano aggiornate almeno ogni tre anni, ad oggi siamo ancora fermi a quelle emanate nel 2008 dal ministro Turco.

 

CORTE COSTITUZIONALE – maggio 2012

Dopo aver riunito i giudizi di costituzionalità sul divieto di fecondazione eterologa, sollevati dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano, la Corte Costituzionale – con l’ordinanza n. 150 del 22 maggio 2012 – ordina la restituzione degli atti ai giudici, affinché riesaminino la questione alla luce della sopravvenuta sentenza in sede europea da parte della Grand Chamber.

Contravvenendo alla pronuncia del 1 aprile 2010 della Prima Sezione della Corte – che aveva condannato l’Austria con la motivazione secondo cui il divieto di fecondazione eterologa discriminerebbe alcune coppie -, il 3 novembre 2011 la Grand Chamber aveva ribaltato la sentenza, stabilendo in via definitiva la non violazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani (Cedu). Con una maggioranza di 13 a 4, i giudici europei avevano concluso che la legge austriaca aveva operato il bilanciamento degli interessi in gioco in modo ragionevole e che, sulla questione, gli Stati membri avevano piena discrezionalità.

 

CORTE EUROPEA – agosto 2012

Il 28 agosto 2012, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu.

A presentare il ricorso in Europa sono stati i coniugi italiani Rosetta Costa e Walter Pavan, entrambi affetti da fibrosi cistica, una malattia genetica che in un caso su quattro si trasmette al nascituro. Hanno scoperto di esserne portatori nel 2006, quando è nato il loro primogenito affetto da questa malattia. Successivamente, nel 2010, la coppia ha concepito un altro bambino, ma quando hanno saputo che aveva ereditato la fibrosi, hanno optato per l’aborto “terapeutico”. Nel ricorso la coppia ha chiesto che la fecondazione artificiale e la diagnosi genetica preimpianto siano garantite anche alle coppie fertili a rischio genetico.

I giudici europei hanno evidenziando nella legislazione italiana un’incoerenza tra la legge 40 e la legge 194 sull’aborto, dove con la prima si vieta di analizzare l’embrione con l’intenzione di scartarlo se portatore di anomalie genetiche, ma con la seconda si consente di abortire il feto con le medesime anomalie (“aborto terapeutico”), anche oltre i primi tre mesi di gestazione. In altre parole, la legislazione italiana vieta l’analisi genetica sul figlio quando è nella provetta, ma quando entra nella pancia della madre le permette di analizzarlo e, se malato, di eliminarlo con l’aborto.

Contro questa condanna, il 28 novembre 2012 il Governo italiano ha presentato ricorso ma, l’11 febbraio 2013, la Corte Europea lo ha rigettato senza indicare alcuna motivazione, precludendo così all’Italia la possibilità di approdare a un successivo grado di giudizio. La questione è stata, in sostanza, rimessa alla decisione della nostra Corte Costituzionale.

 

 “BLITZ” ALLA CAMERA – novembre 2012

Il 7 novembre 2012 viene approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera un emendamento, presentato da Antonio Palagiano (Idv), che consente alle madri di un figlio nato in provetta di non riconoscerlo dopo la nascita, esattamente come avviene per chi partorisce in modo naturale. I promotori dell’emendamento hanno potuto contare sul fatto che, quel giorno, erano assenti diversi deputati, in ogni caso esso ha comunque incontrato il consenso della maggior parte dei presenti, i quali forse non hanno ben valutato la portata della norma a cui stavano dando il via libera. Infatti, se l’iter legislativo proseguirà, non potrà che portare all’abrogazione dell’art. 9, comma 2, della legge 40, che stabilisce che la madre del nato con tecniche di fecondazione artificiale non può non riconoscere il figlio.

Che cosa potrebbe succedere se il divieto dovesse decadere? Si potrebbero incentivare forme nascoste di maternità surrogata. Per esempio, una coppia composta da due uomini che volesse un bambino, potrebbe accordarsi con una donna che affitti loro l’utero la quale poi, dopo il parto, disconoscerà il figlio ma non il padre del bimbo (uno dei due uomini della coppia gay), che lo prenderà con sé a pieno diritto.

L’onorevole Palagiano ha difeso il suo emendamento con queste parole:

Non deve esserci discriminazione fra donne che hanno concepito il loro bambino in maniera naturale o artificiale. Se il legislatore ha previsto la possibilità di non riconoscere un figlio, lo ha fatto per evitare l’infanticidio […]. E se dopo la Pma sono subentrate nella vita della donna circostanze che espongono a questo rischio, occorre allargare questo principio anche a chi ha concepito con la fecondazione assistita[1].

Anche l’ex ministro della salute Livia Turco, ha espresso parere favorevole: “Il voto di oggi è un gesto amorevole verso le donne e i loro bambini”.

La deputata Roccella e la senatrice Binetti hanno, invece, definito l’operazione come un colpo di mano contro la legge 40. La norma che è stata approvata, ha denunciato Roccella:

“Va sicuramente corretta per garantire che non vi siano forme surrettizie di commercio intorno alla procreazione assistita, e non si possa aggirare il divieto di fecondazione eterologa”.

Il divieto di disconoscimento dei figli della legge 40 “non è solo un’indicazione di buon senso che tutela il nascituro, ma anche un concreto ostacolo a forme più o meno mascherate di sfruttamento delle donne e di mercato del corpo, come per esempio l’utero in affitto[2].

Binetti ha aggiunto:

“Sono fermamente decisa a far modificare questo punto inserito in una legge che ha altri obiettivi e vuol garantire la segretezza del parto proprio per evitare o prevenire possibili aborti. Nulla faceva supporre che in questo contesto si sarebbe tentato un blitz di modifica della legge 40. I bambini che nascono con la Pma sono nella stragrande maggioranza dei casi intensamente desiderati, fermamente voluti dai loro genitori che affrontano un iter diagnostico molto pesante […]. Né al padre né alla madre è dato di poter disconoscere un figlio che per nascere ha già percorso un itinerario così lungo ed elaborato, sotto lo stretto controllo medico”.

 

TRIBUNALE DI CAGLIARI – novembre 2012

Il 15 novembre 2012 la legge 40 è di nuovo disapplicata dal Tribunale di Cagliari, che riconosce il diritto di eseguire la diagnosi preimpianto e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani a una coppia infertile sarda, dove lei è affetta da talassemia major e lui ne è portatore sano. I due avevano chiesto all’ospedale Microcitemico della città, di effettuare la diagnosi sugli embrioni ottenuti con la fecondazione artificiale, ma era stato loro risposto che nei laboratori della clinica la Pgd non si eseguiva. Appoggiata dalle associazioni “Cerco un bimbo”, “L’Altra Cicogna” e “Luca Coscioni”, la coppia aveva quindi fatto ricorso in tribunale.

Il giudice di Cagliari ha motivato la decisione sostenendo che “non vi è dubbio che la diagnosi genetica preimpianto debba considerarsi pienamente ammissibile” perché “deve essere ancora una volta ribadito” come “la salute della donna prevalga sull’interesse alla integrità dell’embrione[3]. Tuttavia, rispetto ai pronunciamenti giudiziali passati, quest’ordinanza presenta un aspetto innovativo in più, visto che il giudice non si è limitato a ordinare l’esecuzione della Pgd, ma ha pure disposto che l’ospedale pubblico di Cagliari si doti dell’attrezzatura necessaria per eseguire le diagnosi preimpianto.

 

TRIBUNALE DI FIRENZE – dicembre 2012

Il 12 dicembre 2012 è di nuovo il Tribunale di Firenze a sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge 40.

La decisione del giudice fa seguito al ricorso di una coppia affetta da una patologia genetica la quale, dopo la diagnosi preimpianto, ha scoperto che gli embrioni prodotti erano malati o non testabili, e che uno solo di essi risultava di “media qualità”. Per questo motivo ne aveva rifiutato l’impianto, chiedendo che fossero tutti destinati alla ricerca scientifica.

Le richieste della coppia, violano gli articoli 6 e 13 della legge 40, nelle parti che stabiliscono la non revocabilità del consenso informato dopo la formazione degli embrioni, e il divieto di ricerca e sperimentazione sugli embrioni. In questo ennesimo ricorso ci sono quindi in gioco due nuovi divieti sanciti dalla legge 40. Il giudice di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale sia la questione d’irrevocabilità del consenso, che il divieto di utilizzo a fini di ricerca degli embrioni prodotti e non impiantati.

Il 4 ottobre 2013, l’associazione Giuristi per la Vita ha inoltrato al Presidente della Corte Costituzionale un’istanza per la nomina di un curatore speciale dei suddetti embrioni, al fine di garantire il principio costituzionale sul “giusto processo” (art. 111 Cost.). Secondo questo principio, ogni processo si deve svolgere “nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Visto che si discute della loro soppressione, gli embrioni hanno diritto a una piena tutela della loro posizione giuridica, considerato che la legge 40 “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” (art. 1, comma 1)[4].

Ci sarebbe, in sostanza, un conflitto di interessi tra genitori e concepiti – spiega Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita – e, “in tutti i casi in cui un soggetto non è in grado di difendersi, la legge nomina un curatore o tutore… È importante che qualcuno tuteli la loro posizione nel processo[5].

 

TRIBUNALE DI MILANO – marzo 2013

Nel 2013 riparte l’attacco multiplo contro il divieto di fecondazione eterologa, da parte del trio Firenze/Catania/Milano. Questa volta Milano e Firenze partono insieme, entrambi depositano la propria ordinanza il 29 marzo 2013, ma Catania non perde tempo e, appena due settimane dopo (13 aprile), presenta anche lui la sua.

Il Tribunale civile di Milano stabilisce che il divieto di fecondazione eterologa si pone in contrasto con alcuni principi costituzionali, tra i quali il diritto all’autodeterminazione della coppia, il diritto alla salute e il principio di eguaglianza. Secondo i giudici milanesi il divieto di eterologa opererebbe una discriminazione tra coppie con diversi tipi di sterilità.

 

TRIBUNALE DI FIRENZE – marzo 2013

Anche per il giudice fiorentino, il divieto di fecondazione eterologa opererebbe una discriminazione fra le coppie sterili: vietare la Pma eterologa comporta “una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza”.

 

TRIBUNALE DI CATANIA – aprile 2013

Con l’ordinanza, datata 13 aprile 2013, i giudici di Catania mettono nuovamente in discussione il divieto di fecondazione eterologa sancito dalla legge 40. Esso creerebbe una sostanziale disparità di trattamento tra coppie infertili, operando cosi una discriminazione tra coppie aventi problemi di fertilità risolvibili con fecondazione omologa, e coppie affette da patologie procreative ben più gravi, superabili soltanto con l’utilizzo di gameti donati. Il Tribunale di Catania ravvisa anche la violazione del diritto all’autodeterminazione e del diritto alla salute.

 

DELIBERA ASL DI CAGLIARI – giugno 2013

Facendo seguito al pronunciamento del Tribunale di Cagliari del 15 novembre 2012, con il quale il giudice aveva ordinato all’ospedale Microcitemico della città, non solo di eseguire la diagnosi preimpianto sugli embrioni dei ricorrenti, ma anche che la clinica si dotasse dell’attrezzatura necessaria per eseguire le Pgd, il 26 giugno 2013 arriva la delibera della Direzione generale della Asl: sarà il laboratorio privato Genoma di Roma a eseguire le analisi genetiche preimpianto che le coppie chiederanno al Microcitemico.

Visto che in Sardegna non esiste una struttura in grado di eseguire le Pgd, la Asl ha stabilito una convenzione con il laboratorio privato di Roma, a cui l’ospedale invierà gli embrioni da analizzare. Per le diagnosi, l’Azienda sanitaria ha stanziato 210mila euro (60 per il 2013 in corso, e 150 per il 2014).

Il Microcitemico diventa cosi la prima struttura pubblica in Italia a eseguire le diagnosi preimpianto. Filomena Gallo, dell’associazione Luca Coscioni, che ha seguito la coppia nel ricorso in tribunale, ha così commentato:

Nel novembre scorso il tribunale aveva stabilito che non c’è differenza tra struttura pubblica e privata in affermazione del principio di equità nell’accesso alle cure. Ma soprattutto è stato sancito che i centri pubblici di procreazione medicalmente assistita se autorizzati per tecniche in vitro devono lavorare come i privati e quindi se richiesto eseguire la diagnosi sugli embrioni. Finalmente il principio di equità nell’accesso alle cure e alle diagnosi è rispettato[6].

 

TRIBUNALE DI ROMA – settembre 2013

Dopo la sentenza europea che ha condannato l’Italia, la coppia Costa/Pavan, non sterile né infertile, si rivolge al Centro Tutela della Salute della Donna e del Bambino S. Anna di Roma per accedere alla fecondazione artificiale ma, l’8 aprile 2013, il Dirigente Responsabile comunica loro che, non essendo affetti da sterilità, non possono accedere al trattamento. I coniugi fanno quindi ricorso, chiedendo che venga ordinato in via d’urgenza al Centro di effettuare la fecondazione artificiale, di eseguire la diagnosi preimpianto e di trasferire in utero solo gli embrioni sani.

La Asl di Roma A si costituisce in giudizio, eccependo che in assenza di una modifica della legge 40 che vieta l’accesso alle coppie fertili, seppur portatrici di malattie genetiche trasmissibili, la domanda non può essere accolta. Inoltre, riguardo alla richiesta di esecuzione della Pgd, la Asl risponde che la legge 40 non consente l’indagine sull’embrione con finalità selettive e che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce questo tipo di esame.

Con l’ordinanza del 23 settembre 2013, il giudice Donatella Galterio, dopo aver sottolineato “l’equivoca e non coordinata formulazione della legge 40/2004”, accoglie il ricorso della coppia, dichiarando che i signori Costa/Pavan hanno

il diritto a sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita con trasferimento in utero della signora Rosetta Costa, previo esame clinico e diagnostico degli embrioni creati tramite fecondazione in vitro, solo degli embrioni sani o portatori sani rispetto alla patologia […] con crioconservazione degli embrioni malati sino all’esito della tutela di merito”.

Per questo motivo ordina alla Asl di Roma A l’esecuzione dei suddetti trattamenti.

Questa è la seconda volta, dopo l’Ospedale Microcitemico di Cagliari, che la diagnosi preimpianto a scopo eugenetico, vietata dalla legge, viene per ordine di un giudice effettuata in un ospedale pubblico, con la partecipazione al costo da parte del Servizio Sanitario Regionale, cioè di tutti i cittadini. “L’interventismo dei tribunali rischia di mettere in seria crisi la sanità pubblica”, ha denunciato[7] nell’occasione Eugenia Roccella.

Dal punto di vista giuridico-procedimentale, ha scritto Tommaso Scandroglio:

“Si tratta di un colpo di Stato. Infatti il giudice romano non ha competenza per disapplicare la legge. Ricordiamo che secondo la Costituzione il magistrato è chiamato ad applicare la legge non a infischiarsene. L’unica strada legittima per il giudice capitolino era quella di chiamare in causa la Corte Costituzionale affinché si pronunciasse sulla costituzionalità degli articoli della legge 40 che vietano l’accesso alla provetta delle coppie fertili e la diagnosi pre-impianto con scopi eugenetici. Invece il giudice ha fatto spallucce ed è andato per la sua strada”[8].

Ricordiamo, infatti, che la modifica di una legge può avvenire in Italia solo in tre modi: con un intervento del Parlamento, un referendum o una sentenza della Corte Costituzionale.

 

CORTE EUROPEA – ottobre 2013

I primi di ottobre 2013, la Corte Europea dei Diritti dell’uomo chiede al Governo italiano di presentare le sue osservazioni, prima di prendere una decisione in merito al ricorso “Parrillo contro Italia”.

Adelina Parrillo – vedova del regista Stefano Rolla, deceduto nel 2003 durante l’attentato di Nassiriya -, nel 2011 aveva presentato un ricorso alla Corte europea per ottenere il diritto di donare alla ricerca i cinque embrioni che, assieme al compagno, aveva prodotto e crioconservato l’anno prima che lui morisse. Nel ricorso la donna lamentava in particolare la violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Cedu, secondo cui “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”, che sarebbe in contrasto con la legge 40 che le impedisce di disporre degli embrioni di cui è proprietaria; e la violazione dell’art. 8 della Convenzione, che tutela il diritto alla vita privata.

Il 28 maggio 2013, la Corte aveva emanato una decisione di irricevibilità parziale del ricorso, rinviando però l’esame dei motivi di cui sopra, per i quali a ottobre 2013 ha chiesto al Governo italiano di esprimere le sue osservazioni. Quest’ultime sono state presentate[9] alla Corte Europea nell’udienza del 18 giugno 2014. Restiamo in attesa del verdetto.

 

TRIBUNALE DI ROMA – gennaio e febbraio 2014

Con l’ordinanza del 15 gennaio 2014, emessa dal Tribunale di Roma (giudice Filomena Albano), contro il Centro Tutela della Salute della Donna e del Bambino S. Anna di Roma e la Asl di Roma A, la legge 40 viene rinviata per l’ennesima volta all’esame della Corte Costituzionale.

Alla base del ricorso vi è il solito caso pietoso dove protagonista è ancora una volta una coppia fertile, in cui la donna è, in questo caso, portatrice sana di distrofia muscolare Becker, una patologia genetica che nel 50% dei casi si può trasmettere al nascituro. I due coniugi hanno già concepito in passato un figlio in modo naturale ma, quando hanno scoperto che aveva ereditato la malattia, hanno deciso per l’aborto “terapeutico”.

Con l’obiettivo di poter avere un bambino sano, la coppia si era così rivolta alla clinica Sant’Anna di Roma, chiedendo l’accesso alla fecondazione artificiale e la diagnosi preimpianto sugli embrioni, ma aveva ricevuto in risposta lo stesso diniego e le stesse motivazioni rivolte mesi prima ai coniugi Costa/Pavan. Con l’aiuto dell’Associazione Luca Coscioni era così scattato il ricorso in tribunale, conclusosi con il rinvio alla Corte Costituzionale delle parti della legge 40 che vietano la Pma e la diagnosi preimpianto alle coppie non affette da sterilità o infertilità, pur se portatrici di patologie geneticamente trasmissibili.

Tra i passaggi dell’ordinanza, viene anche richiamata l’incoerenza di fondo tra la legge 40 e la legge 194, già evidenziata nel 2012 dalla Corte Europea: la legge 194 permette, nel caso in cui il feto risulti affetto da gravi patologie, l’aborto terapeutico, che “ha conseguenze ben più gravi per la salute fisica e psichica della donna rispetto alla selezione dell’embrione successiva alla diagnosi preimpianto”.

Un’ordinanza “gemella” arriva ancora dal Tribunale di Roma (giudice Daniela Bianchini) il 28 febbraio seguente. Protagonisti del ricorso sono i coniugi Magnanti/Cipriani. La signora Magnanti è affetta da una grave patologia geneticamente trasmissibile, così, quando nel 2010 rimane incinta in modo naturale, si sottopone a villocentesi e, quando l’esame rivela che la bimba che sta aspettando è malata, decide di ricorrere all’aborto “terapeutico”. Dopo un altro tentativo di concepire in modo naturale “non andato a buon fine”, la coppia tenta la strada della Pma, rivolgendosi prima al Policlinico Umberto I e poi al Sant’Anna, ma entrambi rispondono con un netto rifiuto eccependo i soliti motivi: la legge 40 non consente l’accesso ai trattamenti alle coppie fertili. I coniugi si rivolgono così all’avvocato Filomena Gallo, dell’Associazione Luca Coscioni, che prepara il procedimento d’urgenza contro la clinica Sant’Anna e la Asl Roma A.

 

CORTE COSTITUZIONALE – aprile 2014

L’8 aprile 2014, la Corte Costituzionale cancella il divieto di fecondazione eterologa. Per i giudici costituzionali, la scelta di una coppia sterile di ricorrere all’eterologa è “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”. “La determinazione di avere o meno un figlio anche per la coppia assolutamente sterile o infertile – spiegano i giudici in un passaggio della sentenza – concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali”. Da questo momento in poi, grazie alla Corte Costituzionale, il desiderio di avere un figlio diventa un diritto fondamentale.

 

TRIBUNALE DI MILANO – marzo 2015

Il 4 marzo 2015 arriva una nuova ordinanza da parte del Tribunale di Milano, che rinvia alla Corte Costituzionale quella parte della legge 40 che vieta il ricorso alla Pma e alla diagnosi preimpianto alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili.

Il “caso pietoso” in questione riguarda una coppia fertile portatrice da parte del marito di esostosi multipla ereditaria. Il ricorso era stato presentato contro la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che si era rifiutato di eseguire i trattamenti richiesti dalla coppia perché proibiti dalla legge.

Su questo rinvio, e sugli altri identici sollevati in passato, la Corte Costituzionale si esprimerà il prossimo 14 aprile.

 

PRONUNCIAMENTI SULLA MATERNITÀ SURROGATA

 

Tra gli altri “paletti” della legge 40, vi è anche il divieto di ricorso all’utero in affitto. L’art. 12 comma 6, recita: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro”.

I problemi sorgono quando gli italiani accedono alla maternità surrogata all’estero, nei Paesi in cui è consentita. In questo caso i genitori ritornano in Italia con un certificato di nascita, con il quale si recano nel Comune di residenza per trascrivere il bambino nei Registri di stato civile come proprio figlio.

Nel corso degli anni, le frequenti violazioni del divieto da parte delle coppie sono finite quasi tutte con sentenze di assoluzione o di archiviazione.

 

Il 13 febbraio 2009, la Corte d’Appello di Bari giudica illegittimo il rifiuto del Comune di trascrivere, nei registri dello stato civile italiano, i “Parental order” emessi dall’Inghilterra nel 1998 e nel 2001, con i quali era stata attribuita alla madre committente la maternità di due figli nati con maternità surrogata in quel Paese. Il Parental order è un provvedimento inglese che si stipula nell’ambito di un accordo di maternità surrogata, con il quale si attribuisce la maternità alla madre sociale e non a quella biologica. Il caso si era complicato perché la coppia (marito cittadino inglese e moglie cittadina italiana) non aveva mai provveduto al riconoscimento in Italia delle due sentenze inglesi e perché, nel frattempo, il matrimonio era pure naufragato.

I giudici di Bari hanno accolto la domanda della madre, disponendo la trascrizione nei registri italiani dei Parental order inglesi, perché il divieto italiano di maternità surrogata e il principio di prevalenza della maternità “biologica” su quella “sociale” non sono di per sé contrari all’ordine pubblico internazionale, e perché la trascrizione rientra nel maggior interesse dei minori.

 

Con decreto del 1 luglio 2011, si pronuncia in modo analogo il Tribunale di Napoli, relativamente alla trascrizione di due bambini nati in Colorado (USA) da padre single, con doppia cittadinanza italiana e statunitense, che li aveva avuti mediante ricorso alla maternità surrogata. Dopo il rifiuto alla trascrizione da parte dell’Ufficiale di Stato civile italiano, per ritenuta contrarietà all’ordine pubblico, il padre ha fatto ricorso e il giudice gli ha dato ragione perché “la produzione degli effetti della normativa straniera… non collide con i principi costituzionali né con quelli recepiti dalla comunità internazionale alla quale l’Italia appartiene condividendone i valori”.

 

Il 25 ottobre 2011, il Tribunale di Forlì si pronuncia in merito ad un caso di surrogazione gestazionale effettuato in Kenia, da cui sono nati due gemelli. Il giudice romagnolo, da un lato, ha accolto il ricorso del padre dei bambini ordinando la trascrizione del certificato di nascita perché non contraria all’ordine pubblico “a prescindere dal fatto che la fecondazione sia avvenuta in violazione del disposto dell’art. 4, 3 co., legge n. 40/2004”. Dall’altro lato, ha rigettato la richiesta della madre sociale, non consentendole di risultare madre giuridica dei bambini, perché in contrasto con l’ordine pubblico.

 

Il 3 agosto 2012, il Tribunale per i Minorenni di Milano emette una sentenza di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità di un minore di una coppia italiana non coniugata, che lo aveva ottenuto in India da una madre in affitto. La trascrizione del certificato di nascita indiano nei registri dello Stato Civile di Milano, che i genitori avevano chiesto, era stata sospesa a seguito di alcune perplessità sollevate dal Consolato d’Italia in India: mancava lo stato di coniugio e, all’epoca dei fatti, il bambino risultava ancora non riconosciuto dai genitori. Su ricorso del pubblico ministero era stato così instaurato, presso il Tribunale per i minorenni di Milano, un procedimento per ottenere la dichiarazione di adottabilità del minore, laddove il padre genetico e sociale, non avesse provveduto al riconoscimento del figlio, procedimento che si è poi concluso con una sentenza di non luogo a procedere. Invece – come deliberato nel caso di Forlì – il giudice ha autorizzato l’impugnazione del riconoscimento nei confronti della madre sociale non biologica (il figlio è nato dall’ovulo di un’altra donna ed è stato partorito da un’altra donna ancora), perché contrario ai principi di ordine pubblico.

 

Il 30 marzo 2013 è il Tribunale di Catania ad ammettere la trascrizione degli atti di nascita di due bambini di una coppia italiana, nati anch’essi da madre surrogata indiana.

 

Molte coppie italiane scelgono le madri surrogate dell’Est per diventare genitori, in particolare dell’Ucraina. Ogni figlio nato in Ucraina con questa modalità riceve un certificato da apolide e, per poterlo portare in patria, i genitori si devono recare all’ambasciata italiana a Kiev. È da lì che i casi vengono segnalati alla Procura della Repubblica facendo scattare le denunce per falsa certificazione di nascita. Il codice penale italiano, infatti, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni “chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità” (art. 567, comma 2).

Tuttavia, l’avvocato Ezio Menzione – che da anni segue vicende di maternità surrogate – a novembre 2013 ha osservato: “Finora ci sono state 14 pronunce tutte di proscioglimento o archiviazione. Alla fine, la legge italiana è costretta a prendere atto di un documento perfettamente legittimo emesso dalle autorità ucraine[10].

L’avvocato Giorgio Muccio, che si è occupato di diverse coppie finite in tribunale dopo essere tornate in Italia con bambini avuti da madri surrogate all’estero, ha dichiarato in un’intervista di stare seguendo dodici casi, due già archiviati, gli altri pendenti, notando che l’esito dei procedimenti dipende soprattutto dal giudice chiamato a deliberare: “Ci si muove in una zona poco definita. Ho l’impressione che l’atteggiamento del singolo pm conti moltissimo[11].

 

Il 6 giugno 2013, il Tribunale di Trieste assolve dall’accusa di “alterazione di stato” due coniugi triestini tornati in Italia dall’Ucraina con due gemelli nati da madre surrogata.

 

Il 15 ottobre 2013, la quinta sessione penale del Tribunale di Milano assolve dall’accusa di alterazione di stato di nascita una coppia milanese che nel 2009 aveva sottoscritto un contratto di maternità surrogata in una clinica di Kiev, ottenendo nel 2010 un bambino. Per non destare sospetti la donna aveva simulato una gravidanza naturale, indossando un cuscino addominale di gommapiuma e, dopo essere entrata in possesso del neonato, aveva dichiarato all’ambasciata italiana in Ucraina che il piccolo era frutto di un parto naturale, avvenuto in quel Paese per puro caso, al termine di un viaggio turistico. Ma i funzionari non le avevano creduto, vista anche l’età avanzata della neo mamma, e avevano segnalato l’anomalia alla procura milanese che aveva fatto scattare le indagini e, poi, il rinvio a giudizio. Il Tribunale di Milano ha osservato che “l’atto di nascita è stato formato nel rispetto della legge del luogo ove il bambino è nato, all’esito di una procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci”. Anziché alterazione di stato, il reato commesso dalla coppia è stato “quello di false dichiarazioni ai funzionari dell’ambasciata”. Si tratta di un reato minore, perseguibile solo con querela del Ministero degli Esteri che, essendo in questo caso assente, ha portato all’assoluzione della coppia.

 

L’8 aprile 2014,il Tribunale di Milano assolve dall’accusa di “alterazione dello stato civile” una coppia di genitori (48 anni lui, 54 lei) che hanno ottenuto una bambina da un utero affittato in India, nata a gennaio 2012. A febbraio 2012 l’atto di nascita viene trascritto nei registri del Comune di Milano ma, dopo una segnalazione dell’ambasciata, la coppia viene indagata per “alterazione di stato” perché la donna aveva dichiarato alle autorità italiane di essere l’effettiva madre del bambino. Per questo motivo, nonostante l’assoluzione dal reato di “alterazione di stato”, il gup di Milano ha comminato alla donna una pena (sospesa) di un anno e 4 mesi per “dichiarazioni mendaci”.

 

Una settimana dopo, è sempre il Tribunale di Milano ad assolvere due italiani ritornati in Patria con un bambino commissionato in Ucraina. I giudici milanesi hanno motivato la sentenza affermando che non solo la coppia non ha commesso il reato di “alterazione di stato”, ma che non si può più nemmeno parlare di una “contrarietà all’ordine pubblico”.

 

Il 18 aprile 2014 l’assoluzione dal reato di maternità surrogata, arriva dal Tribunale di Udine. Si tratta ancora una volta di un bambino assemblato in Ucraina da una coppia italiana. Quando i genitori si recano all’anagrafe del Comune di residenza per la trascrizione, i funzionari si insospettiscono e fanno scattare la segnalazione di reato alla Procura, ma l’azione penale si conclude, per l’ennesima volta, con un proscioglimento.

 

L’8 ottobre 2014 a pronunciarsi con una sentenza di assoluzione è il Tribunale di Varese. La vicenda ha per protagonista una coppia italiana che nel 2011 ha ottenuto due gemelli tramite maternità surrogata in Ucraina. All’ambasciata la donna ha dichiarato di essere l’effettiva madre dei bambini, spiegando di aver viaggiato in stato di gravidanza e di aver voluto partorire a Kiev perché lì era possibile conservare le cellule del cordone ombelicale a costi più convenienti rispetto a quelli di altri Paesi. Gli organi consolari hanno trasmesso l’atto di nascita al Comune italiano e l’ufficiale di stato civile ne ha disposto la trascrizione dei registri dell’anagrafe. Tuttavia i funzionari dell’ambasciata, non convinti da quanto dichiarato dalla signora, hanno fatto scattare le indagini. Si è così scoperto che i gemellini possiedono solo il patrimonio genetico del padre e che la coppia ha fatto ricorso sia alla fecondazione eterologa che alla maternità surrogata.

Il pubblico ministero ha contestato loro il reato di “alterazione di stato” e di “false dichiarazioni a un pubblico ufficiale”, ma il Tribunale di Varese li ha assolti da entrambi. In particolare, riguardo al reato di false dichiarazioni, il giudice ha chiamato in causa le sentenze emesse dalla Corte Europea sui casi francesi Mennesson e Labassee, riconoscendo sì la sussistenza del reato, ma non la sua condanna, perché trattasi di “falso innocuo” e non di “falso punibile”.

 

Non altrettanto bene è andata a una coppia di Ricengo, nel Cremasco, recatasi in Ucraina per avere un figlio, che si è vista recapitare una denuncia per alterazione di stato. Un anno e mezzo dopo si è, infatti, scoperto che nessuno dei due genitori, nemmeno il padre, era genitore biologico del bambino. Per decisione del Tribunale dei Minori di Brescia, il figlio è stato loro sottratto e affidato a una struttura protetta. La Corte d’appello ha confermato la sentenza e, Il 10 novembre 2014, la Corte di Cassazione – chiamata per la prima volta a pronunciarsi su un caso di utero in affitto – ha stabilito che il minore sia dato in adozione, perché “l’ordinamento italiano contiene un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità” e perché “madre è colei che partorisce”. Due giorni dopo, una nota della Cassazione, ha chiarito ulteriormente la sentenza: “La maternità surrogata è vietata dalla legge, il giudice non ha margine di discrezionalità, la scelta in materia spetta al legislatore”. L’unico legame genitoriale diverso dal biologico rimane, pertanto in Italia, solo quello previsto dall’adozione. Il 9 dicembre 2014 il Tribunale di Cremona ha condannato la coppia a 3 anni e 4 mesi per il reato di alterazione di stato di minore.

 

Il 27 gennaio 2015 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a pagare una multa di 30mila euro ai coniugi Paradiso/Campanelli di Colletorto (Campobasso), per aver tolto loro il neonato che avevano ottenuto in Russia facendo ricorso alla maternità surrogata e a entrambi i gameti di donatori anonimi.

Il 27 febbraio 2011 la madre surrogata partorisce un maschio e firma una dichiarazione in cui “cede” il bambino, quanto basta affinché le autorità russe rilascino un certificato di nascita in cui i due molisani vengono dichiarati genitori del bebè, senza alcun riferimento alla maternità surrogata. Il consolato d’Italia a Mosca consegna le carte ma, quando i coniugi si recano nel loro Comune per iscrivere il bambino all’anagrafe, ricevono un rifiuto. Infatti, nel frattempo, il consolato ha scoperto come sono andate veramente le cose informandone il Tribunale dei minori di Campobasso. Scatta una denuncia, il bebè di sei mesi viene affidato a una casa di accoglienza e, poi, nel gennaio 2013, a una famiglia.

I Coniugi Paradiso/Campanelli si rivolgono così alla Corte europea, lamentando la violazione del “diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Violazione che la Corte ha riconosciuto, anche se il minore non ha alcun legame genetico con loro, perché le poche settimane che il piccolo ha trascorso con i committenti sono state considerate sufficienti all’instaurarsi di una forma di vita familiare di fatto. Per questo motivo, la Corte ha riconosciuto il risarcimento alla coppia, ma non la restituzione del bambino: la sentenza “non implica un obbligo per lo Stato italiano a restituire il bambino ai ricorrenti, visto che ha sviluppato senza dubbio legami emotivi con la famiglia di affido”.

La deputata Eugenia Roccella ha parlato di sentenza pericolosissima: “Si configura così una sorta di diritto all’usucapione nei confronti del minore: basta che qualcuno riesca a tenere con sé un bambino per il tempo sufficiente a stabilire una relazione, e potrà tenerlo per sempre[12].

 

A febbraio 2015, il giudice dell’udienza preliminare di Bologna ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’ennesima coppia italiana recatasi in Ucraina per ottenere un bambino da una madre in affitto. Nella sentenza il giudice ha scritto che “il provvedimento comunale [che ha trascritto l’atto di nascita] brilla come pochi per spirito di servizio e sensibilità giuridica”.

 

A marzo 2015 sono arrivate altre due assoluzioni, una dalla Corte d’Appello di Brescia e l’altra dal Tribunale di Milano.

Entrambe le coppie assolte avevano avuto due gemelli con seme del marito e ovocita anonimo, partoriti da madri surrogate ucraine.

La coppia di Brescia era stata condannata in primo grado a cinque anni e un mese, per alterazione di stato di nascita dei bambini e, nei confronti della donna, era stato emesso un provvedimento di cancellazione della qualità di madre dal certificato. Adesso i giudici hanno sia assolto la coppia dal reato contestato, sia revocato il provvedimento di cancellazione nei confronti della donna.

Anche i genitori milanesi erano accusati di “alterazione di stato” di due gemellini, ma il giudice milanese li ha assolti perché “il fatto non sussiste”.

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI

 

C’è una strategia ed è sempre la stessa

Come apripista per la demolizione della legge sono sistematicamente usati i cosiddetti “casi drammatici” o “pietosi”. Una coppia con varie problematiche e, spesso, con un trascorso medico difficile, presenta un ricorso in Tribunale per ottenere ciò che la legge le vieta. Nel ricorso la coppia è sostenuta da varie associazioni che si occupano di Pma (“Cerco un bimbo”, “l’Altra Cicogna”, “Amica Cicogna”, “Madre Provetta”, “Hera onlus”, “Sos infertilità”…) ed è seguita, nella maggior parte dei casi, dagli avvocati dell’Associazione Luca Coscioni: Filomena Gallo, in testa, e Gianni Baldini, che si sono occupati di almeno 18 casi su 30 procedimenti. Va a finire che il Tribunale accoglie il ricorso ed emette un’ordinanza a favore dei ricorrenti.

I pronunciamenti che si susseguono e moltiplicano, non solo da parte dei tribunali italiani ma anche della Corte Europea, hanno lo scopo di creare pressione sul Parlamento il quale, una volta messo con le spalle al muro, sarà costretto a legiferare. Nel frattempo, alcune parti della legge vengono rinviate alla Corte Costituzionale, così, se il legislatore dovesse latitare, ci penserà quest’ultima a sferrare il colpo finale.

In breve, il giochino è questo: dalle associazioni e dai centri che si occupano di Pma si reperiscono i “casi pietosi”, gli avvocati dell’Associazione Coscioni offrono loro il patrocinio, la vicenda privata viene elevata a livello di dibattito pubblico e politico, la legge che il Parlamento non vuole cambiare viene pian piano smantellata per via giudiziale (Tribunali, Corte Costituzionale, Corte Europea).

“Ancora una volta sono state le coppie, con le loro drammatiche storie, e i tribunali a cambiare una legge ingiusta perché il Parlamento non ha saputo o voluto tutelare i cittadini”[13].

Ha sottolineato Filomena Gallo dopo l’ennesima sentenza “creativa”.

I Radicali non fanno altro che replicare il vincente “modello Englaro”. Furono, infatti, loro a convincere il padre di Eluana a trasformare una battaglia personale in un duello giuridico. Una battaglia che, se fosse stato per lui, Beppino Englaro non avrebbe mai intrapreso, come ebbe modo di dichiarare.

V’è poi da rilevare che i Tribunali a cui vengono presentati i ricorsi sono sempre gli stessi. Tutti i pronunciamenti contro la legge 40 provengono, infatti, da soli sei Tribunali: Catania, Cagliari, Firenze, Salerno, Milano, Roma. Evidentemente, chi presenta i ricorsi sa che con questi qui il colpo non finirà a vuoto.

Con la maternità surrogata la strategia cambia leggermente visto che qui ci troviamo di fronte al fatto compiuto: le coppie non chiedono al giudice di fare una cosa vietata per legge, ma dal giudice ci arrivano perché la legge l’hanno già violata. In questi casi la giurisprudenza si muove a macchia di leopardo ma, nonostante alcune sporadiche condanne, prevale perlopiù una legislazione “emotiva” orientata all’assoluzione dai reati commessi.

 

Non solo ideologia, ma anche interessi economici

A volere lo smantellamento della legge 40 non sono solo i Radicali, ma anche i numerosissimi centri privati che si occupano di Pma. Il motivo è semplice: la fecondazione artificiale è in grado di generare profitti enormi.

Come si sa, le percentuali di fallimento della fecondazione artificiale sono altissime: con il primo ciclo va a buon fine solo il 5% delle gravidanze, un successo del 96% si registra solo quando si arriva al sedicesimo trattamento e, visto che ogni ciclo costa dai 5mila ai 16mila euro, i conti sono presto fatti. Di qui l’interesse ad avere una legge il più ampia possibile, senza restrizioni circa il numero di embrioni da impiantare, con la possibilità di effettuare la diagnosi genetica preimpianto (costo dai mille ai 3mila euro da aggiungersi a quello dei trattamenti), con la liceità d’eterologa e il suo lucroso mercato dei gameti.

Il pronunciamento del Tar del Lazio del 2008 – mediante il quale sono stati tolti i vincoli (di “tipo osservazionale”) alla diagnosi sull’embrione, e sono stati rinviati alla Consulta  le parti della legge 40 che limitavano la produzione a non più di tre embrioni e obbligavano al loro unico e contemporaneo impianto (poi eliminati dalla Corte) – faceva seguito a un ricorso presentato dal WARM, un’associazione che rappresenta gli interessi collettivi di centri privati e professionisti che si occupano di Pma.

Già nel 2011, l’allora sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, aveva osservato che “le spinte del mercato della fecondazione sono crescenti. Non a caso i ricorsi contro la legge 40 vengono proprio dai centri per la fecondazione medicalmente assistita[14].

Pertanto, come già avviene per l’aborto e con la diffusione della contraccezione artificiale, anche nell’ambito della procreazione in provetta si assiste a uno stretto connubio tra lobby ideologiche e lobby economiche. L’avvocato Gianni Baldini, per esempio, non fa solo parte del Collegio dei Giuristi dell’Associazione Coscioni, ma è anche consulente di varie associazioni di Pma e del CECOS: la principale associazione dei centri di Pma italiani.

 

In Italia comanda un’oligarchia di potere

I pronunciamenti giudiziari che hanno smantellando la legge 40 non sono altro che un aspetto di un fenomeno più vasto e consolidato: in Italia comandano i giudici. I giudici fanno cadere i governi democraticamente eletti, si sostituiscono ai medici ordinando la prosecuzione di trattamenti (“metodo Stamina”) considerati dannosi dalla comunità scientifica, ordinano la trascrizione delle nozze gay celebrate all’estero, legittimano lo sfruttamento dell’utero in affitto, se ne infischiano del 75% degli italiani che ha fatto fallire il referendum popolare promosso dai Radicali sulla legge 40…

Ha scritto Marcello Veneziani in un articolo dell’aprile 2014:

“Il legislatore e i rappresentanti del popolo sovrano, i medici, i sacerdoti e gli scienziati non contano nulla, possono solo proporre; ma a disporre alla fine è il magistrato. È lui che detiene il monopolio assoluto in materia di vita e di morte, di leggi e di valori, di libertà e divieti. Il giudice è dio in terra e ultima istanza suprema, detentore della Verità e del monopolio della Forza. A lui solo è concesso il decisionismo negato agli altri poteri. A me non piace vivere in un Paese in cui tutto è relativo meno il potere dei giudici, tutto è opinabile salvo le scelte ideologiche della Corte, c’è la divisione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario ma il potere giudiziario sovrasta gli altri due. Non contano le leggi del Parlamento né i costumi e le tradizioni dei popoli. Il giudice è l’unico Assoluto in una società relativista. Gli altri, parlamentari, medici, preti ed esperti al più sono i suoi periti, in tutti i sensi…

La tecnica è sempre la stessa: sbandierare casi estremi o pietosi, tènere storie, e poi far passare sotto le comprensibili aspettative di alcune coppie in cerca di figli, norme che relativizzano la famiglia e la natura… In un colpo, un giudice solitario si sostituisce ai comuni, al popolo e ai suoi rappresentanti e decide da solo cosa fare. Insomma il Verbo del presente ridotto in sintesi è il seguente: l’umanità finora ha sbagliato, il progressismo ci dona d’un colpo la Verità negata nei secoli e Dio non è più in cielo perché presta servizio in tribunale”[15].

Nel corso delle sue conferenze in giro per l’Italia, anche l’avvocato Gianfranco Amato – presidente dei “Giuristi per la Vita” – ha fatto presente che “oggi non viviamo più in una Repubblica Parlamentare, ma in una Repubblica Giudiziale” e come questo fatto costituisca un “problema per la democrazia”.

La volontà popolare espressa dal Parlamento allorché varò la legge 40 e dal referendum del 2005 che ne confermò la validità” – ha scritto Tommaso Scandroglio commentando l’ennesimo rinvio delle legge 40 alla Corte Costituzionale – “sono state spazzate via dall’operato di una manciata di avvocati. Le idee di pochi valgono di più di quelle di molte cristallizzate in leggi democratiche. Siamo ben oltre la tecnocrazia dei giudici, qui c’è una minuta oligarchia di potere che però evidentemente è dotata di mezzi (anche economici), risorse e agganci di alto spessore[16].

Non c’è da stupirsi, allora, se il primo partito italiano è quello dell’astensione, se aumenta il numero degli italiani ad aver capito che il loro voto (elezioni e referendum) non conta niente. Se sempre più cittadini si sono resi conto del deficit di democrazia che imperversa nel nostro paese, un paese dove i rappresentanti eletti con regolari elezioni vengono fatti cadere e sostituiti, per ben tre volte di seguito, con governi non eletti dal popolo (Governo Monti, Governo Letta, Governo Renzi) e dove i giudici hanno il potere supremo di fare il bello e il cattivo tempo a piacere.

 

Leggi di compromesso

Se i giudici sono riusciti a smantellare con tanta facilità la legge 40 – v’è però da dire – è stato anche perché il Legislatore ha fatto la sua parte, partorendo leggi che si sono via via allontanate dal diritto naturale per andare sempre più incontro ai desiderata individuali. Norme nate dal compromesso, dalla logica della “limitazione del danno”, contraddittorie e senza una logica coerente, come lo sono appunto la legge 40, la sua precorritrice: la legge 194 sull’aborto e, prima ancora, la legge 898 sul divorzio.

In altre parole, i colpi d’ariete della magistratura hanno avuto successo perché l’impianto della legge con tanto di “paletti” era marcio fin dall’inizio.

I giudici, aprendo alla fecondazione eterologa, hanno detto che il diritto al figlio è incoercibile, ma il diritto al figlio è già insito nella legge 40 che ha reso lecita la procreazione al di fuori del corpo della donna. Se la procreazione fuori del corpo della donna è lecita, cosa cambia se uno dei gameti o entrambi non appartengono alla coppia, o se il figlio assemblato viene incubato nell’utero di un’altra? Come sarebbe andata a finire era già scritto nella legge, altrimenti si sarebbe dovuto vietare qualsiasi tipo di fecondazione artificiale, omologa compresa, visto che anche quest’ultima non tutela la vita del nascituro ma solo i desideri della coppia. Visto che anche l’omologa toglie al figlio il carattere di “dono” e lo trasforma in oggetto, in proprietà da pretendere e ottenere.

La liceità della fecondazione eterologa è anche consequenziale alla legge sul divorzio: con quest’ultima si è separata la famiglia giuridica, con l’altra la separazione della famiglia è avvenuta anche dal punto di vista biologico. L’eterologa non è altro che una forma di quella famiglia “allargata” che l’introduzione del divorzio ha sdoganato già da molto tempo.

Ma la legge 40 è anche figlia della legge sull’aborto. Se il nascituro fosse considerato persona non potrebbe essere ucciso. Il diritto incoercibile ad avere un figlio, che i giudici hanno logicamente tratto dalla legge 40, è lo specchio fedele del diritto, anch’esso incoercibile, a non avere un figlio, come previsto dalla 194.

La legge 40 non fa altro che mimare la 194: il figlio non gode di alcun diritto, al primo posto vi è sempre l’arbitrio degli adulti. Il figlio è l’oggetto da rimuovere se in quel momento contrasta con l’autodeterminazione della madre, ed è l’oggetto da ottenere, anche con patrimonio genetico di altri, se l’autodeterminazione degli aspiranti genitori si orienta al suo raggiungimento.

Nell’aprire all’eterologa, la Corte ha fatto riferimento al “diritto alla salute” psichica delle coppie. Si tratta della medesima salute fisica e psichica evocata dalla 194 che ha, di fatto, reso possibile ricorrere all’aborto in modo illimitato. In questo caso il nascituro è eliminato perché compromette la salute psichica della donna, nell’altro caso il nascituro è assemblato e fabbricato perché fa bene alla salute psichica della coppia.

In conclusione: i giudici si sono sì comportati in modo arrogante, scavalcando sia il Parlamento che la volontà popolare, ma lo hanno potuto fare proprio grazie alle pessime leggi che i parlamenti hanno partorito a partire da quarant’anni fa.

 

Dietro l’angolo un’infinità di nuovi ricorsi

E adesso che i giudici hanno ufficialmente sancito ciò che tacitamente la legge stabiliva, prepariamoci a un’infinità di nuovi ricorsi e demolizione di altri divieti. Se il diritto al figlio è incoercibile e la salute psichica va tutelata a discapito del nascituro, perché la fecondazione artificiale dovrebbe essere preclusa alle coppie fertili con patologie genetiche? Perché vietarla a single e coppie gay? Perché non dovrebbe essere legale anche l’utero in affitto? Perché non dovrebbe essere possibile revocare il consenso anche dopo la formazione degli embrioni se la salute psichica di chi li ha prodotti è in “pericolo”? Perché dovrebbe essere preclusa la fecondazione artificiale alle coppie anziane o la Pma post mortem…?

Ha scritto Cristiano Gatti su Il Giornale:

“È inevitabile: questo ‘incoercibile’ diventerà il totem attorno al quale si svilupperanno le prossime battaglie etiche sul tema delicatissimo dei figli. Pare di capire che il diritto ad averne sia talmente sacro e intoccabile, che a nessun genitore possa essere in qualche modo negato… Siamo di nuovo in alto mare. Senza scialuppe di salvataggio. Il tema eterno si avvia a un’altra stagione di battaglie. Solitamente si pensa che le motivazioni mettano la pietra tombale sulle decisioni della Corte costituzionale: in questo caso, è chiara la sensazione che sull’incoercibile della vita siamo solo ad un nuovo inizio”[17].

 

Cosa si può fare?

Laura Palazzani, ordinario di Filosofia del diritto alla Lumsa di Roma, osserva che per “evitare che i magistrati si trovino nelle condizioni di argomentare a ruota libera” occorre “intervenire con una legislazione puntuale, creare regole generali e astratte che valgano per tutti”. “Il diritto esiste per difendere i più deboli – prosegue la docente – in questo caso, sono i bimbi che nascono[18].

Alfredo Mantovano, politico e magistrato, parla di “un lavoro culturale che affronti in modo diretto e coraggioso le motivazioni della Corte, le contesti con argomenti saldi, e provi a costruire orientamenti alternativi, fondati sulla natura dell’uomo. Un lavoro lungo, per il quale è impossibile fissare date di raccolta dei risultati. Un lavoro però che, se non avviato, non deve far sorprendere di fronte a decisioni come quella sull’eterologa… ragioni salde, fondate su una logica coerente, sono la premessa più adeguata perché alla fine si trovi qualche giudice costituzionale che non riduca il bambino a un oggetto[19].

Tommaso Scandroglio propone “battaglie come quelle che stanno conducendo i radicali, ma ovviamente alla rovescia”. Senza le iniziative dei radicali – osserva Scandroglio – “non sarebbe mai passato per la mente ai vari Beppino Englaro e Costa-Pavan di ingaggiare battaglie giuridiche così lunghe ed estenuanti per averla vinta. Questo insegna che anche i giuristi cattolici dovrebbero, da una parte, essere fastidiosi come zanzare e puntuali come le cartelle esattoriali nel difendere quelle persone che sono state vittime, ad esempio, della 194. Patrocinando, per esemplificare, cause di donne che dopo un aborto hanno sofferto la sindrome post-abortiva, dato che non sono state informate prima dell’intervento di questo rischio[20].

Per fermare questa deriva giudiziaria bisogna, in sintesi, ritornare a fare leggi fondate sul diritto naturale invece che sui desideri individuali. Se il diritto esiste per difendere i più deboli, bisogna che le leggi affermino il diritto alla vita e alla salute del grande dimenticato, del più debole fra i deboli: il concepito, il bambino non nato. Quest’operazione non può che passare per l’abrogazione delle leggi inique: la 194 in primis e a seguire la 40. Qualsiasi argomentazione contro le sentenze della Corte costituzionale non potrà mai avere una logica forte e coerente finché la 194 rimarrà in piedi, finché la salute fisica e psichica – della madre, nell’aborto; degli aspiranti genitori, nella fecondazione artificiale – avrà il predominio assoluto sulla vita e la salute del figlio, finché a dominare sarà l’autodeterminazione del più forte. Finché la 194 resterà in piedi, ci sarà sempre una Corte Europea che ci condannerà per incoerenza.

Per l’abrogazione delle leggi inique, tutto il possibile deve essere fatto, a livello culturale, politico e – come suggerisce Scandroglio – giuridico. Da questo punto di vista, ben vengano le azioni di contrasto che replichino la strategia vincente del nemico. Cominciamo a portare all’attenzione dei Tribunali i numerosissimi casi di donne che sono state ingannate dall’aborto di Stato “sicuro e indolore”, le madri che i danni al fisico e alla psiche li hanno subìti dopo il ricorso all’aborto volontario, e facciamo in modo – come fanno i Radicali – che nei ricorsi siano sostenute dalle tante associazioni che si occupano di “sindrome post aborto”. E portiamoci, dai giudici, anche le donne che hanno rischiato la vita a causa dei trattamenti di stimolazione ovarica. Portiamoci anche le tantissime coppie che, dopo anni di tentativi e cicli falliti di Pma, si sono ritrovate senza il figlio agognato e con il fisico e la psiche a pezzi. Facciamo in modo che tutta questa immane sofferenza venga allo scoperto, che diventi argomento di dibattito pubblico, che la verità venga a galla e faccia pressione sul Parlamento.

Denunciare i colpi di mano giudiziari non basta più, il lavoro da fare è molto ed è lungo, occorrono persone di buona volontà disposte a iniziarlo.

 

NOTE:

[1] “Procreazione, possibile disconoscere figlio in provetta”, L’Huffington Post, 7 novembre 2012.

[2] “Blitz alla Camera contro la legge 40 sui bambini ‘non riconosciuti’”, Avvenire, 7 novembre 2012.

[3] Francesco Ognibene, “Embrioni talassemici la selezione è da fare”, Avvenire, 16 novembre 2012.

[4] Gianfranco Amato, “In difesa dei diritti degli embrioni”, La Nuova Bussola Quotidiana, 16 ottobre 2013, www.lanuovabq.it. Si veda anche: Gianfranco Amato, “Cara Associazione Coscioni, l’embrione è una persona”, La Nuova Bussola Quotidiana, 19 ottobre 2013.

[5] I. N., “Un avvocato per gli embrioni minacciati di morte. I giuristi per la vita si rivolgono alla Corte costituzionale”, Avvenire, 17 ottobre 2013.

[6] Fabio Manca, “Svolta all’ospedale Microcitemico: pronti alle diagnosi preimpianto”, L’Unione Sarda, 18 luglio 2013.

[7] Carla Massi, “Fecondazione primo test pre-impianto in ospedale”, Il Messaggero, 23 ottobre 2013.

[8] Tommaso Scandroglio, “I giudici aggirano la Legge 40”, La Nuova Bussola Quotidiana, 1 ottobre 2013, www.lanuovabq.it.

[9] Emanuela Vinai, “Embrioni & ricerca: l’Italia risponde all’Europa”, Avvenire, 19 giugno 2014.

[10] Stefano Rizzato, “Maternità surrogata, un sogno ‘all inclusive’ da 30mila euro”, La Stampa, 15 novembre 2013.

[11] Niccolò Zancan, “Noi, sotto processo per una figlia cresciuta nell’utero di un’altra”, La Stampa, 24 novembre 2013.

[12] Giovanni Maria Del Re, “Così Strasburgo sdogana la maternità surrogata”, Avvenire, 28 gennaio 2015.

[13] Caterina Pasolini, “Divieto per coppie fertili e diagnosi preimpianto. La legge sulla fecondazione torna alla Consulta”, La Repubblica, 28 gennaio 2014.

[14] Benedetta Frigerio, “Sulla pelle di fratello embrione”, Tempi, 21 settembre 2011, pp. 26-28.

[15] Marcello Veneziani, “Embrioni e nozze gay, ormai Dio indossa la toga”, Il Giornale, 11 aprile 2014.

[16] Tommaso Scandroglio, “Filomena, l’ammazza-legge 40”, La Nuova Bussola Quotidiana, 28 gennaio 2014, www.lanuovabq.it.

[17] Cristiano Gatti, “I giudici onnipotenti inventano il ‘diritto ai figli’”, Il Giornale, 11 giugno 2014.

[18] Marcello Palmieri, “Quant’è breve il passo tra eterologa e utero in affitto”, Avvenire, 5 giugno 2014.

[19] Alfredo Mantovano, “Così la Corte costituzionale tratta il figlio come oggetto”, La Nuova Bussola Quotidiana, 12 giugno 2014, www.lanuovabq.it.

[20] Tommaso Scandroglio, “Figlio su misura. Una sentenza contro la legge 40”, La Nuova Bussola Quotidiana, 23 ottobre 2013, www.lanuovabq.it.

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