Maternità surrogata, il ricatto del “fatto compiuto”

maternita-surrogata

di Caterina Giojelli.

Intervista al procuratore Domenico Airoma, del Centro Studi Livatino. Per Airoma è evidente che chi va all’estero comincia a commettere il reato già in Italia, prendendo contatti con i siti, le cliniche, le portatrici. «Qui l’alternativa è: vogliamo davvero tutelare gli interessi e i diritti del minore o alziamo le mani pur di assecondare i desideri dell’adulto?». Qual è l’interesse del bambino? Avere dei genitori che hanno infranto la legge, commesso reato e pagato una donna pur di avere un figlio, un ordinamento che li premia perché “ormai l’hanno fatto” senza avere il diritto di farlo? «Ripeto, se dovessimo ragionare in base al principio del fatto compiuto allora dovremmo legittimare tutto.

******************

L’appiglio è sempre lo stesso: è contro la legge, è un reato, non è riconosciuta in Italia, ma basta andare in un paese estero in cui la maternità surrogata è stata legittimata per tornare in patria con un bimbo in braccio. Eppure non si infrange solo la legge. Eppure a fare le spese dell’uso dei corpi degli adulti per soddisfare il desiderio di un figlio è il bimbo stesso. Non lo dice la morale cattolica, lo dice la legge a cui una certa parte di magistrati sembra volersi sostituire: dal tribunale di Milano a quello di Pisa, Bologna, Trieste a Varese, sono numerose le pronunce di assoluzione dei “sedicenti” genitori di un bimbo ordinato, pagato, e ritirato all’estero. Perfino una pronuncia della Cassazione nel 2016 ha dichiarato la non sussistenza del reato in un caso analogo a quello di cui si è avuta notizia in questi giorni: il gup di Terni ha rinviato a giudizio una coppia del posto accusata di alterazione di stato civile dopo essere ricorsa alla gpa (gestazione per altri) in Ucraina. Marito e moglie, dopo avere individuato a Kiev una donna disponibile alla fecondazione in provetta dei propri ovuli con gli spermatozoi dell’uomo e ad affittare il proprio utero per la gravidanza (in altre parole, la madre biologica del bambino), sono finiti nei guai al momento della trascrizione dell’atto di nascita in Italia.

È qui che interviene la legge, in difesa del minore: il procedimento penale viene aperto per violazione dell’articolo 567 del codice penale, il reato di alterazione di stato, nel momento in cui due coniugi, o conviventi, o come è avvenuto in casi recenti, una coppia dello stesso sesso, dichiara che il bambino nato è loro figlio e l’ufficiale trasmette gli atti alla procura. «Questa norma, che alcuni vorrebbero antica e superata, è in realtà una norma importantissima perché protegge un interesse fondamentale: la veridicità del rapporto di filiazione», spiega a tempi.it Domenico Airoma, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord e vicepresidente Centro Studi Rosario Livatino. «Io devo sapere chi è mia madre, chi è mio padre: è un diritto fondamentale di ciascuno di noi quello alla propria identità personale, ed è rilevante per tanti aspetti, si pensi solo a tutte le problematiche connesse alle malattie genetiche. Non si tratta di una norma improntata a un esigenza “formalistica” (compilare un registro), ma alla tutela vera del minore e del suo migliore interesse: sapere da dove viene, chi lo ha messo al mondo».

IL FORMALISMO DELLA CASSAZIONE. Non è questo il ragionamento fatto da una parte di giuristi ed esplicito in sentenze come quella citata della Cassazione. L’assunto è semplice: siccome nell’ordinamento straniero (nel caso di Terni, quello ucraino), è possibile fare ricorso alla maternità surrogata, la dichiarazione fatta in Ucraina può essere perfettamente trascritta in Italia su carta copiativa. «Ecco, questo è un ragionamento formalistico: il fatto che per l’ordinamento estero i due possono essere considerati i genitori di quel bambino è una finzione che sta bene a quell’ordinamento specifico. Non all’ordinamento italiano, il cui interesse, sia civile che penale, ripetiamolo per sgombrare ogni equivoco, è che sia accertata la veridicità del rapporto di filiazione». In altre parole in Italia per legge non si accettano finzioni. Un atto ritenuto valido altrove non significa affatto che soddisfi i requisiti del nostro ordinamento, «che guarda alla sostanza, alla ratio, all’interesse del bambino. È evidente che introducendo il “principio del fatto compiuto”, finiremmo col legittimare ogni condotta commessa all’estero». Se all’estero è consentita la compravendita dei bambini dovremmo ritenerla lecita nel nostro? «O decidiamo di attenerci ai princìpi costituzionali oppure aggirare norme come l’articolo 12 della legge 40 o l’articolo 567 del codice penale, che puniscono la maternità surrogata e considerano reato l’alterazione di stato, sarà sempre più semplice, soprattutto per chi è più furbo e benestante e può permettersi una gpa all’estero».

IL FATTO COMPIUTO. Per Airoma è inoltre evidente che chi va all’estero comincia a commettere il reato già in Italia, prendendo contatti con i siti, le cliniche, le portatrici. «Qui l’alternativa è: vogliamo davvero tutelare gli interessi e i diritti del minore o alziamo le mani pur di assecondare i desideri dell’adulto?». Qual è l’interesse del bambino? Avere dei genitori che hanno infranto la legge, commesso reato e pagato una donna pur di avere un figlio, un ordinamento che li premia perché “ormai l’hanno fatto” senza avere il diritto di farlo? «Ripeto, se dovessimo ragionare in base al principio del fatto compiuto allora dovremmo legittimare tutto. A partire dal sacrificare al desiderio dell’adulto il migliore interesse del bambino, pregiudicato nel suo diritto a conoscere la propria identità genetica, l’identità personale, fondamentale per diventare un uomo». L’articolo 12 della legge 40 prevede una pena fino a due anni di reclusione, l’articolo 567, al secondo comma, prevede invece la reclusione da un minimo di 5 ad un massimo di 15 anni. Perché non tutto ciò che è tecnicamente possibile, è vivaddio moralmente lecito e giuridicamente assentibile.

Fonte: Centro Studi Livatino

Print Friendly, PDF & Email
Se questo articolo ti è piaciuto, condividilo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

1 + due =