LO SCISMA LEFEBVRIANO

Il 1 luglio 2026 a Econe in Svizzera, Monsignor Alfonso de Galarreta ordina senza aver ottenuto l’approvazione dalla Santa Sede quattro nuovi vescovi, aprendo nuovamente l’antica frattura, sanata il 21 gennaio 2009 da papa Benedetto XVI con la revoca della scomunica, in attesa che la FSSPX si unisse in modo definitivo con la Chiesa di Roma. Il Canone 1387 del Codice di Diritto Canonico afferma:

Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiaeriservata alla Sede Apostolica”.

Si evince quindi che qualsiasi vescovo, prima ancora del comunicato da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede, se conferisce l’ordinazione episcopale senza l’approvazione della Sede Apostolica, incorre automaticamente nella scomunica latae sententiae.

I lefebvriani sono scismatici?

Scisma deriva dal latino “schisma” e significa dividere, scindere, separare. Nel Cristianesimo gli scismi sono stati numerosi, si pensi all’Arianesimo, allo Scisma d’Oriente e d’Occidente, allo scisma Protestante e altri ancora. Sorge l’istanza: i lefebvriani sono scismatici? Esattamente! Essi sono scismatici per differenti motivazioni: non accettano gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II quali la libertà religiosa, la riforma liturgica, l’ecumenismo e il dialogo tra le diverse forme di espressione religiosa. Costoro inoltre hanno consacrato nuovi vescovi senza il mandato pontificio, che comporta oltre alla scomunica, anche lo scisma. Il mandato pontifico per ordinare un nuovo vescovo è fondamentale, affinché si garantisca l’unità della Chiesa Cattolica, ove il papa come vicario di Cristo e successore di Pietro ne è il garante visibile. L’ordinazione episcopale inoltre conferisce all’episcopo la facoltà di governare una diocesi, sempre per designazione pontificia.

L’ordinazione dei quattro vescovi lefebvriani è valida, ma illegittima.

L’ordinazione delle Eccellenze Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier è valida dacché il sacramento dell’Ordine è di Cristo e quindi prescinde dalla moralità del celebrante. A tutti gli effetti, codesti sono vescovi perché a livello ontologico sacramentale, il sacramento è un atto indelebile. Perché illegittima ? Sono illecite perché avvenute senza il mandato pontificio ed è un delitto contro il sacramento dell’Ordine. I vescovi lefebvriani possono amministrare i sacramenti? Essi posseggono la successione apostolica e i sacramenti dell’Eucaristia, del Battesimo e le ordinazioni sacerdotali, mantengono la loro validità, pur restando illeciti, perché codesti sono esclusi dalla comunione con il papa e la Chiesa Cattolica. Differente è invece la celebrazione del matrimonio e della riconciliazione. Il matrimonio per essere valido deve anche possedere un ministro in grado di ottenere il consenso degli sposi. Costoro non possedendo la giurisdizione, ossia la funzione legislativa, esecutiva e giudiziale, per amministrare le nozze devono ottenere il mandato dall’ordinario locale. Senza la delega dell’ordinario il matrimonio risulterebbe invalido a meno che non via sia il periculum mortis. Per quanto concerne il sacramento della Riconciliazione ai suddetti manca la giurisdizione interna, ossia la facoltà di assolvere il penitente. Mancando la giurisdizione interna, il penitente non viene assolto, perché non vi sono gli effetti canonici.

L’intervento del Dicastero per la Dottrina della Fede e la prassi per il ritorno nella comunione cattolica di presbiteri e laici lefebvriani.

Il Dicastero per la Dottrina della Fede il 2 luglio 2026 ha reso noto in un comunicato indirizzato ai vescovi, di riaccogliere quanti della FSSPX decidono di abbandonarla dopo l’atto scismatico. Non si costituisce presso l’ex Sant’Uffizio la commissione Ecclesia Dei ma si offrono delle nuove e valide indicazioni:

  1. Il sacerdote deve trovare un vescovo o un ordinario disposto ad accoglierlo in experimentum(in via sperimentale).
  2. Il sacerdote che abbandona la FSSPX deve accettare, dichiarandolo gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II tra cui la legittimità del Novus Ordo Missae.
  3. Il sacerdote dovrà redigere un epistola indirizzata al Santo Padre, ove chiede la remissione della censura, scaturita a causa delle ordinazioni amministrate da un vescovo scomunicato.
  4. Il sacerdote dovrà inoltre allegare il certificato di ordinazione sacerdotale ed anche la professio fidei con data e firma. Tale professione sintetizza il contenuto della fede cattolica e la promessa di fedeltà al papa, accogliendo così il suo magistero. In riferimento la Lumen Gentium al n° 25 ricorda(si riporta la sola parte iniziale):

Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del Vangelo . I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti dell’autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, la illustrano alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e vecchie (cfr. Mt 13,52), la fanno fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano (cfr. 2 Tm 4,1-4) . I vescovi che insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l’assenso religioso del loro spirito. Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla « ex cathedra ». Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall’insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi .

La riconciliazione per i fedeli laici.

La pena verso i fedeli laici appartenenti alla FSSPX non può essere comminata in modo automatico, essa va valutata caso per caso. L’imputabilità richiede piena avvertenza e deliberato consenso. L’imputabilità verso i laici è comprovata nei seguenti casi: laici facenti parte del Terzo Ordine della Fraternità sacerdotale San Pio X e laici che deliberatamente condividono le posizioni della fraternità. Se un laico scomunicato, vuole rientrare nella piena comunione con la Chiesa deve presentare al vescovo diocesano la Professio fidei e la formula adhaesionis con data e firma. I laici non imputabili sono coloro i quali hanno frequentato la FSSPX per scopi liturgici e spirituali, i quali non rifiutano il Magistero e l’autorità del Romano Pontefice. A costoro si chiedo però nel futuro di non frequentare la FSSPX.

Non si attui ostracismo verso coloro i quali si avvalgono del Vetus Ordo Missae.

Lo scisma lefebvriano non deve divenire la “condicio sine qua non “ per attuare ulteriori restrizioni alla celebrazione eucaristica in rito antico. La celebrazione in Vetus Ordo Missae è patrimonio liturgico, che accresce la fede di molti, senza anteporsi al Novus Ordo Missae. Papa Leone XIV potrebbe mediante un nuovo Motu Proprio ripristinare il Summorum Pontificum di papa Benedetto XVI. Abrogare il Motu Proprio Traditionis Custodes emanato il 12 luglio 2017 da papa Francesco, consentirebbe a chierici e laici che si avvalgono della celebrazione in rito antico di non sentirsi in antitesi alla Chiesa. Amministrare i sette sacramenti in rito antico non significa abrogare gli aggiornamenti in materia liturgica proposti dal Concilio Ecumenico Vaticano II(il Concilio a livello giuridico mai ha abrogato il Vetus Ordo Missae) ma bensì vivere una particolare spiritualità, che arricchisce la madre Chiesa. L’ostracismo verso il Vetus Ordo Missae è una questione ideologica e non teologica/pastorale. Le ideologie non collimano con il Kerygma pasquale, ma con la sola autodeterminazione dell’io, che si sostituisce a Dio.

Quale atteggiamento adottare verso i lefebvriani?

La FSSPX è nelle tenebre, per un atto voluto e consapevole di superbia. Costoro necessitano di essere toccati dalla virtù della carità, che consente di giungere alla comprensione della verità. I lefebvriani necessitano di essere illuminati dallo Spirito Santo per reintegrarsi nella Chiesa. È affidata all’egida del Dicastero per la Dottrina della Fede il dialogo per il riavvicinamento della Fraternità sacerdotale San Pio X, anche se la situazione è molto complessa. Si potrebbe fornire nella misura in cui la FSSPX accetti gli aggiornamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II pur proseguendo a celebrare secondo il rito antico, una prelatura personale. Suddetto istituto giuridico è concesso nella dimensione in cui si raggiunga un accordo dottrinale. Se così avvenisse il Codice di Diritto Canonico al canone 294 prevede:

Al fine di promuovere un’adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali, la Sede Apostolica può erigere prelature personali formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare, udite le Conferenze Episcopali interessate.

Il canone 295 prevede:

§1. La prelatura personale è retta da statuti emanati dalla Sede Apostolica e ad essa viene preposto un Prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, nonché di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della prelatura.

§2. Il Prelato deve provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo, sia al loro decoroso sostentamento.

Il canone 296 afferma:

I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli statuti.

Il canone 297:

Parimenti gli statuti definiscano i rapporti della prelatura personale con gli Ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la prelatura stessa esercita o intende esercitare, previo consenso del Vescovo diocesano, le sue opere pastorali o missionarie.

I canoni sopra citati indicano che sia i presbiteri, che i diaconi potrebbero svolgere particolari opere pastorali, mantenendo una giurisdizione parallela a quella delle diocesi locali. Così facendo costoro sotto la guida di un pastore, sarebbero in comunione con la Santa Sede. Se la FSSPX superasse le divergenze dottrinali, otterrebbe a livello di statuto giuridico quanto segue:

  1. Un ordinario proprio che forma e incardina i sacerdoti nella prelatura stessa.
  2. Un proprio clero dipendente sempre dalla Santa Sede per lo svolgimento delle opere pastorali, la cooperazione dei laici, autonomia e giurisdizione. Per giurisdizione si indica che i lefebvriani rispondono al proprio Prelato e al Pontefice evitando i conflitti con i vescovi delle diocesi locali.
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Author: Emanuele Sinese

Emanuele Sinese è nato a Napoli il 24 Novembre 1991 e da anni vive a Bergamo. Ha frequentato l’Istituto di Scienze Religiose in Bergamo, conseguendo nel 2017 la Laurea triennale con la tesi Il mistero eucaristico in San Pio da Pietrelcina. Nel 2019 ha ottenuto la Laurea magistrale con la tesi La celebrazione eucaristica secondo il rito di San Pio V.  È insegnante specialista di Religione. Da ottobre 2024 prosegue gli studi presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Attualmente è anche coordinatore per la didattica di un laboratorio territoriale di alcuni docenti di religione nella diocesi di Bergamo. Da settembre 2026 proseguirà gli studi in teologia per il conseguimento del Dottorato con la  tesi escatologia e liturgia nel pensiero di Joseph Ratzinger.

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