Famiglia nel bosco? Il Grillo parlante invita a sobrietà e cita alcune fonti costituzionali, giuridiche, la cronaca … (1)

Il Grillo parlante torna a calcare la scena, ma con moderazione, senza sarcasmi o ironie, a fronte di un tema così delicato da voler esprimere il nostro rispetto non solo con acconce parole, ma altresì evitando fotografie della ormai nota Famiglia nel bosco, o della sua casa. È nuovamente nostro intendimento mostrare rispetto a

quanti, operatori e magistrati, siano coinvolti in questa vicenda che riveste, oltre che per la Famiglia, anche per loro, tratti di delicatezza e sofferenza, sentimenti di incomprensione, giudizi e, sovente, il rischio di scarsa oggettività da parte dell’opinione pubblica, sia essa favorevole alle richieste della Famiglia o alla sentenza ed operato del Tribunale. Per questo, prima di venire alla cronaca ed, in seguito, al tema principale, ovvero alle possibili conseguenze di ordine psicologico relazionale nonché istituzionale, cercheremo di agire con metodo sia nell’articolo che nel video della Diretta Facebook del giorno 30 Marzo 2026 delle ore 8:59.

Partiamo da quanto recitano la Costituzione della Repubblica Italiana ed il Codice Civile.

  • Art. 29 Cost. (Famiglia e Matrimonio): La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
  • Art. 107 del Codice Civile (Celebrazione): Durante il rito civile, l’ufficiale di stato civile legge obbligatoriamente gli articoli del codice civile:
    • Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi): Fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione.  la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. Entrambi devono contribuire economicamente ai bisogni familiari secondo le proprie capacità. 
    • Art. 144 (Indirizzo della vita familiare): Il codice civile stabilisce che siano i coniugi a determinare le scelte alla base dello svolgimento della vita in famiglia, dal tenore che la stessa terrà, ai compiti spettanti a ciascun membro (non ultima la scelta del tipo di lavoro che ciascuno sarà destinato a svolgere), alla linea educativa da tenere con i figli.
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    • Art. 147 (Doveri verso i figli) e Dispositivo dell’art. 147 Codice Civile. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis [10715527933033330 Cost.; 570572 c.p.]
    • È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
    • Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

Dispositivo dell’art. 333 Codice Civile QUI che così recita: Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330(2), ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [38, 51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti(3) convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (4).

Alla nota 3 recita: I provvedimenti adottabili derivano anche dal solo pericolo di danno al minore, e sono perciò rimessi nel contenuto all’apprezzamento del giudice che valuterà caso per caso le misure opportune.

  • Famiglia nel bosco, ispettori a L’Aquila. Difesa  presenta ricorso Sky 24 17 mar 2026 – 18:10  QUI
  • Incontro con il Presidente del Senato On. La Russa (Video) QUI
  • NUOVO ART. 403 C.C.: L’allontanamento del minore dalla famiglia d’iniziativa dell’autorità 17/09/2022 di Manuela Zanussi QUI
  • Il nuovo Art. 403 c.c. Indicazioni teoriche e operative per gli assistenti sociali Terza versione Ottobre 2023 2 Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia QUI . [Il Documento della Regione, oltre che indicare tempi e modi e finalità dell’allontanamento di un minore dalla famiglia sottolinea, come pregiudizievoli dell’accertamento delle condizioni presunte come avverse al minore, la stessa cultura e visione di vita degli operatori sociali – Vedi pag. 5].
  • Le misure “civili” adottabili verso i minori. Finalità, caratteristiche e criticità dell’affido al Servizio Sociale. (Sito APF Avvocati per le persone e le famiglie) 22 APRILE 2021 | Numero speciale Malaeducazione e responsabilità dei genitori di Nicoletta Pan, avvocato in Bassano del Grappa QUI

Da quanto si può leggere in questi articoli specialistici, e dalle fonti legislative in primis, cioè la Costituzione della Repubblica Italiana ed il Codice Civile, è evidente che, a seconda della visione del mondo che abbiano genitori, abitanti del luogo, operatori sociali, specialisti medici e psicologi, magistrati, grazie alla discrezionalità degli operatori sociali e dei magistrati stessi, a norma di legge, operatori e magistrati diversi ssrebbero potuti giungere a conclusioni diverse.

È evidente che l’ unschooling è una forma di apprendimento autoguidato e radicalmente libero. Spesso, è definita come educazione naturale o scuola scomposta, in cui i bambini imparano vivendo e seguendo i propri interessi, senza programmi scolastici, orari o lezioni formali. È un approccio basato sulla fiducia, dove i genitori facilitano la curiosità naturale, sostenendo l’apprendimento basato sulla vita quotidiana e non su un percorso strutturato. Questa scuola, così come riferiva la Mamma [lo vedremo nel terzo Decreto del Tribunale], non esclude gli apprendimenti tradizionali, ma li ipotizza in età più avanzata, dai sette anni in su. Ci sarebbe da chiedersi perché, allora, la figlia di otto non ne ricevesse di adeguati. Tuttavia, si potrebbe pensare che la scelta sia stata tenere la bambina a casa perché potesse affiancare a tempo pieno i due fratellini più piccoli e che, in seguito, si sarebbe provveduto, decisione questa che difficilmente potrebbe essere conciliabile con la legge italiana che comunque stabilisce che detti apprendimenti, in un modo o in un altro, siano attuati e verificati.

Di ciò si può discutere ampiamente e lo faremo nel prossimo articolo e video, sempre fornendo le fonti che, in questo csaso, saranno i tre decreti del Tribunale Minori, che si avvalgono delle relazioni e interpretazioni dei Servizi Sociali e della Casa Famiglia cui i bambini erano stato affidati.

Il prossimo e secondo video incentrato sull’esame e discussione dei tre decreti in chiave principalmente pedagogica si rende utile e necessario visto che i decreti sono ormai disponibili e ci aiutano a leggere tra le righe la ratio che ha guidato gli operatori ed i Magistrati nel decidere come decisero. Anche dei decreti forniremo il testo completo.

Il terzo video, successivo a questi due, tratterà dei rischi psicologici e relazionali cui potrebbe incorrere un bambino nella fase dell’allontanamento e nel perdurare.

Una considerazione attenta di simili questioni di ordine psicologico relazionale pare non sia stata fatta a sufficienza visto che, mentre gli psicologi della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, dopo aver analizzato la vicenda, sostengono la necessità di riunificare il nucleo familiare nell’interesse dei minori, non sembra si sia aperto un dialogo con gli stessi o, almeno, nelle tre relazioni, verosimilmente nella terza, non se ne fa menzione
Anche gli esperti incaricati dalla famiglia Trevallion: “L’allontanamento dal contesto familiare è stato fortemente traumatico”, dichiarava all’Adnkronos [vedi il perito della famiglia e psichiatra Tonino Cantelmi]: “Nel ricorso viene evidenziato che tutte le criticità segnalate nel tempo dai giudici sono state affrontate, risolte e superate e che, pertanto, non sussistono più motivi per mantenere separati i bambini dai loro genitori” (Questo a prescindere dall’adeguatezza o meno delle condizioni abitative, visto che la famiglia potrebbe vivere presso altro domicilio. Ma … arrivederci alla prossima e seconda conversazione.

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Author: Libertà e Persona

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