{"id":156856,"date":"2021-09-17T09:04:41","date_gmt":"2021-09-17T08:04:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/?p=156856"},"modified":"2021-09-17T09:05:08","modified_gmt":"2021-09-17T08:05:08","slug":"nuovi-principi-di-diritto-sul-crocifisso-nelle-scuole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/2021\/09\/nuovi-principi-di-diritto-sul-crocifisso-nelle-scuole\/","title":{"rendered":"NUOVI PRINCIPI DI DIRITTO SUL CROCIFISSO NELLE SCUOLE"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" data-src=\"https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/croce-1024x682.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-156857 lazyload\" data-srcset=\"https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/croce.jpg 1024w, https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/croce-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/croce-768x512.jpg 768w\" data-sizes=\"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 1024px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1024\/682;\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La situazione di fatto alla base della recentissima decisione delle&nbsp; Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 24414 pubblicata il 9 settembre 2021, gi\u00e0 oggetto di commenti da parte anche della stampa quotidiana,&nbsp; \u00e8 abbastanza risalente nel tempo. E\u2019&nbsp; negli anni scolastici 2008 e 2009 che, a Terni,&nbsp; un docente di materie letterarie nell\u2019<em>Istituto&nbsp; Professionale per i Servizi Alessandro Casagrande<\/em> quando tiene lezione nell\u2019aula della III classe rimuove dalla parete, per ricollocarvelo poi al termine, il Crocifisso, che vi \u00e8 stato affisso a seguito di una delibera&nbsp; dell\u2019assemblea studentesca di classe, recepita da una circolare&nbsp; del dirigente scolastico, che richiama tutti i docenti all\u2019obbligo di rispettare la decisione presa a maggioranza dagli studenti. Il professore non si adegua e il Consiglio di disciplina gli infligge, per questa inosservanza e per i termini sconvenienti usati nei confronti del dirigente, la sanzione&nbsp; di trenta giorni di sospensione.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; La controversia giunge all\u2019esame\ndelle Sezioni Unite a seguito&nbsp; del\nricorso proposto dall\u2019interessato contro le decisioni (di conferma della\nsanzione) dei giudici di merito (Tribunale di Terni e Corte d\u2019Appello di\nPerugia)&nbsp; e della richiesta della\nSezione&nbsp; Lavoro della&nbsp; Corte di Cassazione di devolvere alle Sezioni\nUnite la decisione&nbsp; sulla&nbsp; compatibilit\u00e0 tra l&#8217;ordine di esposizione del\ncrocifisso impartito dal dirigente scolastico e l\u2019ordinamento costituzionale.\nSono, quindi, in gioco&nbsp; principi\nfondamentali quali la libert\u00e0 religiosa, la laicit\u00e0 dello Stato, il\npluralismo,&nbsp; il divieto di discriminazioni,&nbsp; la libert\u00e0&nbsp;\ndi coscienza e d\u2019insegnamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; <strong>La sentenza in questione giunge al termine di un lungo percorso giurisprudenziale<\/strong> \u2013 di cui d\u00e0 puntualmente atto in motivazione \u2013 e di un\u2019assoluta indifferenza legislativa, tanto che a regolare la materia non \u00e8 mai intervenuta una legge <em>ad hoc<\/em>, e risultano tuttora in vigore due quasi centenari regolamenti: il Regio Decreto&nbsp; n. 165 del 1924 (art. 118) e il R.D. n. 1297 del 1928 (art. 119), che includono il crocifisso (assieme alla bandiera nazionale e al ritratto del re) fra gli \u201carredi scolastici\u201d rispettivamente delle scuole medie ed elementari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; Non \u00e8 mia intenzione&nbsp; seguire la lunga e complessa motivazione delle Sezioni Unite (oltre 60 pagine)<\/strong>, ma attenermi a quel tanto (del resto non pochissimo) che occorre per una riflessione finale. A cominciare dal richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 556 del 13\/2\/2006 (conclusiva della fase nazionale&nbsp; della controversia nota, dopo il suo accesso alla Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, come \u201c<em>Lautsi c. Italia<\/em>\u201d) citata, con notevole rilievo,&nbsp;&nbsp; fra i precedenti&nbsp; giurisprudenziali, assieme alle due sentenze (primo e secondo grado) della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, che hanno chiuso la controversia stabilendo che l\u2019obbligatoria presenza del crocifisso nelle&nbsp; aule delle scuole pubbliche italiane non viola le norme delle <em>Convenzione Europea<\/em> in materia di laicit\u00e0 e di libert\u00e0 religiosa (Grande Camera, 18 marzo 2011). Anche il Consiglio di Stato era giunto alla analoga decisione di non violazione&nbsp; del principio costituzionale&nbsp; di laicit\u00e0 dello Stato in quanto il Crocifisso \u00e8 simbolo ed espressione&nbsp;&nbsp; dell&#8217;origine, storicamente religiosa nella realt\u00e0 italiana, dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libert\u00e0, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell&#8217;autorit\u00e0, di solidariet\u00e0 umana, di rifiuto di ogni discriminazione. Che \u201c<em>sono poi i valori che delineano la laicit\u00e0 nell&#8217;attuale ordinamento dello Stato<\/em>&#8221; .<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; Al contrario la Cassazione\nattribuisce al crocifisso&nbsp; natura,\nesclusiva o comunque largamente prevalente, di simbolo della religione\ncristiana e, muovendo da questo dato, ritiene&nbsp;\nche la disposizione regolamentare&nbsp;\nsulla sua esposizione obbligatoria&nbsp;\ned esclusiva nelle aule scolastiche sia espressiva di un contesto\nordinamentale&nbsp; che, negli anni \u201820 del\nsecolo scorso, considerava&nbsp; il\ncattolicesimo unica&nbsp; religione di Stato\ned elemento costitutivo della compagine statale come fattore di unit\u00e0 della\nnazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; <strong>Una norma di questo genere non ha pi\u00f9&nbsp; cittadinanza nell\u2019ordinamento&nbsp; dopo l&#8217;avvento della Costituzione repubblicana <\/strong>(o, al pi\u00f9 tardi, dopo le modificazioni apportate ai Patti lateranensi&nbsp; con la dichiarazione congiunta tra Repubblica italiana e Santa Sede, di considerare &#8220;<em>non pi\u00f9 in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano<\/em>\u201d).&nbsp; Difatti \u201c<em>la&nbsp;&nbsp; presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualit\u00e0 con uno specifico credo<\/em>\u201d e non&nbsp; \u00e8 compatibile con il principio supremo di laicit\u00e0 dello Stato, che non ne consente l\u2019identificazione con una religione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; Tuttavia le Sezioni Unite (dopo\navere ampiamente approfondito questo punto) ne ritengono possibile&nbsp; una lettura costituzionalmente corretta, che\nnon si traduce \u201c<em>in un divieto di affissione del simbolo\u201d, <\/em>ma consente\nanzi&nbsp; di interpretarla <em>\u201dnel senso che\nl&#8217;aula pu\u00f2 accoglierne la presenza allorquando la comunit\u00e0 scolastica\ninteressata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella\nsalvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di\nrichiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all&#8217;interno della\nstessa comunit\u00e0 scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento<\/em>\u201d. &nbsp;&nbsp;Difatti&nbsp;\n<em>\u201cl\u00e0 dove si leggeva imposizione autoritativa della presenza del\ncrocifisso, \u00e8 ora da intendere facoltativit\u00e0 della collocazione, riportata ad\nuna richiesta che proviene dal basso, dagli studenti. L\u00e0 dove la disposizione\nregolamentare era caratterizzata da esclusivit\u00e0 (solo quel simbolo), c&#8217;\u00e8 ora\nspazio per una interpretazione estensiva in direzione della pluralit\u00e0 dei\nsimboli, ispirata ad un universalismo concreto, fondato empiricamente e\ndemocraticamente responsivo rispetto alla mutata composizione etnica e quindi\nanche religiosa della popolazione<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;<strong> Una soluzione definita \u201c<\/strong><em><strong>mite<\/strong><\/em><strong>\u201d<\/strong> perch\u00e9 \u201c<em>la parete dell&#8217;aula nasce bianca, pu\u00f2 rimanere tale ma pu\u00f2 anche non restare spoglia e accogliere la presenza <br> del crocifisso per soddisfare un bisogno degli studenti\u201d e \u201csi articola <br> in scelte da effettuare caso per caso, alla luce delle concrete esigenze, nei singoli istituti scolastici, con la partecipazione di tutti i soggetti <br> coinvolti e con il metodo della ricerca del pi\u00f9 ampio consenso<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; Per questa via \u2013 proseguono le\nSezioni Unite &#8211; \u201c<em>Il simbolo del cristianesimo, espressione anche delle\nradici culturali della nostra societ\u00e0<\/em>\u201d (vi \u00e8 qui un recupero parziale della\ncitata decisione del Consiglio di Stato), \u201c<em>inserito in un contesto aperto\nalla presenza di simboli di altre religioni o di altre culture propri dei\nmembri della comunit\u00e0 scolastica e quindi alla plurale ricchezza dei contributi\nofferti, concorre a delineare uno spazio pubblico condiviso, caratterizzato da\nuna molteplicit\u00e0 di ragioni dialoganti e ispirato a una neutralit\u00e0 accogliente\ndelle identit\u00e0. Anche altri simboli, nati come religiosi ed esterni alla\nidentit\u00e0 tradizionale del Paese, sono suscettibili di diventare, nella scuola\npubblica aperta a tutti, simboli culturali di integrazione. E&#8217; una via&nbsp; che rifugge da identificazioni totalizzanti e\nda opzioni di &#8220;schieramento&#8221;, e lascia aperta la porta della\ntolleranza e della coesistenza, al plurale, di orientamenti e fedi diverse,\nsenza comportare una minorazione o una compromissione dello svolgimento di\nfunzioni istituzionali della scuola. Infatti, l&#8217;aggiunta di simboli delle varie\nreligioni non solo pone le varie religioni sullo stesso piano, ma insegna anche\nagli studenti che \u00e8 fondamentale il rispetto <br>\nreciproco delle varie fedi religiose<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; <strong>In conclusione pi\u00f9 specificamente sulla materia del contender<\/strong>e: \u201c<em>la presenza o meno nelle scuole del crocifisso rientra, dunque, nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia delle singole istituzioni scolastiche<\/em>\u201d. Istituzioni che&nbsp; le Sezioni Unite individuano, invece che nei singoli complessi scolastici o nei singoli istituti, nelle singole classi&nbsp; in quanto \u201c<em>proprio la comunit\u00e0 che si raccoglie nella singola aula appare quella maggiormente in grado di scegliere e di decidere: di valutare se esporre il crocifisso, tenendo conto delle singole sensibilit\u00e0 e delle effettive richieste degli utenti del servizio scolastico; di costruire una consapevolezza del significato dell&#8217;esposizione del crocifisso; di eventualmente accompagnarne la presenza con l&#8217;affissione di simboli di altre fedi religiose o di altre convinzioni ideali o filosofiche presenti nella <br> classe; di ricercare un ragionevole accomodamento con il pi\u00f9 ampio <br> consenso possibil<\/em>e\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; Un consenso da raggiungere\nattraverso la strada, suggerita&nbsp; anche\ndalle Corti di altri Paesi (Tribunale costituzionale federale tedesco, Corte\nSuprema canadese), dell\u2019 \u201c<em>accomodamento ragionevole<\/em>\u201d,&nbsp; inteso come ricerca di una soluzione \u201d<em>mite<\/em>\u201d.\nCio\u00e8 intermedia, che, non privilegiando solo il criterio della maggioranza&nbsp; (non utilizzabile senza correttivi nel campo\ndei diritti fondamentali, dominio delle garanzie per le minoranze e per i\nsingoli), riesca a soddisfare le&nbsp; diverse\nposizioni&nbsp; nella misura concretamente\npossibile, in cui tutti concedono qualcosa, facendo ciascuno un passo in\ndirezione dell\u2019altro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; <strong>All\u2019accomodamento ragionevole la&nbsp; sentenza dedica parecchie pagine <\/strong>e osservazioni meritevoli&nbsp; di essere lette, anche perch\u00e9 utilizzabili in altri campi, al limite anche al fine della elaborazione di un diverso&nbsp; concetto,&nbsp; se non della democrazia, della pratica democratica. Qui \u00e8 sufficiente&nbsp; rilevare che&nbsp; le Sezioni Unite concludono per un sostanziale accoglimento del ricorso del docente&nbsp; proprio per l\u2019assenza di questo \u201c<em>accomodamento ragionevole<\/em>\u201d&nbsp; nella contestata circolare del dirigente scolastico, quindi&nbsp; non conforme al modello e al metodo di una comunit\u00e0 dialogante nella&nbsp; comune&nbsp; ricerca di una soluzione di mediazione al fine della composizione di diritti uguali e contrari. Il dirigente si \u00e8 limitato a prendere atto della decisione maggioritaria degli studenti senza tenere conto del parere dissenziente del docente, anch&#8217;egli componente della comunit\u00e0 scolastica, e senza adoperarsi per&nbsp; trovare una soluzione di compromesso da tutti sostenibile e rispettosa delle diverse<br> sensibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Fra le questioni trattate anche\nl\u2019eventualit\u00e0 che l\u2019esposizione del Crocifisso nell\u2019aula sia suscettibile di\ncomportare una discriminazione indiretta (nella fattispecie del docente\ndissenziente) sul luogo di lavoro. Problematica risolta negativamente dalle Sezioni\nUnite, che dopo una lunga argomentazione hanno fatto&nbsp;\nproprie le valutazioni del pubblico ministero nel senso che nel caso\n&#8220;<em>non vi sono, ragionevolmente, elementi per sostenere che l&#8217;esercizio\ndella libert\u00e0 e l&#8217;autonomia didattica del singolo docente siano pregiudicati o\nimpediti dal simbolo<\/em>&#8220;. Difatti l&#8217;esposizione del simbolo non determina\nalcun stretto collegamento tra la funzione esercitata (insegnamento) ed i\nvalori fondanti il credo religioso richiamato,&nbsp;\nperch\u00e9 in un sistema educativo obiettivo, pluralista e orientato allo\nsviluppo del senso critico \u201c<em>l&#8217;affissione del crocifisso non ostacola il\ndocente nell&#8217;esercizio di alcuna delle sue libert\u00e0, anche quella di criticare\ndavanti alla classe, in forme legittime e rispettose della altrui coscienza morale,\nil significato e la stessa presenza del simbolo<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; <strong>In base a queste argomentazioni<\/strong>&nbsp; &nbsp;(qui molto riassuntivamente riportate) le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: &#8211; \u201c<em>In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicit\u00e0 dello Stato e alla salvaguardia della libert\u00e0 religiosa positiva e negativa, non \u00e8 consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l&#8217;affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.<br> &nbsp; &#8211; Il R.D. n. 965 del 1924, art. 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformit\u00e0 alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunit\u00e0 scolastica pu\u00f2 decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto<br> delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunit\u00e0 ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Che dire? Forse anzitutto, pur apprezzando\nsia&nbsp; il grande impegno delle Sezioni\nUnite nell\u2019affrontare problematiche oggi pi\u00f9 che mai fondamentali per il vivere\ncivile, sia la ricchezza e profondit\u00e0 delle argomentazioni svolte, che il nuovo\nsignificato attribuito&nbsp; all\u2019art. 118 del\nR.D. n. 965\/1924 \u00e8 talmente nuovo da configurarsi&nbsp; pi\u00f9 come creazione di una nuova norma\nche&nbsp; come interpretazione\ncostituzionalmente orientata<em>. <\/em>Un dubbio sollevato anche dal<em>&nbsp; Centro Studi Rosario Livatino <\/em>quando\ncommenta: <em>\u201c<\/em><em>Allorch\u00e9 la Cassazione\nipotizza la soluzione dell\u2019eventuale affiancamento al Crocifisso di simboli di\naltre confessioni religiose, coerenti col credo degli alunni presenti\nnell\u2019aula, si fa creatrice di una norma, pi\u00f9 che interprete di quelle esistenti<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\nL\u2019appena citato <em>Centro Studi<\/em> si rallegra comunque, da un punto di\nvista cattolico, per una decisione che esclude l\u2019esistenza di un divieto di\naffissione del Crocifisso nelle aule scolastiche e afferma che la sua presenza\nnon comporta discriminazioni. Inevitabile&nbsp;\ntuttavia la constatazione che il principio di diritto affermato si\nrisolve nell\u2019attribuzione ad una non del tutto precisata comunit\u00e0 scolastica di\nclasse (pare che debbano farne parte, oltre agli studenti,&nbsp; tutti i docenti che vi insegnano, ma perch\u00e9\nno il preside e magari anche il personale non docente?) il potere di decidere\nse e cosa affiggere sulla parete: o i simboli di tutte le religioni (incluso\nl\u2019ateismo), oppure di alcune, o di una soltanto, che in ipotesi, in una realt\u00e0\nscolastica contrassegnata in non pochi luoghi dalla presenza di una maggioranza\nislamica, potrebbe&nbsp; non essere il\ncristianesimo. Un potere da esercitare , appunto, nella forma, definita \u201c<em>mite<\/em>\u201d,\ndell\u2019 <em>accomodamento ragionevole<\/em>. Il che, nel concreto della realt\u00e0\nscolastica,&nbsp; per l\u2019evidente difficolt\u00e0 di\npervenire ad un risultato che attraverso reciproche concessioni accontenti\ntutti, comporter\u00e0 in molti casi (i pi\u00f9?)&nbsp;\no l\u2019affissione di tutti i simboli religiosi e filosofici che trovino\nanche un unico sostenitore nella comunit\u00e0, o il risultato,&nbsp; a questo punto forse auspicabile, di una\nparete lasciata bianca.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; <strong>Perplessit\u00e0 che si riflettono&nbsp; anche sulla iniziale materia del contendere e sul&nbsp; principale protagonista<\/strong> di questa vicenda giudiziaria. Difatti il professore dissenziente e&nbsp; ricorrente&nbsp; ha avuto, dopo tredici anni di attesa, la soddisfazione di vedere dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 della contestata circolare e l\u2019invalidit\u00e0 della comminatagli sanzione per la parte riguardante la rimozione del Crocifisso (le Sezioni Unite lo hanno&nbsp; per\u00f2 rimandato davanti ala Sezione Lavoro della Corte d\u2019Appello di Perugia, in diversa composizione, per la determinazione della parte di sanzione che rester\u00e0 a suo carico in quanto da addebitare alle sue \u201c<em>esternazioni verbali, in particolare alle plurime espressioni sconvenienti e irriguardose rivolte al preside<\/em>\u201d), ma ignora se al suo rientro in classe potr\u00e0 o no rimuovere il Crocifisso durante la sua ora di lezione almeno finch\u00e9 non&nbsp; sia stata svolta la tutt\u2019altro che semplice&nbsp; procedura del <em>ragionevole accomodamento<\/em> da&nbsp; parte di una comunit\u00e0 scolastica nel frattempo totalmente cambiata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La situazione di fatto alla base della recentissima decisione delle&nbsp; Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 24414 pubblicata il 9 settembre 2021, gi\u00e0 oggetto di commenti da parte anche della stampa quotidiana,&nbsp; \u00e8 abbastanza risalente nel tempo. 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