{"id":154583,"date":"2021-01-16T18:45:05","date_gmt":"2021-01-16T17:45:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/?p=154583"},"modified":"2021-01-16T18:45:08","modified_gmt":"2021-01-16T17:45:08","slug":"salute-e-liberta-ovvero-medici-e-giudici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/2021\/01\/salute-e-liberta-ovvero-medici-e-giudici\/","title":{"rendered":"Salute e libert\u00e0, ovvero medici e giudici"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a0Non solo gli Stati, le Nazioni, gli uomini e&#8230; le liti \u201c<em>habent sua sidera<\/em>\u201d, ma anche le categorie professionali. Negli anni \u201880-90 del secolo scorso andavano per la maggiore i magistrati, che riempivano i mass-media delle loro gesta, ispiravano i giovani ad iscriversi alla facolt\u00e0 di giurisprudenza, davano il batticuore ai politici. Oggi \u00e8 il turno dei medici e, in genere, degli operatori sanitari, mentre giudici e pubblici ministeri non solo hanno perso il fulgore di un tempo, ma dopo l\u2019<em>affaire<\/em> Palamara sono in\u00a0 totale disgrazia. Il successo mediatico\u00a0 dei magistrati traeva origine da <em>Mani\u00a0 pulite<\/em>, il complesso cio\u00e8 delle iniziative giudiziarie\u00a0 di scoperta e contrasto della corruzione partitica. Oggi il successo e le virt\u00f9 oracolari della classe medica (la classe politica non muove foglia che virologia non voglia) sono diretta conseguenza della lotta alla pandemia.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00a0<\/strong>Tuttavia, col susseguirsi delle ondate pandemiche e il prolungarsi e l\u2019infittirsi delle restrizioni alle umane libert\u00e0 ispirate\u00a0 a livello mondiale dall\u2019OMS e a quello nazionale dal CTS, riemerge, preziosa,\u00a0 l\u2019opera degli uomini di legge, che, pur decaduti dalle passate glorie, non si adeguano alla narrazione ufficiale, tutta politica e sanit\u00e0, ma fanno questione di diritti umani. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00a0<\/strong>A prova di quanto appena detto si dovrebbe, per rispetto delle priorit\u00e0 temporali,\u00a0 prendere l\u2019avvio dalla sentenza n. 516 del Giudice di Pace di Frosinone in data 15-29 luglio 2020, ma, dal momento che\u00a0 ne recepisce le motivazioni\u00a0 di fondo, si d\u00e0 la precedenza, in quanto pi\u00f9<strong> <\/strong>recente (16 dicembre 2020), all\u2019ordinanza del Tribunale di Roma (in causa n. 45986\/2020 R.G.) per concludere con l\u2019ordinanza del TAR Lazio n. 7468\/2020 in data 4 dicembre 2020 e quella del Consiglio di Stato in data 11 dicembre 2020. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>&nbsp;&nbsp;\n<\/em>La causa trattata dalla VI sezione civile del Tribunale di\nRoma&nbsp; ha&nbsp;\noggetto modesto: la convalida&nbsp; di\nuna intimazione di sfratto per morosit\u00e0 richiesta dal proprietario-locatore di\nun locale&nbsp; commerciale e la conseguente\nopposizione dell\u2019affittuario, che, oltre alla reiezione della domanda di\nconvalida,&nbsp; chiede la riduzione del\ncanone divenuto eccessivamente oneroso nella situazione determinata dalla\npandemia da Sars-Cov 2.&nbsp; Osserva al\nriguardo il Tribunale&nbsp; che in realt\u00e0 le\nconseguenze negative&nbsp; subite\ndall\u2019esercente l\u2019attivit\u00e0 commerciale non sono \u201c<em>riconducibili alla emergenza\nsanitaria in s\u00e9 intesa, ma al complesso normativo-provvedimentale che, su tale\npresupposto, \u00e8 intervenuto sui diritti e sulle libert\u00e0 dei cittadini, ivi\ncompresi quelli dell\u2019istante<\/em>\u201d.&nbsp; Tale\ncomplesso normativo-provvedimentale&nbsp;\nostacola s\u00ec l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 commerciale&nbsp; praticata nei locali, ma si tratta di un ostacolo\nche l\u2019interessato avrebbe potuto rimuovere attraverso le normali forme di\nimpugnazione degli atti della pubblica autorit\u00e0.&nbsp; E\u2019, difatti, fuor di dubbio che le libert\u00e0\nfondamentali degli individui&nbsp; sono state\ncompresse&nbsp; con l\u2019uso di Dpcm,&nbsp; atti di natura non&nbsp; normativa, ma amministrativa e che tali\nrimangono anche nel caso che siano preventivamente legittimati da un atto\navente forza di legge. Altrettanto pacifico&nbsp;\n&#8211; come evidenziato dalla sentenza del Giudice di pace di Frosinone &#8211; che&nbsp; un atto amministrativo non pu\u00f2 porre\nlimitazioni a libert\u00e0 costituzionalmente garantite. Per quanto riguarda in\nparticolare i Dpcm (nella fattispecie quello emanato il 26\/4\/2020) la\ndeliberazione&nbsp; 31\/1\/2020 del Consiglio\ndei Ministri, dichiarativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7\/comma\n1 lettera c) e 24\/comma 1 del Dlgs. n.1\/2018, dello&nbsp; stato di emergenza nazionale in conseguenza\ndel rischio sanitario, non pu\u00f2 attribuire al governo poteri normativi\npeculiari. Difatti il rischio sanitario non rientra fra gli eventi emergenziali\ndi cui al citato art. 7 e, soprattutto, la&nbsp;\nCostituzione prevede \u201c<em>una sola ipotesi&nbsp; di fattispecie attributiva di poteri\nnormativi peculiari&nbsp; al Governo ed \u00e8\nquella prevista e regolata dall\u2019art. 78 e dall\u2019art. 87 relativa alla\ndichiarazione dello stato di guerra<\/em>\u201d. Nemmeno pu\u00f2 ritenersi&nbsp; che il Dpcm in questione derivi la sua\nefficacia normativa dal&nbsp; Decreto-legge\n25\/3\/2020 n. 19 in quanto non conforme all\u2019art. 76 Cost., che non consente \u201c<em>la\npossibilit\u00e0 di delegare la funzione di porre&nbsp;\nnorme generali ed astratte ad&nbsp;\norgani&nbsp; diversi dal Governo,\ninteso nella sua&nbsp; composizione\ncollegiale, quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei\nMinistri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti\naventi forza di legge<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;\nDubbia anche, per le stesse ragioni, la costituzionalit\u00e0 dei\nsuccessivi Dpcm disciplinanti la cosiddetta \u201cseconda ondata\u201d in quanto in\ncontrasto con gli articoli dal 13 al 22 e&nbsp;\n77 della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;\nInfine i Dpcm presentano, sotto vari aspetti, vizi&nbsp;&nbsp; per cos\u00ec dire \u201cinterni\u201d, perch\u00e9 in ogni caso\nla limitazione delle libert\u00e0 individuali avrebbe richiesto la\nspecificazione&nbsp; di un termine\ntemporale,&nbsp; solo in apparenza assicurata\ndall\u2019asserita temporaneit\u00e0 delle disposizioni. Al riguardo il Tribunale&nbsp; richiama, facendole proprie, le motivazioni\ndell\u2019Ordinanza&nbsp; del Tar Lazio n.\n7468\/2020 (di portata generale anche se riguardanti specificamente il Dpcm\n3\/11\/2020), dove si evidenzia&nbsp; che le\nmisure&nbsp; assunte per fronteggiare\nl\u2019epidemia \u201c<em>di cui la difesa erariale enfatizza la temporaneit\u00e0, nei fatti\nrisultano avere sostanzialmente perso tale connotazione stante la rinnovazione\ndi gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile<\/em>\u201d (il che vale\nanche per alcune disposizioni dei decreti-legge \u201cpandemici\u201d, che scadono prima\ndell\u2019esame del Parlamento per la conversione in legge). Vizi \u201cinterni\u201d che,\nanche a voler superare&nbsp; le (insuperabili)\nquestioni di costituzionalit\u00e0, ne comportano l\u2019illegittimit\u00e0 per violazione di\nlegge. Difatti&nbsp; tutti gli atti\namministrativi debbono essere motivati&nbsp;\n(art. 3 legge&nbsp; n. 241\/1990) mentre\nnei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica la motivazione \u00e8 <em>in massima parte&nbsp; \u201cper relationem, con rinvio ad altri atti\namministrativi e, in particolare (ma non solo), ai verbali del Comitato Tecnico\nScientifico (CTS)<\/em>\u201d, per altro a lungo non disponibili n\u00e9 conoscibili in\nquanto classificati come \u201c<em>riservati<\/em>\u201d. Da quando poi il dibattito\npolitico l\u2019ha imposta, la pubblicazione dei verbali&nbsp; non ha sanato, ma&nbsp; invece confermato la mancanza di un\u2019adeguata\nmotivazione, indispensabile&nbsp; per\nconsentire il controllo giurisdizionale, dal momento che la loro lettura non\nconsente di valutare la ricorrenza di \u201c<em>un adeguato bilanciamento degli\ninteressi costituzionali in gioco, cio\u00e8 basato su una istruttoria completa e su\nuna chiara e univoca presa d\u2019atto della situazione di fatto<\/em>\u201d. In tal senso\nanche la menzionata pronuncia del TAR Lazio: \u201c<em>dal DPCM impugnato non\nemergono elementi tali da far ritenere che l\u2019amministrazione abbia effettuato\nun opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della\ncollettivit\u00e0 e tutti gli altri diritti inviolabili<\/em>\u201d. <em>Last but not\nleast,<\/em> i verbali&nbsp; vengono\npubblicati&nbsp; con un&nbsp; ritardo tale&nbsp;\nda non consentire l\u2019attivazione&nbsp;\ndella&nbsp; tutela&nbsp; giurisdizionale, in&nbsp; quanto&nbsp;\ntroppo prossimi&nbsp; alla scadenza\ndell\u2019efficacia del provvedimento con conseguente improcedibilit\u00e0&nbsp; dell\u2019azione giudiziaria eventualmente\nesperita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;\nDa quanto sopra deduce il Tribunale romano ai fini della decisione\ndella causa&nbsp; che, \u201c<em>stante\nl\u2019illegittimit\u00e0 del provvedimento che di fatto ha creato le dette limitazioni e\ncompressioni dei diritti fondamentali<\/em>\u2026 omissis &#8230;<em>la parte ben avrebbe\npotuto (ed anzi dovuto) impugnare tale atto, con ci\u00f2&nbsp; eliminando in radice le conseguenze che ne\nsono derivate<\/em>\u201d. Esattamente come ha fatto \u2013 si pu\u00f2 aggiungere \u2013 il\ncittadino che, contravvenzionato per violazione del divieto di spostarsi dalla\npropria abitazione (nella prima epoca del \u201cIo resto a casa e canto dal\nbalcone\u201d), ha adito il giudice di pace di Frosinone, conseguendo l\u2019annullamento\ndella contravvenzione. O come il&nbsp;\ngenitore dello scolaro di nove anni,&nbsp;\nrivoltosi al TAR&nbsp; Lazio per\nchiedere, in via cautelare,&nbsp; la\nsospensione dell\u2019efficacia della disposizione di cui all\u2019art.1\/comma 1 lettera\nb) del Dpcm 3\/11\/2020 in quanto il bambino, pur sano, presentava difetti di\nossigenazione provocati dall\u2019uso prolungato della mascherina durante l\u2019orario\nscolastico (in questo caso il TAR Lazio&nbsp;\nha solo potuto imporre alla pubblica amministrazione la produzione di una\nrelazione ai fini della decisione di merito, ma non deliberare sull\u2019istanza\ncautelare in quanto, pur procedendo con la massima celerit\u00e0, \u00e8 stato in grado\ndi emettere l\u2019ordinanza soltanto&nbsp; il\n4\/12\/2020 cio\u00e8 un giorno dopo la scadenza del Dpcm).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;\nDiversa, ma anch\u2019essa tutta interna al complesso\nnormativo-provvedimentale pandemico, la situazione&nbsp; oggetto del provvedimento&nbsp; di maggiore risonanza&nbsp; sui mass-media: l\u2019ordinanza 11\/12\/2020, con\nla quale il Consiglio di Stato,&nbsp; su\nrichiesta di una quarantina di medici specialisti, ha sospeso in via cautelare\nl\u2019efficacia del provvedimento dell\u2019Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data\n26 maggio 2020. Con tale provvedimento (confermato il successivo 22 luglio)\nl\u2019AIFA, revocando una precedente&nbsp;\nautorizzazione, aveva vietato l\u2019utilizzo della idrossiclorichina per il\ntrattamento del Covid-19 nelle fasi iniziali della malattia. Nella motivazione\nil Consiglio di Stato&nbsp;&nbsp; evidenzia la non\nrispondenza a verit\u00e0 dell\u2019assunto dell\u2019AIFA di essersi limitata ad escludere il\nrimborso&nbsp; del farmaco a carico del\nServizio Sanitario Nazionale, ma di non averne vietato la prescrizione e,\nsoprattutto, ribadisce, con una certa severit\u00e0, che \u201c<em>nessuna delle&nbsp; determinazioni&nbsp; di AIFA, anche le pi\u00f9 delicate, pu\u00f2\nsottrarsi, in uno Stato di diritto, al sindacato&nbsp; giurisdizionale sul corretto esercizio della\ndiscrezionalit\u00e0 tecnica<\/em>\u201d. In conclusione il Consiglio di Stato ha affermato\nche l\u2019AIFA poteva sospendere l\u2019utilizzo del farmaco, \u201c<em>cos\u00ec limitando\nl\u2019autonomia decisionale e la libert\u00e0 prescrittiva&nbsp; del medico<\/em>\u201d, solo in presenza \u201c<em>di un\nsolido o almeno plausibile&nbsp; fondamento\nscientifico<\/em>\u201d. In mancanza, come accertato nella fattispecie, \u201c<em>il divieto\nal singolo medico di prescriverlo costituisce eccesso di potere<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Forse, alla luce di quanto sta avvenendo in questi giorni nei confronti dei sanitari che non si adeguano ad ogni diktat governativo o manifestano\u00a0 perplessit\u00e0 sull\u2019efficacia del vaccino, non \u00e8 azzardato\u00a0 ipotizzare che se, invece di rivolgersi al giudice amministrativo, avessero continuato a prescrivere la idrossiclorichina, i medici interessati sarebbero stati sottoposti a procedimento disciplinare (fino alla possibile radiazione) dai rispettivi Consigli dell\u2019Ordine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;\nIn conclusione: rivolgersi al medico per la tutela della salute,\nma al giudice per la libert\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Francesco\nMario Agnoli<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Non solo gli Stati, le Nazioni, gli uomini e&#8230; le liti \u201chabent sua sidera\u201d, ma anche le categorie professionali. 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