{"id":119244,"date":"2012-11-02T13:40:43","date_gmt":"2012-11-02T11:40:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/?p=119244"},"modified":"2012-11-02T13:49:04","modified_gmt":"2012-11-02T11:49:04","slug":"dal-giunaturalismo-al-giusfunambolismo-i-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/2012\/11\/dal-giunaturalismo-al-giusfunambolismo-i-parte\/","title":{"rendered":"Dal Giusnaturalismo al giusfunambolismo (I parte)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2012\/11\/feto_525X200_90_C.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-119245 lazyload\" title=\"feto_525X200_90_C\" data-src=\"https:\/\/www.libertaepersona.org\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2012\/11\/feto_525X200_90_C-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 150px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 150\/150;\" \/><\/a><em>Riproponiamo qui un articolo di <strong>Ilaria Pisa<\/strong>, giovanissima dottoranda in Giurisprudenza.<\/em><br \/>\n<em> A questo scritto seguir\u00e0 una seconda parte.<\/em><\/p>\n<p>Pare essersi sedato, come accade in un regime di informazione a rapida obsolescenza, il clamore suscitato dalla vicenda giudiziaria su cui la nostra Suprema Corte si \u00e8 pronunciata con la sentenza n. 16754\/2012. <strong>Il problema della legittimit\u00e0 e fondatezza di una pretesa risarcitoria nei confronti del medico, responsabile di aver omesso di eseguire ogni esame prenatale idoneo ad individuare anomalie fetali sulle quali intervenire con IVG<\/strong>, \u00e8 stato brillantemente affrontato, sotto i profili medici e bioetici, sia in questo blog che altrove: <strong>provo, pertanto, a tracciare ora uno schizzo pi\u00f9 propriamente giuridico della questione<\/strong>, ripercorrendo l\u2019<em>iter<\/em> logico di una sentenza \u201cinnovativa\u201d nel nostro sistema, ma \u201callineata\u201d a istanze sovranazionali e non solo (per esempio, alla giurisprudenza di legittimit\u00e0 francese).<!--more--><\/p>\n<p>La coppia protagonista della vicenda, giova ricordare, adisce il giudice civile per denunciare l\u2019omissione del medico, il quale, bench\u00e9 espressamente richiesto di procedere a tutti i necessari accertamenti per escludere malformazioni fetali, e pur avvertito dalla madre che la nascita di un figlio sano sarebbe stata condizione imprescindibile per proseguire la gravidanza, non effettuava accertamenti specifici, limitandosi al c.d. <em>Tritest<\/em>, la cui fallibilit\u00e0, per\u00f2, sarebbe emersa qualche mese dopo alla nascita della bimba, affetta da Sindrome di Down. I giudici di merito, in primo grado e in appello, rigettano le domande risarcitorie presentate dai genitori (sia in proprio, sia in nome e per conto della figlia disabile e degli altri figli), con motivazioni di ordine processuale (sulla base di un precedente analogo, infatti, la legittimazione del figlio malato \u00e8 negata) e di diritto sostanziale (la malformazione non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a legittimare l\u2019IVG, che si sarebbe collocata oltre il novantesimo giorno).<\/p>\n<p>A motivo di alcune carenze nelle motivazioni delle sentenze di merito, la causa giunge dinanzi alla Cassazione. Ma <strong>i giudici di Cassazione, investiti di una questione cos\u00ec scivolosa, tradiscono imbarazzo; il loro percorso argomentativo \u00e8 disseminato di affermazioni <em>politically correct<\/em> e di progressismi giuridici che esprimono molto bene il tendenziale adeguamento della Corte al pensiero dominante<\/strong>. La responsabilit\u00e0 del medico, ad esempio, non attiene soltanto al profilo professionale (la mancata informazione circa tutte le possibilit\u00e0 di indagine, e la conseguente circostanza dell\u2019omessa diagnosi), ma soprattutto all\u2019illecito extracontrattuale derivante dalla \u00ab<em>violazione del diritto di autodeterminazione della donna nella prospettiva dell\u2019insorgere&#8230;di una [sua] malattia fisica o psichica<\/em>\u00bb. La malattia della madre, che in base alla legge 194 dovrebbe rendere \u201cgiustificata\u201d l\u2019IVG, viene pi\u00f9 oltre descritta come oggetto di mera \u201cpresunzione\u201d. Certo, nel caso di specie la consulenza medico-legale aveva poi confermato un effettivo danno biologico alla psiche della madre, ma se nella prassi una mera presunzione basta a formulare una prognosi favorevole all\u2019intervento abortivo, si comprende che la vita del feto sar\u00e0 risparmiata solo in pochissimi casi, quelli evidentemente pretestuosi.<\/p>\n<p><strong>Pi\u00f9 volte l\u2019aborto \u00e8 definito senza tante perifrasi un \u201cdiritto\u201d, in ossequio alle ultime tendenze di casa ONU. Altrove, i giudici scivolano in notazioni di sociologia spicciola<\/strong>: il risarcimento spetta anche alle sorelle della ragazza disabile, in quanto subiscono \u00ab<em>un serio danno&#8230;anche a prescindere&#8230;dalle inevitabili esigenze assistenziali destinate a insorgere, secondo l\u2019<\/em>id quod plerumque accidit<em>, alla morte dei genitori. Danno intanto consistente&#8230;nella inevitabile, minor disponibilit\u00e0 dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonch\u00e9 nella diminuita possibilit\u00e0 di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenit\u00e0 e distensione; le quali appaiono invece non sempre compatibili con lo stato d\u2019animo che ne informer\u00e0 il quotidiano per la condizione del figlio meno fortunato&#8230;il vivere una vita malformata \u00e8 di per s\u00e9 una condizione esistenziale di potenziale sofferenza<\/em>\u00bb. Insomma, i familiari dei disabili vivono in lutto perpetuo a causa della condizione dei loro congiunti: sapevatelo. Ma consoliamoci: i giudici non vogliono infatti mettere in dubbio la \u00abincondizionata accoglienza dovuta ad ogni essere umano che si affaccia alla vita\u00bb. Peccato dalle pagine successive emerga che \u201caffacciarsi alla vita\u201d, per il feto, \u00e8 tutt\u2019altro che semplice.<\/p>\n<p><strong>Che diritti ha, infatti, il feto? <em>Pro iam nato habetur, o sicut mulieris portio vel viscerum<\/em>?<\/strong> I giudici si pongono quesiti metagiuridici che tuttavia si guardan bene dall\u2019affrontare, per evitare il campo etico-filosofico che a loro dire esula dal diritto (e che, invece, potrebbe illuminarlo dall\u2019alto); cos\u00ec, affermano che \u00abnel bilanciamento tra il valore (e la tutela) della salute della donna e il valore (e la tutela) del concepito, l\u2019ordinamento consente alla madre di autodeterminarsi\u00bb, quasi che un autentico bilanciamento giuridico possa risolversi in un atto per definizione unilaterale. Le ambigue oscillazioni linguistiche e concettuali non mancano di inquietare il lettore (il diritto all\u2019aborto, dopo alcune righe, torna ad essere una pi\u00f9 sfumata \u201cpossibilit\u00e0\u201d della donna, per poi ridiventare ancora \u201cdiritto personalissimo\u201d, tipo il diritto al nome, per intenderci), mentre <strong>la Corte s\u2019ingegna a rovesciare i precedenti in materia, per poter affermare finalmente un diritto al risarcimento da \u201cvita sbagliata\u201d<\/strong>. Nel farlo, qui e l\u00e0 viola la reticenza etica e semina aforismi: \u00ab<em>l\u2019atto della procreazione \u00e8 frutto di una scelta che spetta, giuridicamente, soltanto ai genitori; ma la donna \u00e8, inevitabilmente, il solo legittimo destinatario del diritto a decidere se procedere o no all\u2019interruzione della gravidanza<\/em>\u00bb. Con buona pace della (altrove sacrosanta) bigenitorialit\u00e0.<\/p>\n<p>Fonte: <em>http:\/\/www.campariedemaistre.com\/2012\/10\/dal-giusnaturalismo-al-giusfunambolismo_30.html<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riproponiamo qui un articolo di Ilaria Pisa, giovanissima dottoranda in Giurisprudenza. A questo scritto seguir\u00e0 una seconda parte. Pare essersi sedato, come accade in un regime di informazione a rapida obsolescenza, il clamore suscitato dalla vicenda giudiziaria su cui la nostra Suprema Corte si \u00e8 pronunciata con la sentenza n. 16754\/2012. 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