Quinto Orazio Flacco si chiedeva: Quid leges sine moribus vanae proficiunt?, ovvero, A che servono delle vuote leggi se non c’è morale?
La morale è fonte del Diritto e si fonda su una Legge scritta nel cuore dell’uomo. Così Paolo: 14Quando i pagani, che non hanno la Legge (di Dio), per natura agiscono secondo la Legge, essi, pur non avendo Legge, sono legge a sé stessi;15essi dimostrano che quanto la Legge esige è scritto nei loro cuori come risulta
dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono. (Rm 2, 14-15). Ma non è semplice applicare le leggi e così, nella storia dell’uomo, sorse la giurisprudenza, che è applicazione delle leggi ai casi particolari, secondo la virtù della prudenza.
Il giurista Domizio Ulpiano definiva la giurisprudenza: “Conoscenza delle cose divine e umane, scienza del giusto e dell’ingiusto”. E Celso la definiva la “ars boni et aequi”, ovvero, l’arte di applicare ciò che è buono ed equo.
Il cristiano è dunque chiamato ad informarsi, a studiare le leggi a valutarne l’applicazione non solo in senso politico, ma con riferimento alla morale ed al fondamento delle leggi nel cuore dell’uomo in riferimento ad un diritto naturale e non solo all’ethos.
L’articolo che proponiamo può essere un esempio di attenzione alla persona e delle sue necessità privileginadola rispetto ad inteventi parziali, frutto di scelte strettamente economiche e politiche.
Marcello Giuliano
Rette RSA e Alzheimer: la giurisprudenza svolta. Per la prima volta un Tribunale condanna direttamente anche una Regione

La sentenza n. 7943/2026 del Tribunale di Roma chiude un percorso giurisprudenziale decennale e riposiziona il perimetro della responsabilità nel sistema sociosanitario. Per Consulcesi & Partners è un punto di non ritorno per il contenzioso nazionale.
Negli ultimi anni la giurisprudenza in materia di rette RSA per pazienti con Alzheimer e demenze gravi si è consolidata attorno a un principio: quando le prestazioni hanno un’alta componente sanitaria, rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza e devono essere finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale. Lo aveva già affermato la Cassazione (ord. n. 26943/2024), lo avevano confermato le Corti d’Appello di Milano (n. 1644/2025) e Roma (n. 5696/2025).
La sentenza n. 7943/2026, depositata il 20 maggio dal Tribunale di Roma, aggiunge un elemento che mancava: la condanna diretta della Regione Lazio. Non più solo le ASL, non più solo le strutture, ma anche l’ente di governo del sistema sanitario regionale, nella sua funzione di programmazione, coordinamento e finanziamento.
“Il Tribunale supera l’impostazione che individuava nelle sole ASL i soggetti responsabili”, osserva Bruno Borin, responsabile del team legale di Consulcesi & Partners (C&P). “Riconosce alla Regione un ruolo diretto, con conseguente imputazione dei rapporti giuridici. Questo riposiziona l’intera architettura del contenzioso”.
Secondo l’analisi di Consulcesi & Partners, la sentenza interviene su tre snodi destinati a produrre effetti sull’intero contenzioso nazionale.
Legittimazione passiva della Regione. La Regione non è più un soggetto di secondo livello: risponde direttamente in giudizio per i rapporti giuridici derivanti dal suo ruolo di governance del SSR.
• Inscindibilità delle prestazioni. Nei casi di grave non autosufficienza, la componente sanitaria e quella socioassistenziale non sono separabili ai fini del riparto dei costi, quando inserite in un progetto terapeutico individualizzato. [QUI l’articolo intero]
Da quotidianosanità.it Regioni e Asl articolo del 28 maggio 2026 ore 9:40.