Nella prima parte ho osservato che il cuore della riforma su cui andremo a votare i prossimi 22 e 23 marzo è la separazione delle carriere. Di conseguenza sono previsti due Consigli Superiori della Magistratura (CSM). Tale organo di indipendenza e di autonomia della magistratura mantiene integralmente la sua composizione
che è per 2/3 costituita da membri togati. Pertanto, coloro che hanno il timore di un’ingerenza dell’esecutivo sulla magistratura ne sarebbero confortati poiché l’articolo 104 ribadisce questo aspetto fondamentale.
L’obiezione a questo punto è subito pronta: la riforma prevede di sottrarre ai CSM l’aspetto disciplinare per cui tutte le vertenze e i ricorsi sono affidati a un’Alta Corte di nuova istituzione. Tuttavia, in tale obiezione si introduce una incoerenza logica che è facile da evidenziare. L’Alta Corte è sempre composta dalla maggioranza di membri togati, dunque, sarebbero sempre i magistrati a decidere anche in questo ambito. In altri Stati il rapporto fra membri togati e i membri cosiddetti laici, scelti dal Parlamento, è di parità (50%). Invece, se la riforma venisse approvata, i membri laici sarebbero un quinto rispetto ai magistrati.
Nell’accesa discussione di questi giorni, si è introdotto un altro tipo di tecnica retorica: spostare l’attenzione dal cuore della questione ad aspetti marginali oppure ad altre emergenze che, in tal modo, sarebbero trascurate. Faccio riferimento alla modalità con cui verrebbero designati i membri togati (e anche i membri laici). Si adotterebbe il sorteggio che è, da più parti, criticato. In effetti quella di scegliere a caso i magistrati che entrano nella composizione dei CSM e dell’Alta Corte non è il modo migliore per operare in una questione di così grande rilievo. Tuttavia, va detto che la scelta avverrebbe in un elenco di persone che hanno alle spalle almeno 15 anni di carriera (per i CSM) e 20 per l’Alta Corte. Dubitando della loro professionalità si dubiterebbe anche dell’intero percorso di formazione e ingresso nella magistratura. Inoltre, la Costituzione ammette il sorteggio in particolari ambiti come, per il CSM stesso, nella scelta delle commissioni di esame per entrare in magistratura. Un altro modo di spostare l’attenzione dal nodo centrale della riforma è sostenere che essa non serve a risolvere altri problemi della giustizia come assumere i precari che lavorano nel sistema. Occorre ribadire allora che di riforma costituzionale si tratta. I problemi indicati da molti – e che certamente sono da considerare – vanno affrontati seguendo l’iter legislativo abituale non con una riforma costituzionale.
Un’ultima considerazione entra nel dibattito in corso vale a dire che cosa fare circa la responsabilità di illeciti, quando non atti di rilievo penale, attribuita ai giudici stessi. Con l’attuale funzionamento della magistratura essi risultano assai virtuosi poiché nelle centinaia di migliaia di decisioni e di sentenze da loro prese, un numero irrilevante di esse si trasforma in effettivi procedimenti disciplinari a fronte di un numero ben più alto di ricorsi. Per esempio, nel 2025 sono giunti 1.587 esposti al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Di questi esposti, tuttavia, solo una piccola parte, 76, si sono trasformati in effettiva azione penale. Non consideriamo poi le sentenze definitive al termine di tale iter che sono nella maggioranza dei casi molto lievi. Riporto, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 8/2025 pronunciata contro un PM che si era dimenticato dei termini di scarcerazione di un imputato che così è rimasto 43 giorni in più in cella. Il CSM chiude la procedura con questo esito: Per tali ragioni, il Dottor …..deve essere assolto dall’incolpazione allo stesso ascritta, perché l’illecito disciplinare non è configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza. Che una persona sia stata 43 giorni in carcere è un fatto irrilevante. Lascio al lettore la riflessione.
Prima di fare sintesi dell’analisi sopra esposta ricordo che la nostra Costituzione prevede non solo che i tre poteri esecutivo, legislativo e giudiziario siano indipendenti e autonomi ma anche che esercitino un reciproco controllo. L’elemento più ovvio è che la magistratura applichi le leggi approvate dal Parlamento e, viceversa, la Corte costituzionale controlli l’operato del parlamento e del governo. La ratio di questi reciproci controlli è che, pur essendo indipendente, ciascuno dei tre poteri non divenga un corpo a sé stante e autoreferenziale. Sopra di essi vigila la presenza discreta ma sempre attiva del Presidente della Repubblica che ha firmato la legge costituzionale in oggetto non ravvisando in essa alcuna deriva di tipo autoritario.