La mia professoressa di Istituzioni di Filosofia all’Università Cattolica, Sofia Vanni Rovighi, quando affrontava una questione ripeteva sovente questa formula: che cosa consta? La stessa professoressa e gli altri docenti mi hanno anche insegnato che in un dibattito occorre addurre le ragioni di una posizione.
Parto da qui per osservare alcuni aspetti a latere del dibattito in corso sul referendum confermativo di riforma costituzionale per cui siamo
chiamati a esprimere il nostro voto i prossimi 22 e 23 marzo. Nella etimologia dei due verbi di-scutere e di-battere è contenuta una sfumatura interessante che è relativa al fatto di ‘battere’ e ‘scuotere’ le idee messe alla prova per vedere se esse tengano o meno in una argomentazione e aiutino a risolvere un problema e ad arrivare alla verità. Ora, in questa particolare situazione del referendum costituzionale ascolto molti slogan, frasi fatte e numerose falsità, queste ultime ripetute a oltranza e con il piglio della certezza incontrovertibile, per convincere i cittadini circa affermazioni che non esistono nel dettato della legge.
Infatti, il primo elemento da considerare quando si deve riflettere su un testo è conoscere il testo stesso senza demandarne ad altri la lettura. Si dice che l’argomento è troppo tecnico per addentrarsi in esso, tuttavia, penso che sia necessario accostarsi a quanto scritto poiché tutti noi siamo capaci di leggere e possediamo un innato buon senso. La fonte originaria del problema è il fatto di modificare alcune righe dell’articolo 104 della Costituzione, dal momento che le altre modifiche ne derivano di conseguenza. Il testo modificato recita: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.” Con tale affermazione si introduce in magistratura la separazione delle carriere in modo tale che il magistrato giudicante (il giudice del processo) e il pubblico ministero (il magistrato inquirente che cerca le prove e investiga) debbano avere due carriere separate e una formazione specifica avendo essi obiettivi diversi ma convergenti: la ricerca della verità e la tutela del cittadino, sia del presunto colpevole sia della vittima di un reato. Soprattutto va garantita la terzietà del giudice che non deve avere nulla a che fare con indagini e conduzione del processo da parte degli avvocati dell’accusa. Essi (i Pubblici Ministeri) hanno già un notevole potere (per esempio nella fase delle indagini) rispetto all’avvocato della difesa.
L’articolo si preoccupa dunque di – non dico assicurare – ma almeno porre il giudice nella condizione di essere imparziale e terzo rispetto agli altri colleghi che siedono di fronte a lui. Se ciò già accade – come sostengono alcuni – a maggior ragione non dovrebbe sussistere alcun problema ragionevole a scrivere questa norma. La separazione delle carriere, tra l’altro, è applicata in Europa da tutti i paesi dell’Unione europea fatta eccezione per la Grecia e l’Italia. Qui si introduce un altro tipo di argomento che non è ovviamente probante ma da considerare con attenzione. Si chiama confronto pragmatico con altre realtà simili. Potrebbe essere che tutti gli altri sbaglino, ma è alquanto difficile che sia così.
Di fronte a chi sostiene che la Costituzione italiana non debba essere cambiata si può far presente che essa prevede che ci possano essere delle modifiche e proprio su questo argomento già nel 1999 si era introdotto l’articolo 111 per garantire il ‘giusto processo’. Cito testualmente: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”
Dunque, (passaggio logico) il quesito referendario attuale va a completare l’aspetto di terzietà e imparzialità previsto nella riforma del “99. L’argomento è di buon senso poiché il buon senso ci dice che, usando una metafora calcistica, l’arbitro in una partita di calcio non può appartenere a una delle due squadre.