Il Messale del 1962
Papa Giovanni XXIII il 25 luglio 1960, in relazione alle riforme liturgiche attuate dal predecessore papa Pio XII che riguardarono sostanzialmente i riti della Settimana Santa, mediante la lettera apostolica Rubricarum instructum, promulga il nuovo codice delle rubriche per il Messale Romano. Codesto documento entrò in vigore il 1 gennaio 1961 ed andò ad abrogare per ciò che concerne il Breviario le numerose letture patristiche del Mattutino e per quanto riguarda la Messa venne eliminato l’obbligo per il celebrante di leggere l’Epistola e il Vangelo all’altare durante la Messa solenne.
Si abolì il Confiteor da recitare prima della comunione dei fedeli, si sostituì la recita dell’ultimo Vangelo della festa non prevalente, con il Prologo del Vangelo secondo Giovanni in tutte le Messe. Si incorporò in successione la riforma dei riti della Settimana Santa approvati da papa Pio XII nel 1955. Nella Domenica delle Palme venne abolita l’usanza dei tre colpi alla porta della Chiesa chiusa, in attesa di essere poi aperta, per l’ingresso dei fedeli dopo la distribuzione e benedizione delle palme. Il Giovedì Santo la celebrazione In Coena Domini venne celebrata la sera e non la mattina per ripristinare la tradizione della Chiesa antica e si effettuò il rito della lavanda dei piedi a dodici uomini. Il Venerdì Santo venne mutata la locuzione “perfidi ebrei”, che non aveva accezione ingiuriosa, ma a livello linguistico (latino) la locuzione perfidus significa “colui che manca di lealtà, di fede”. Da un punto di vista teologico liturgico è un richiamo all’accettazione di Cristo da parte del popolo eletto, che ancora oggi attende il Messia.
La Veglia Pasquale fu posticipata dalla mattina del Sabato Santo alla sera di esso. Fu abolito l’utilizzo del tricerio (candelabro a tre braccia) e vennero apportate differenti modifiche, tra le molte l’introduzione del rinnovo delle promesse battesimali da parte dei fedeli. Per la prima volta si utilizzò nel rinnovo delle promesse battesimali la lingua locale comunemente parlata all’interno della comunità.
Consilium ad exsequendam constitutionem de Sacra Liturgia
Tra i differenti aggiornamenti conciliari vi fu anche la proposta di riformare la liturgia, tale da consentire all’assemblea una partecipazione più attenta e maggiore, senza però abrogare la celebrazione eucaristica in rito antico. Il Messale promulgato nel 1962 da papa Giovanni XXIII prevedeva gli aggiornamenti sopra citati, permanendo sempre nel rito di San Pio V. Il 4 dicembre 1963 venne promulgata la Costituzione Sacrosanctum Concilium (scriverò in riferimento); in seguito venne istituito il Consiglio per l’attuazione della Costituzione sulla sacra liturgia, il cui presidente fu l’allora Cardinale Giacomo Lercaro il quale, avvalendosi di distinti collaboratori, procedette alla revisione del Messale Romano approvato poi nel novembre del 1969 da san Paolo VI papa.
Ci si avvalse per il rinnovamento della liturgia della collaborazioni delle Conferenze Episcopali. Il gruppo di lavoro, tra i molti cambiamenti, volle sostituire la lingua latina con la lingua locale comunemente parlata all’interno della comunità., si revisionò il calendario liturgico. In riferimento ad esempio si abolì il tempo di settuagesima (estensione della Quaresima) si revocò l’ottava di Pentecoste, conservando esclusivamente l’ottava di Natale e di Pasqua. Per quest’ultima si riportò il tempo pasquale a cinquanta giorni, come lo era al tempo di papa Leone Magno.
Sorge l’istanza: la riforma liturgica segna una scissione con il precedente rito? Si ribadisce anzitempo che il Messale è il medesimo sia per il Vetus Ordo Missae, che per il Novus Ordo Missae. Certo, nel Novus Ordo si ha una netta semplificazione dei riti, si accentra la Parola, i riti di consacrazione vengono notevolmente ridotti e la celebrazione dei Divini Misteri assume sembianze di una cena, più che di sacrificio. Viene inoltre eliminato l’introito, elemento invece fondante nel Vetus Ordo, che veniva proferito ai gradini dell’altare dal celebrante, affinché il Signore gli concedesse misericordia e forza nell’amministrare il sacrificio eucaristico. Positivo invece sempre per quanto concerne la parte sacrificale l’introduzione delle tre anafore eucaristiche:
1. Preghiera eucaristica denominata II che si ispira al testo della Tradizione Apostolica di Ippolito di Roma:
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente: per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi salvatore e redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo egli, nell’ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
2. La preghiera eucaristica III che pone in risalto la dimensione ecclesiologica e cristocentrica della Chiesa:
Veramente santo sei tu, o Padre,
ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
Per mezzo del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo
che, dall’oriente all’occidente,
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Ti preghiamo umilmente:
santifica e consacra con il tuo Spirito
i doni che ti abbiamo presentato
perché diventino il corpo e + il sangue del tuo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo.
Racconto dell’Istituzione
Egli, nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
“Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.”
Allo stesso modo, dopo avere cenato,
prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
“Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.”
Acclamazione
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
Memoriale
Celebrando il memoriale
della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione
e ascensione al cielo, nell’attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie,
questo sacrificio vivo e santo.
Epíclesi sui fedeli
Guarda con amore
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo e un solo spirito. Intercessioni
Lo Spirito Santo faccia di noi
un’offerta perenne a te gradita,
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe,suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,[san N.:santo del giorno o patrono]
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Ti preghiamo, o Padre,
questo sacrificio della nostra riconciliazione
doni pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa N., il nostro Vescovo N.,
l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene
3. Preghiera eucaristica IV quale rielaborazione delle anafore orientali:
E’ veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare la tua gloria,
Padre santo, unico Dio vivo e vero:
prima del tempo e in eterno tu sei,
nel tuo regno di luce infinita.
Tu solo sei buono e fonte della vita,
e hai dato origine all’universo,
per effondere il tuo amore su tutte le creature
e allietarle con gli splendori della tua luce.
Schiere innumerevoli di angeli
stanno davanti a te per servirti,
contemplano la gloria del tuo volto,
e giorno e notte cantano la tua lode.
Insieme con loro anche noi,
fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo:
Nella parte didattica viene invece inserita, oltre alla prima lettura e al salmo, la seconda lettura affinché l’assemblea si nutra della Parola che è sempre in circolarità con il sacrificio eucaristico.
Il ruolo del celebrante
Una delle variazioni più significative tra il Vetus e il Novus Ordo fu il ruolo del celebrante. La Sacrosanctum Concilium non dichiarò l’abolizione del sacerdote versum orientem. La scelta di porlo versum populum fu per esclusiva convenienza, per rendere più agevole la comunicazione tra celebrante e assemblea. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ribadì che l’atteggiamento del celebrante deve essere sempre concentrato sulla persona di Cristo e mai sull’ego. Le inventive e la mancanza di compostezza sono esclusività egocentriche, che non hanno alcuna relazione con gli aggiornamenti liturgici. A livello canonico non si impedisce al celebrante di celebrare il Novus Ordo Missae voltando le spalle all’assemblea, quindi versum orientem.
Il Vetus Ordo Missae è stato abrogato da papa Paolo VI?
La riforma liturgica ha destato non poche perplessità nella Madre Chiesa. Numerosi i fedeli legati al Vetus Ordo Missae che mediante i propri rappresentanti: i vescovi più volte hanno chiesto la facoltà di poter celebrare secondo il rito antico. Si precisa che papa Paolo VI mai abrogò la celebrazione eucaristica in Vetus Ordo. Egli stesso nella cappella papale si avvalse sino alla conclusione del Ministero Petrino della celebrazione eucaristica antica. Il Pontefice inoltre tentò più volte un margine di trattativa con Sua Eccellenza Monsigor Marcel Lefebvre circa la celebrazione eucaristica in rito antico, purché il Vescovo accettasse le differenti riforme proposte dal Concilio Ecumenico Vaticano II.
Il provvedimento di san Giovanni Paolo II papa
Il 3 ottobre 1984 Giovanni Paolo II mediante l’indulto Quattuor abhinc annos concesse ai Vescovi che ne facessero esplicita richiesta la possibilità di celebrare secondo il Messale revisionato nel 1962 da San Giovanni XXIII papa, acciocché nella forma tridentina. Codesto indulto consentiva così a gruppi di fedeli sotto l’egida di un sacerdote scelto dal Vescovo diocesano, che avesse quindi una conoscenza basilare della lingua latina e fosse predisposto a espressioni di fede tridentine, di avvalersi del rito antico, purché venissero rispettate le seguenti e sostanziali condizioni:
- 1. Con ogni chiarezza deve constare anche pubblicamente che questi sacerdoti ed i rispettivi fedeli in nessun modo condividano le posizioni di coloro che mettono in dubbio la legittimità e l’esattezza dottrinale del Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970.
- 2. Tale celebrazione sia fatta soltanto per l’utilità di quei gruppi che la chiedono; nelle chiese ed oratori indicati dal Vescovo (non però nelle chiese parrocchiali, almeno che il Vescovo lo abbia concesso in casi straordinari); e nei giorni e alle condizioni fissate dal Vescovo sia abitualmente che per singoli casi.
- 3. Queste celebrazioni devono essere fatte secondo il Messale del 1962 ed in lingua latina.
- 4. Deve essere evitata ogni mescolanza tra i testi ed i riti dei due Messali
- 5. Ciascun Vescovo informi questa Congregazione delle concessioni da lui date e, trascorso un anno dalla concessione dell’indulto, riferisca sull’esito della sua applicazione.
Papa Giovanni Paolo II rammenta l’importanza di scindersi dalle posizioni lefebvriane, le quali non essendo in correlazione con il Concilio Ecumenico Vaticano II possono acuire con maggior vigore lo scisma.
Il Motu Proprio Summor Pontificum di Sua Santità papa Benedetto XVI
Papa Benedetto XVI già da Cardinale più volte si pose l’istanza, del motivo per cui così facilmente si fosse accantonato il Vetus Ordo Missae. Egli il 7 luglio 2007, dopo circa due anni di pontificato, promulga la Lettera Apostolica Motu Proprio Summorum Pontificum. Tale documento contiene le indicazioni giuridiche e liturgiche, che consente la celebrazione Eucaristica secondo il rito Romano Antico, indicazioni rimaste invariate sino al 16 luglio 2021 data in cui papa Francesco pubblica un’ulteriore Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Traditionis Custodes (sarà illustrata nella seconda parte dell’articolo) che va a limitare la celebrazione secondo il Vetus Ordo Missae.
Contenuto del documento di Sua Santità papa Benedetto XVI
Il rito Romano si distingue nella Chiesa cristiana da altri riti, quali quello ambrosiano, alessandrino, antiocheno, armeno, bizantino e caldeo. Il rito Romano nel tempo è stato adottato dall’intera Chiesa latina. Tale uniformità venne promossa in successione al Concilio di Trento con la promulgazione della bolla pontificia Quo Primum Tempore da papa Pio V. Ne erano esclusi da tale provvedimento, le Chiese che avessero un rito anteriore all’atto della promulgazione della bolla da duecento anni.
Elementi giuridici del Summorum Pontificum:
Papa Benedetto XVI elargisce la facoltà piena ai sacerdoti di rito latino, di avvalersi del Messale revisionato nel 1962. Se a richiedere la celebrazione in rito tridentino sono un gruppo di parrocchiani, basta rivolgersi al parroco, senza dover chiedere al Vescovo diocesano l’autorizzazione. Se il parroco non concede l’autorizzazione, i fedeli possono rivolgersi al Vescovo, se anche codesto si oppone è concessa loro la facoltà di presentare istanza alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei
- 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria della stessa “lex orandi” e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della “lex orandi” della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella “lex credendi” (“legge della fede”) della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico rito romano.
- 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, può usare o il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l’uno o l’altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede Apostolica, né del suo Ordinario.
- 3. Le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella celebrazione conventuale o “comunitaria” nei propri oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l’edizione del Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un intero Istituto o Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.
- 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all’art. 2, possono essere ammessi – osservate le norme del diritto – anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà.
- 5. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l’unità di tutta la Chiesa.
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII può aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una celebrazione di tal genere.
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi.
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono essere idonei e non giuridicamente impediti.
§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali, è compito del Rettore della chiesa concedere la licenza di cui sopra.
6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.
7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia Dei”.
8. Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di fedeli laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può riferire la questione alla Commissione “ Ecclesia Dei”, perché gli offra consiglio e aiuto.
Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente, può anche concedere la licenza di usare il rituale più antico nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della Penitenza e dell’Unzione degli infermi, se questo consiglia il bene delle anime.
§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento della Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora questo consigli il bene delle anime.
§ 3. Ai chierici costituiti “in sacris” è lecito usare il Breviario Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962.
9. L’Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la forma più antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del diritto.
10. La Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, eretta da Giovanni Paolo II nel 1988 continua ad esercitare il suo compito.
Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che il Romano Pontefice le vorrà attribuire.
11. La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode, eserciterà l’autorità della Santa Sede vigilando sulla osservanza e l’applicazione di queste disposizioni.
Si comprende che la volontà pastorale del Pontefice Benedetto XVI fu mossa dall’azione pneumatologica, affinché nulla della fede cristiana venga smarrito, bensì riproposto per accrescere il cammino di ognuno. Il Motu Proprio Summor Pontificum non ha nulla in relazione con la revoca della scomunica da parte dello stesso alla Fraternità Sacerdotale San Pio X ma la valorizzazione di una forma celebrativa che ha forgiato la vita di molti e ancora oggi può essere un monito per risvegliare le coscienze di chi è alla ricerca della verità. Non bisogna certamente cedere ad esaltazioni e nemmeno porsi con pregiudizio dinnanzi a questa forma di celebrazione Eucaristica. Chi ancora oggi afferma una retrocessione da parte di coloro che si avvalgono del Vetus Ordo Missae è pervaso dallo spirito relativista, che di continuo cerca inventive perché non aperto realmente al trascendente. Non si sono infatti in diciotto anni mai verificati casi di incompatibilità giuridica, che hanno richiesto l’intervento del Vescovo diocesano. L’opposizione volontaria alla forma straordinaria della liturgia è azione nefasta, la quale pur creando tribolazione a chi se ne avvale nobilita il corpo mistico di Cristo in attesa del suo glorioso ritorno.