Sospensione delle Messe e chiusura delle chiese: perché il decreto 8 marzo è illegittimo

di Avvocato Cristian Gobbi.

Tavolo sul dopo-coronavirus

Premessa. La normativa emergenziale

Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) oltre a prevedere tutta una serie di prescrizioni, prevedeva alla lettera c) la sospensione degli “eventi di carattere religioso.

Per l’importanza che la disposizione rivesta appare utile trascrivere la fattispecie astratta, che al comma II, dell’art. 1, dispone “2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:(…) c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.

Benvero, pur sulla scorta di tale, giuridicamente atecnica locuzione, “eventi ed ogni forma di riunione anche di carattere religioso”, si perveniva al divieto della Messa e dei riti liturgici.

Merita notare come successivamente, per il tramite del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1 marzo 2020 (rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6”), si giungeva alla misura di cui all’articolo 2, lettera d) ovvero alla permissione all’apertura dei luoghi di culto sub condicione;.

In una parola per quelle regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) e Province previste agli allegati 2 e 3, l’apertura delle chiese era consentita soltanto qualora venisse rispettata la regola del “distanziamento sociale”.

Tale decreto risulta essere, ai fini di un esame della concatenazione normativa il tassello ulteriore e maggiormente restrittivo di tutti i provvedimenti intervenuti. E così accanto alla riproposizione della sospensione di ogni riunione avente carattere religioso giunge a perfino ad occuparsi della stessa apertura dei luoghi di culto, introducendo l’apertura degli stessi sub condicione (“d) apertura dei luoghi di culto e’ condizionata  all’adozione  di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro”).

Il provvedimento che verrà infra esaminato colpisce chi ne vuol esaminare la coerenza logica e sistematica laddove prevede all’art. 2, lett. b) che pur nelle regioni maggiormente colpite dal virus (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) “resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni  (eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina n.d.r.) nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1”.

Ed estendendo tale facoltà alla lett. c) dello stesso articolo, agli sciatori (“e’ consentito lo svolgimento delle attivita’ nei comprensori sciistici a condizione”).Si arriva così al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo che si occupa ancora una volta della materia questa volta giungendo: tanto per la regione Lombardia e per le province di Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,  Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia a ribadire quanto già previsto per l’accesso alle chiese ma giungendo, per il tramite dell’art. 1, lett. d) al divieto dei riti liturgici, iprimis, la Messa, ancorchè tale misura venga dissimulata nel lemma neutrale “sospensione” (d). “Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”).Divieto che viene esteso dall’art. 2 a tutto il territorio nazionale.A fronte di tale inaspettata e, come vedremo del tutto illegittima normativa, in data 8 marzo u.s. la CEI prendeva una posizione ufficiale emettendo un Comunicato che sulla base del decreto del 8 marzo opina: “Rispetto a tale situazione, la CEI – all’interno di un rapporto di confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione del “coronavirus”. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli.

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Benché passato quasi inosservato il Comunicato della Conferenza Episcopale Italiana, lascia perplessi e perfino increduli.

Qualsiasi persona che anche poca conoscenza possa avere del diritto sa che lo Stato italiano non può unilateralmente provvedere alla sospensione (id est divieto) delle “cerimonie religiose, ivi comprese quelle funebri”, peraltro rendendo effettivo il combinato disposto per il tramite dell’art. 4 che configura nella violazione del precetto la configurazione del comportamento di reato di cui all’art. 650 del Codice Penale (‘Inosservanza dei provvedimenti della Autorità’).

Eppure la Conferenza episcopale in alcun modo ha censurato tale contegno istituzionale e omettendo  di far valere la cornice normativa che regola una così importante fattispecie (il culto pubblico) si è  limitata a precisare che “l’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica”.

Sebbene in questa sede si voglia esaminare, ex professo, il tema, non si può non rimanere indifferenti al fatto che la CEI abbia aderito alle decisioni del Governo a “tutela della salute pubblica” dimenticandosi però che la suprema lex è la salus animarum che, in tesi, dovrebbe essere proposta, garantita e difesa a qualunque costo dalla stessa.

I singoli Ordinari, poi, aderivano al decreto puntualizzando (nella maggior parte dei casi) che ciò avveniva “in ottemperanza” al decreto dimentichi di non essere funzionari dello Stato.

Illegittimità del decreto laddove prevede la sospensione del culto e la chiusura delle chiese

Perché dunque il decreto che vieta la Messa sideralmente è illegittimo?

Il provvedimento è invalido per più ragioni.

Diversi commentatori hanno ritenuto che si possa adombrare l’illegittimità appena si consideri le guarentigie costituzionali aventi ad oggetto l’esercizio del culto privato e pubblico come solennemente proclamato dall’art. 19 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”).

Altri hanno ritenuto di precipitare la specie concreta nel fuoco del combinato disposto degli articoli 19 e. 17 Cost. (“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso (…)”, poiché l’apertura dei luoghi destinati al culto ed il conseguente diritto di riunione di culto in luogo pubblico si correla e rende azionabile il diritto di professare il proprio culto.

È evidente infatti che condizionando l’esercizio dei diritti ora menzionati al consenso dell’autorità, verrebbe a questa attribuito un generico potere di veto non previsto dalla Costituzione il quale potrebbe essere esercitato fuor d’ogni normativa.

Il problema, tuttavia rimane, e rinviene proprio dall’ultimo comma dell’art. 17 laddove è previsto “Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

Previsione questa, che innesca articolate analisi esegetiche le quali, ad alcuni, consentono di connestare la sospensione del culto (o anche la chiusura della chiese) per motivi di salute pubblica o di sicurezza.

Ciò premesso, diversamente dai commenti che sono stati fatti e che si sono concentrati sui principi costituzionali in materia, si ritiene di dover sussumere la questione nell’ambito della materia concordataria, ovvero delle norme speciali previste dall’Accordo del 18 febbraio 1984 (ratificato dalla legge 121 del 1985) e riguardanti la sola Chiesa cattolica.

L’art. 2 dell’Accordo risulta fondamentale poiché se nell’incipit riconosce alla Chiesa la piena libertà di svolgere la propria missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione, nel secondo alinea dello stesso comma precisa che la Chiesa ha il diritto, in particolare, di determinare, senza tema di coazioni, il culto pubblico: “In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.

Accanto a questa fondamentale garanzia vi sono poi le norme speciali riguardanti le chiese officiate (ossia dove si svolge regolarmente il culto) che rendono ancor più stringente la previsione.

La chiesa, ovvero l’edificio cultuale, costituisce un bene immobile a cui il diritto concordatario fa corrispondere una disciplina articolata e puntuale, conscio dell’importanza dello stesso quale “bene strumentale” della Chiesa per la realizzazione del proprio fine spirituale.

Nelle chiese aperte al pubblico (ancorché esse possano essere di proprietà statale) i fedeli, durante l’orario di apertura, possono accedere in qualsiasi momento senza dover dimostrare ad alcuno un titolo di permissione.

L’Accordo del 18 febbraio 1984 (legge 121 del 1985), dispone all’art. 7, V co., che gli edifici aperti al culto continuano ad essere soggetti al regime vigente, ossia all’art. 5 dello stesso Accordo letto in uno con l’art. 2 (che detta disposizione consimili a quelle già previste dagli art. 9 e 10 del Concordato del 1929), e all’art. 831, II co., c.c.

L’art. 5 dell’Accordo (in senso più generale l’art. 831 c.c ) laddove prevede che l’occupazione, la requisizione, l’espropriazione, la demolizione possano avvenire soltanto previo accordo con l’autorità ecclesiastica riconosce un fondamentale principio ossia quello per cui gli atti straordinari che importano effetti ablativi anche temporanei alla chiesa e all’esercizio del culto possono essere deliberati previo accordo con l’autorità (ovvero ai sensi del Diritto canonico con l’Ordinario del luogo).

La questione merita un maggior vaglio.

La norma pattizia fa evidentemente riferimento a istituti, e categorie prettamente pubblicistici: requisizione, occupazione, e demolizione sono istituti esclusivi dello jus publicum, attraverso i quali tipicamente l’autorità pubblica sopprime o comprime, in via provvisoria o definitiva, totale o parziale, facoltà, diritti, o legittime aspettative dei titolari, le cui posizioni soggettive sono destinate a soccombere dinanzi alle esigenze superiori del bene pubblico, perseguite ed espresse attraverso il potere autoritativo.

Per questo motivo è corretto affermare che, in sostanza la natura della fonte pattizia (l’art. 5), cui sarebbe tipicamente affidata nel nostro sistema giuridico la regolamentazione dei rispettivi ambiti di potere e giurisdizione degli Stati contraenti, consente di essere applicata a quelle ulteriori fattispecie in cui lo Stato procede per prerogative proprie ovvero in rapporti in cui lo stesso si atteggia quale soggetto pubblico facendo uso dei relativi poteri autoritativi.

La garanzia concordataria che discende dal combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell’Accordo 18 febbraio 1984 è tale che perfino laddove vi siano superiori ed immantinenti esigenze di realizzazione del bene pubblico esse non possono in alcun modo realizzate se non previo accordo con l’autorità ecclesiastica.

La (effettiva) destinazione al culto delle chiese – così come costituisce il punto di forza di una disciplina fortemente limitativa dei contenuti del diritto di proprietà – risulta capace, quindi, di sottrarre tali edifici alla soggezione dei rilevanti poteri autoritativi dello Stato.

In tal senso, appare proficua la considerazione per cui la norma più che rafforzare la protezione del “sentimento religioso” dei credenti, cui sono rivolte altre disposizioni del nostro sistema penale, è teleologicamente diretta a garantire il normale utilizzo cui sono destinati gli edifici sacri così che in alcun modo i fedeli cattolici possano essere privati del culto pubblico e della propria libertà religiosa e la Chiesa deprivata dei propri fini.

Ne consegue che i provvedimenti di sospensione della Messa come di chiusura delle chiese devono ritenersi illegittimi per violazione degli articoli 2 e 5 dell’Accordo, che, peraltro risultano muniti dalla garanzia di cui all’art. 10 della Carta fondamentale che ha costituzionalizzato il principio pacta sunt servanda e che ha quindi posto sotto la sua efficacia gli accordi internazionali resi esecutivi nell’ordinamento italiano.

Fonte: Osservatorio Internazionale Card. Van Thuân

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