Il dibattito sulla 194 e sull’obiezione di coscienza si è di nuovo riacceso, nella sua virulenza, in questi giorni dopo che la Regione Lazio ha indetto un concorso, presso l’ospedale San Camillo di Roma, rivolto esclusivamente ai ginecologi non obiettori. La spiegazione di tale ed evidente discriminazione che è stata fornita da Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, riguarda il contrasto all’obiezione di coscienza e a garantire il rispetto della legge 194. Sono molte le voci che si sono levate in difesa della legge, come quella del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana che, dalla sua pagina di Facebook, fa appello al rispetto della legge schierandosi fra coloro che vedono proprio nell’obiezione di coscienza il rischio alla mancata applicazione della 194. “Ha ragione il Lazio – afferma Mentana – È giusto che la sanità, affidata alle regioni, si doti di medici preposti all’attuazione della 194, e che non si rivelino all’atto pratico indisponibili perché obiettori”. Che in Italia si corra il rischio di non riuscire ad abortire è smentito dai numeri: sono più di centomila le interruzioni volontarie di gravidanza (che ci collocano al sesto posto in Europa) che ogni anno vengono eseguite nel nostro paese, a fronte di un aumento spaventoso della denatalità, che ci pone come fanalino di coda di tutta l’Europa con solo otto nati per mille abitanti. Comunque sono convinto anche io che la 194 non sia del tutto applicata, anzi per quello che prevede la legge ben poco oggi viene rispettato. Se si prende il testo integrale della legge si noterà subito una cosa, che l’obiezione di coscienza è prevista e tutelata dall’art. 9 nel quale si dice che “Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione”. Quindi se si invoca il rispetto per la 194 lo si deve per forza avere per il diritto all’obiezione. Ma andiamo avanti. Nell’art. 1 il testo parla chiaro: “L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”. Secondo la legge, dunque, l’interruzione della gravidanza non riguarda la volontà o meno di avere un bambino, cosa che di norma dovrebbe essere controllata dall’utilizzo di anticoncezionali o di metodi naturali. È la legge che, all’art. 4 e 7, fornisce le condizioni per cui si possa realizzare l’interruzione della gravidanza, condizioni che dovrebbero essere certificate e controllate. Anche qui, come spesso capita nei consultori e anche negli ospedali, l’interruzione viene proposta come una scelta dipendente solo dalla volontà della madre. Un aspetto, invece, del tutto disatteso della legge è quello che riguarda l’intervento dei consultori e delle strutture sanitarie, che all’art.2 viene dettagliatamente elencato. Oltre che informare la madre sui propri diritti e sulle leggi vigenti i Consultori Familiari devono, secondo legge, lavorare per contribuire “a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”. Questo concetto è ripreso anche all’art.5 nel quale leggiamo che “Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, […] di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, […] le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”. Non solo, all’art. 2 si specifica che i “consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”. Quindi sembra proprio che la 194, per quanto garantisca il diritto alla donna di abortire, cerchi in ogni modo, se correttamente applicata come oggi chiedono in tanti, di salvaguardare la sua salute fisica e psichica, soprattutto nel tentativo di superare i problemi che la porterebbero ad abortire, in poche parole, aiutandola a non abortire. Per fare ciò è la legge stessa che indica come soluzione la collaborazione con associazioni ed enti (spesso di volontari) che dovrebbero essere presenti per legge (almeno a titolo informativo) in ogni consultorio e struttura sanitaria. Quando la Cei di Ruini nel 2005 approvò, nel rispetto della legge, la presenza di volontari del Movimento per la Vita nei consultori per informare che esistevano associazioni che avrebbero aiutato le madri in difficoltà e i loro figli, il popolo laicista che oggi sbraita contro l’obiezione di coscienza, gridò all’ingerenza clericale nelle cose dello Stato. Anche in quel caso, come succede oggi, sembra che di questa legge di cui tutti parlano ma che nessuno conosce, importi veramente poco, come interessa poco la vera salute della donna, l’unica vera vittima insieme al bambino di quello che Madre Teresa di Calcutta definiva “la più grande minaccia per la pace”.
La 194 è davvero inapplicata, ma non per quello che dice la “vulgata laicista”
