Eutanasia

di Mario Palmaro

L’Olanda è il primo Paese dell’Unione Europea ad aver legalizzato l’eutanasia. Il percorso attraverso cui si è giunti a questa situazione è stato graduale, ed è passato attraverso un sofisticato meccanismo giuridico che, in un primo tempo, aveva lo scopo di garantire la non punibilità del medico che avesse commesso un atto eutanasico, pur in presenza di norme esplicite che vietano e condannano l’eutanasia medesima. Questo meccanismo era entrato in vigore l’1 giugno 1994, e partiva dal presupposto che il medico coinvolto nell’eutanasia emettesse un certificato di morte non naturale, accompagnato da un rapporto sull’accaduto (una specie di autodenuncia), redatto in base alle linee guida elaborate già nel 1981 dalla Corte di Rotterdam, e poi riviste dalla Royal Dutch Medical Association nel 1985. Spettava

poi al procuratore decidere se le linee guida fossero state rispettate, o al contrario se dovesse avviare un’azione penale. Le linee guida prevedono come presupposti di una legittima richiesta di eutanasia: 1)il paziente deve soffrire di dolori insopportabili; 2) il paziente deve essere conscio; 3)la richiesta di morte deve essere volontaria; 4) al paziente devono essere offerte altre alternative e un po’ di tempo per considerarle; 5) non ci devono essere altre ragionevoli soluzioni al problema; 6) la morte del paziente non può causare un’inutile sofferenza ad altri; 7) ci deve essere più di una persona coinvolta nella decisione; 8) solo un medico può effettuare l’eutanasia sul paziente; 9) è necessario prestare grande cura nel prendere la decisione.
Queste linee-guida sono state rese ancor più permissive dopo che la Corte d’Appello dell’Aja nel 1986 ha stabilito che non solo la sofferenza fisica giustificava la richiesta di eutanasia, ma anche quella psicologica e le potenziali disfunzioni della personalità. Ciò significa che l’accesso all’eutanasia è aperto anche a un soggetto che non possa essere definito clinicamente malato o sofferente. Un segnale inquietante è venuto poi dalla pubblicazione nel 1991 del primo rapporto ufficiale commissionato dal Governo sulla pratica dell’eutanasia, noto come Rapporto Remmelink: il dato più preoccupante è relativo agli atti eutanasici avvenuti in assenza di qualsiasi richiesta da parte del paziente, che ammonterebbero a 1040 nel 1990, accanto ai 2300 casi in cui esiste prova della richiesta. Un caso su tre, dunque, va ricondotto alla cosiddetta eutanasia non richiesta. E ben 8100 pazienti sarebbero stati soppressi con l’uso di dosi massicce di antidolorifici, somministrate non con lo scopo di controllare il dolore ma di accelerare la morte. Nonostante questi segnali, l’Olanda ha proseguito sulla strada della legalizzazione, e oggi ha in vigore una normativa – approvata il 28 novembre 2000 – che ha affermato non solo la non punibilità dei medici, ma la liceità vera e propria degli atti eutanasici. In Italia, finora, l’eutanasia è una fattispecie non esplicitamente contemplata dall’ordinamento. Se qualcuno sopprime una persona che ne ha fatto richiesta esplicita, incorre nelle conseguenze previste dall’articolo 579 del codice penale (Omicidio del consenziente) a patto che la vittima abbia almeno 18 anni, non sia inferma di mente, non si trovi in condizioni di deficienza psichica, non sia stata suggestionata o indotta con la minaccia o con l’inganno a domandare la morte. In assenza di questi presupposti, come a maggior ragione in assenza di qualsiasi richiesta – cioè nel caso di eutanasia per motivi pietosi – il fatto dovrà essere ricondotto alla fattispecie dell’omicidio volontario (art. 575 codice penale).
Vi sono molte ragioni per cui l’eutanasia non deve essere legalizzata da uno Stato laico. Lasciamo ovviamente da parte gli argomenti che sono legati alle convinzioni religiose o all’insegnamento di una chiesa; argomenti tutt’altro che disprezzabili, ma che potrebbero essere ritenuti insignificanti in un’ottica laica e secolarizzata. Parliamo invece dei motivi che sono validi da un punto di vista giuridico. Il primo, il più importante: quello alla vita è un diritto indisponibile, anzi il più importante fra tutti i diritti indisponibili. Ciò significa che non solo non si può decidere della vita di un altro uomo innocente, ma che nemmeno è lecito disporre arbitrariamente della propria. Perfino il suicidio rappresenta giuridicamente parlando un atto illecito, anche se ovviamente non è punito dal codice penale. E’ però sanzionata l’istigazione al suicidio, con il che il legislatore rivela il suo sfavore per chi si toglie la vita. Anche la libertà appartiene a questa categoria di diritti specialissimi: se una persona volesse liberamente diventare schiava di un’altra, l’eventuale contratto fra le parti sarebbe nullo. Con questo si dimostra che non è vero che l’autonomia decisionale del singolo gli permette di fare qualsiasi cosa. Non si può rinunciare a essere liberi, come non si può rinunciare alla vita. Secondo aspetto: l’eutanasia – sia quando è frutto di un’azione (un’iniezione velenosa) sia quando è frutto di un’omissione dolosa e colpevole (sospensione dell’alimentazione) – compor- ta sempre il coinvolgimento di una terza persona, che liberamente si offre di togliere la vita a un’altra. Dunque, anche in presenza del consenso del malato, siamo sempre di fronte all’uccisione di un essere innocente. La legalizzazione dell’omicidio del consenziente è un trauma giuridico che sconvolge radicalmente l’intera impalcatura dello stato di diritto.

Terzo argomento: la richiesta del paziente è solo apparentemente il fondamento dell’atto eutanasico. Infatti, o si decide che qualsiasi richiesta di eutanasia deve essere assecondata, e in tal caso anche una persona sana avrebbe diritto a ottenerla; ma si coglie subito l’esito paradossale di una simile soluzione; oppure lo stato elabora dei criteri in base ai quali si può ottenere la morte pietosa; ma così facendo, si noterà che il vero discrimine è rappresentato da un giudizio sulla qualità della vita, operato dalle strutture dello stato. Dunque, il fondamento dell’eutanasia è sempre e comunque un giudizio esterno al malato, sul fatto che quella vita meriti o non meriti di essere vissuta. Chi o che cosa traccerà l’esile linea di demarcazione fra un paziente che merita di essere terminato e un altro che non lo merita?

Quarto argomento: la decisione del paziente è assolutamente inattendibile. Se è formulata prima della malattia, rimane il dubbio che essa sia ancora valida quando il soggetto ha perso conoscenza; se invece è contestuale alla sofferenza, nessuno può garantire che essa sia lucida e libera, proprio per la morsa che la sofferenza stringe intorno alla psiche del sofferente.

Quinto argomento: la legalizzazione non è un elemento neutro della normazione, ma ha un indubitabile effetto incentivante. Essa mette alle strette tutti i malati deboli – anziani, disabili, abbandonati dalla famiglia, persone sole – costringendoli a interrogarsi se non sia una forma di egoismo sottrarsi a una soluzione percorribile, che altri seguono. Insomma: si suggerisce alla gente qual è la via moderna e pulita per togliere il disturbo.

Sesto argomento: la legalizzazione trasformerebbe radicalmente la missione del medico. Oggi, ogni paziente sa che con ogni buon medico si instaura un’alleanza terapeutica, che ha lo scopo non già di guarire (spesso non è possibile) ma di curare sempre. Il paziente si aspetta che un giorno il medico possa dichiararsi impotente a guarire, ma sa anche che il suo compito non è dare la morte. Con la legalizzazione, il medico assumerebbe – al di là delle ipocrisie pietose dell’antilingua – il compito di funzionario statale addetto alla terminazione di alcuni pazienti. Il nostro rapporto con il medico, il suo sguardo su di noi, cambierebbe radicalmente. In peggio.

Settimo argomento: il cosiddetto pendio scivoloso. In tutti i paesi dove si è legalizzata l’eutanasia solo su richiesta del paziente, ci si è presto accorti che spesso essa viene praticata anche in assenza di qualsiasi domanda del malato. Questo è molto ovvio e persino logico: poiché l’eutanasia è invocata per porre fine a “sofferenze insopportabili”, spesso sono pazienti incapaci di intendere e di volere a subirle (non si sa quanto consapevolmente) e il vero dramma è di coloro che li circondano: ma se uccidere per pietà è ritenuto “il” bene del paziente, non si vede perché mai fermarsi di fronte alla mancanza del suo parere.

Ottavo argomento: i malati cronici costano. Dunque, in un ordinamento in cui fosse accolto il principio che uccidere un innocente è lecito se per motivi pietosi, sarebbe perfettamente coerente attendersi che si ponga fine alle vite ritenute insignificanti ma costose per la società. Ovviamente, in nome del supremo interesse della scienza e della medicina, e della necessità di usare le poche risorse a favore di pazienti con una qualità di vita migliore.

Nono e ultimo argomento: il precedente nazista. Hitler è stato il primo e il più convinto sostenitore dell’eutanasia per motivi pietosi. Le camere a gas naziste sono state inaugurate da tedeschi di pura razza ariana, nient’affatto ostili al regime, ma considerati portatori di “vite senza valore”. Ci sono lettere riservate del Führer al suo medico personale, in cui Hitler spiega le ragioni filantropiche per cui è meglio eliminare handicappati, scemi, storpi, reduci della Prima guerra mondiale. Non ne parla con odio o disprezzo, ma con sincera pietà. Proprio come accade oggi ai fautori dell’eutanasia liberale e democratica. Per rivivere certi orrori non è affatto necessario far rivivere le camicie brune e le svastiche. Basta lasciare spazio alla cultura che fu alla base di quell’orrore. Chissà se la modernità avrà il coraggio di ammettere che i mostri che si agitano nelle parti più segrete del nostro cuore non sono morti con il nazismo, ma sono sempre pronti a riemergere, dietro la faccia pulita e rispettabile della pietà interessata. (Mario Palmaro, in Chiesa, sesso e morale, SugarCo).

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Autore: Libertà e Persona

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