Mentre TG e giornali vedono solo i numeri delle tabelle e i sindacati sono distratti da mille urgenze, la legge italiana grida la verità. Anche i lavoratori “no vax” (che espressione impropria e vanamente offensiva) hanno diritto all’Assegno
alimentare, pari a non più della metà dello stipendio. Questo per il diritto ad esistere e a mantenere le proprie famiglie in nome del diritto costituzionale.
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Infatti
“… la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, prevista dall’art 2, comma 3, del d.l 26.11.2021 n. 172, ha finalità cautelare (“fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e prevenire l’infezione da Sars Cov 2 / assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato / esercitare in sicurezza le attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti ”) al pari della “sospensione cautelare” di cui agli artt. 91 e 92 del DPR n.3/1957 (T.U. impiegati civili dello Stato), disposta anch’essa cautelarmente a tutela di un interesse pubblico, sebbene di altra natura; …” (citato dalla domanda)
“… come statuito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.258/1988, “appare ragionevole l’attribuzione all’impiegato sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non superiore a metà dello stipendio, tenuto conto della sospensione della prestazione lavorativa disposta cautelarmente nell’interesse pubblico” … (citato dalla domanda)