La proprietà privata come diritto “vero e perfetto”

di Silvio Brachetta.

La proprietà privata – tra le altre cose – è il «fine prossimo che si propone l’artigiano», per mezzo del suo lavoro. Lo scrive Leone XIII nella Rerum Novarum[1]. Il pontefice usa qui altri due sinonimi della proprietà privata: il «necessario alla vita» e la «dovuta mercede».

Ma la cosa notevole è che – sempre secondo Leone XIII – la proprietà privata è retta da un «vero e perfetto diritto», secondo il quale l’operaio può «esigere» e «investire come vuole» quello che, per mezzo del lavoro, è diventato suo.

Leone XIII rincara: la proprietà privata è di «diritto naturale», poiché «conforme alla natura» umana. Quindi non si tratta di un contratto sociale, né di una convenzione stipulata di comune accordo tra le parti. È, cioè, nella natura umana il possedere i beni materiali e spirituali, ovvero il poterne disporre, farne uso direttamente.

Il pontefice precisa che, al diritto alla proprietà privata, «non si oppone per nulla» il principio della destinazione universale dei beni «poiché quel dono egli lo fece a tutti, non perché ognuno ne avesse un comune e promiscuo dominio, bensì in quanto non assegnò nessuna parte del suolo determinatamente ad alcuno, lasciando ciò all’industria degli uomini e al diritto speciale dei popoli».

Contro l’ipotesi socialista, Leone XIII ammette sì che l’uso della terra è dato a «tutto il genere umano», ma non nel senso che i beni fossero simultaneamente a disposizione del godimento di tutti (comunismo), ma in modo che ci fosse una distribuzione assennata dei beni, secondo le capacità delle nazioni.

Il diritto alla proprietà privata è definito «vero e perfetto» anche perché Leone XIII ha ben presente che il «defraudare gli operai della giusta mercede» è uno dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio e, quindi, è cosa gravissima.

Quanto alla proprietà privata, la Rerum Novarum non fa distinzione tra ricchi e poveri, se non per dire che i ricchi sono in una posizione privilegiata e che la relazione tra le classi sociali dev’essere equilibrata mediante l’applicazione della giustizia e della carità.

Uno tra i temi maggiormente e colpevolmente dimenticati dalla politica e dall’economia contemporanea è la questione delle imposte. Non riesce ad entrare nella testa di chi amministra il bene pubblico che aumentare il carico fiscale a dismisura equivale a rubare – e proprio in virtù dell’esistenza della proprietà privata.

Leone XIII si è raccomandato «che la privata proprietà non venga oppressa da imposte eccessive», altrimenti si avrebbe un annientamento della proprietà privata: lo Stato non può farlo poiché «il diritto della proprietà privata deriva non da una legge umana, ma da quella naturale». È, dunque, «ingiustizia ed inumanità esigere dai privati più del dovere sotto pretesto di imposte».

Dello stesso tenore è il pronunciamento di Pio XI nella Quadragesimo Anno[2]: non è lecito allo Stato «di aggravare tanto con imposte e tasse esorbitanti la proprietà privata da renderla quasi stremata». Da notare che la critica dei pontefici all’eccessiva pressione fiscale non è associata, se non indirettamente, ai grandi principi della giustizia e della carità, ma immediatamente proprio alla legittimità della proprietà privata.

Anche Pio XI si dilunga, nella sua enciclica, sulla proprietà privata e sul pericolo socialista di annullarla. Tra l’altro, mettere mano alla mercede altrui è del tutto illecito: «l’abolizione della proprietà privata tornerebbe, non a vantaggio, ma a estrema rovina della classe operaia».

È vero, al contrario, che la proprietà privata ha la duplice «specie» di «individuale e sociale» – secondo il magistero richiamato da Pio XI. Vi sono, pertanto, dei doveri inerenti la proprietà, legittimamente regolati dallo Stato. Lo Stato, però, non può disporre della proprietà «arbitrariamente», poiché «l’uomo è anteriore allo Stato» (in conformità alla sua natura). Si tratta di una questione fondamentale: «il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura, cioè dal Creatore stesso, sia perché gli individui possano provvedere a sé e alla famiglia».

Lo Stato ha potere sulla proprietà privata, perché il bene comune passa tanto per la dimensione individuale, quanto per quella sociale della proprietà. Non tutto è lecito a chi possiede e a chi usa di ciò che possiede. Per questi motivi è giusto affermare che la proprietà «non è immobile».

Prendere, però, a pretesto l’abuso (specialmente del capitale) sulla proprietà – scrive Pio XI – non può invalidare il principio secondo cui «bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni, diritto che lo Stato non può sopprimere».

La proprietà privata, insomma, non deriva da legge umana, ma da legge naturale e lo Stato può «semplicemente temperarne l’uso e armonizzarlo col bene comune».

È da precisare che la tradizione cristiana e, in particolare, la Dottrina sociale della Chiesa hanno sempre esortato a considerare la proprietà privata come un mezzo e non un fine, a vantaggio non solo personale, ma sociale e comunitario[3]. Rimane primariamente la signoria di Dio su ogni realtà creata, anche se l’uomo ha la vocazione di partecipare ai doni del Creatore, disponendone e utilizzandone per il bene.

Proprio perché l’uomo possiede i beni donati a lui dal Creatore, è chiamato a seguire la via della carità e della giustizia – compiuta in Cristo – che consiste nel donare a sua volta le cose messe a disposizione dalla Provvidenza per il bene di tutti.

[1] Leone XIII, Lettera enciclica Rerum Novarum, 15/05/1891. Si prendono in considerazione i nn. dal 4 al 12.

[2] Pio XI, Lettera enciclica Quadragesimo Anno, 15/05/1931. Si prendono in considerazione i nn. dal 25 al 49.

[3] CfCompendio della Dottrina sociale della Chiesa, LEV, nn. 176-181.

Fonte: Osservatorio Internazionale Card. Van Thuân

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