Fine vita, trappola gesuitica

Dottrina sociale di Stefano Fontana.

“Aggiornamenti sociali”, la rivista milanese dei Gesuiti, dedica un articolo del numero di novembre al fine vita. Padre Giacomo Costa scrive un “contributo per una legge condivisa”, e conclude: “Solo il rispetto e l’ascolto di tutte le posizioni, all’interno dell’orizzonte definito dalla nostra Costituzione, ci consentiranno di arrivare ad una legge che potremo autenticamente definire ‘nostra’ in quanto di tutti. Sarà tanto migliore quanto più saremo capaci di impegnarci nel dialogo che la sua elaborazione esige”. Un tempo si sarebbe chiesta una legge “giusta”, oggi invece si chiede una legge “condivisa”, che nasca dal confronto, dalla partecipazione, dal dialogo pubblico di “tutte le posizioni”, di “tutte le visioni del mondo presenti in una società pluralista”. Si tratta quindi di fondare la legge sul consenso e non sulla giustizia

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Aggiornamenti sociali, la rivista milanese dei Gesuiti, dedica un articolo del numero di novembre al fine vita. Padre Giacomo Costa scrive un “contributo per una legge condivisa”, come dice il titolo. Dopo aver esaminato i vari aspetti del problema del fine vita, l’autore così conclude: “Solo il rispetto e l’ascolto di tutte le posizioni, all’interno dell’orizzonte definito dalla nostra Costituzione, ci consentiranno di arrivare ad una legge che potremo autenticamente definire ‘nostra’ in quanto di tutti. Sarà tanto migliore quanto più saremo capaci di impegnarci nel dialogo che la sua elaborazione esige”.

A proposito del fine vita – quindi dell’eutanasia, del suicidio assistito e della sospensione delle “cure” di sostegno vitale – un tempo si sarebbe chiesta una legge “giusta”, oggi invece si chiede una legge “condivisa”, che nasca dal confronto, dalla partecipazione, dal dialogo pubblico di “tutte le posizioni”, di “tutte le visioni del mondo presenti in una società pluralista”. Si tratta quindi di fondare la legge sul consenso e non sulla giustizia. Ma il consenso, ancorché frutto di un ampio dibattito democratico, su quali basi potrà fondare la verità, essendo piuttosto il contrario: il consenso ha senso solo se rispecchia la verità delle cose, non è la verità a meritare tale nome in quanto rispecchia il consenso. Di una legge fondata sul consenso è lecito avere molta paura. Non solo perché un consenso non manipolato è una assurda utopia, ma anche perché perfino un consenso non manipolato non può essere fonte di verità, la quale o è oggettiva o non è, o si impone al consenso dimostrando di non averne bisogno o non è. Se una legge, per essere giusta, ha bisogno di avere consenso, ha definitivamente perso la possibilità di essere giusta.

Oltre che fondata sul consenso, padre Costa vuole anche una legge “nell’orizzonte definito dalla nostra Costituzione”. Torna nuovamente il consenso. La nostra Costituzione, infatti, è frutto di un consenso, quello dei Costituenti. Durante la sua vita il consenso delle forze politiche in Parlamento l’ha però anche stravolta, basti pensare a vita e famiglia. La Carta non può quindi essere l’”orizzonte”, essa stessa deve dare conto ad un orizzonte più ampio che la legittimi, perché il consenso non riesce a farlo. Come abbiamo già detto: lo stesso principio del consenso ha fondato la Carta e nello stesso tempo non l’ha rispettata. Il principio del consenso fonda e s-fonda, è plastico ed elastico e decide via via nel tempo dell’”orizzonte della Costituzione”. Sicché non c’è più nulla di fermo ma tutto diventa oggetto di interpretazione consensuale.

Fin qui mi sono soffermato su aspetti di metodo per mostrare il pericoloso passaggio dalla legge giusta alla legge condivisa. Se arriviamo al contenuto dell’articolo di padre Costa notiamo un punto decisivo: gli interventi di sostegno vitale – ventilazione, idratazione, alimentazione – sono da lui chiamati “cure”, facendo propria la terminologia della legge 217 (218) sul fine vita, anche essa fondata solo su un consenso. Egli può quindi sostenere che c’è differenza tra sospensione dei sostegni vitali e assistenza al suicidio. I primi diventano moralmente e giuridicamente legittimi in quanto ormai la tecnologia avanzata li avrebbe trasformati in “terapie”, mentre col secondo si aiuta il morente sospendendo le “terapie” vere e proprie, non coincidenti con i sostegni vitali. Ma – ci si chiede – se anche i sostegni vitali sono considerati “terapie” non c’è alcuna differenza tra sospendere queste e sospendere le terapie vere e proprie. Anch’esse sono infatti terapie vere e proprie.

Costa parte quindi da un assunto: in alcuni casi la sospensione dei sostegni vitali si può sospendere e questo non è aiuto al suicidio ma esercizio del diritto alla sospensione delle cure. Ma si tratta di un assunto, per niente frutto di un dibattito. Ed anche se fosse il frutto di un dibattito pubblico ugualmente non sarebbe sostenibile, perché il rispetto della vita comporta oggettivamente dare da mangiare e da bere.

Fonte: La nuova Bussola Quotidiana

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