Spigolare

spigolare

di Andrea Bartelloni

Il pane è sempre stato l’alimento base delle popolazioni mediterranee e ha, da sempre, un significato che trascende il lato puramente alimentare. Proprio il giorno della festa del Corpus Domini, Pane che si fa Carne, che quest’anno è caduta il 29 maggio, ricorrono anche i 150 anni dalla scomparsa di Nazareno Strampelli (1866-1942). Lo ricordano con un breve intervento Sergio Salvi e Roberto Defez nell’inserto Domenicale del Sole 24 Ore del 29 maggio.

Chi era costui? Marchigiano, si laureò in Scienze agrarie a Pisa e fu celebrato come il «mago del grano». Realizzò, infatti, decine di varietà di frumento che consentirono l’incremento di resa per ettaro con notevoli benefici per le popolazioni. La sua attività per il miglioramento genetico del frumento fu resa possibile grazie alle ibridazioni e alla selezione genealogica e si rivelò importantissima anche nel dopoguerra fino ai nostri giorni. Ma il frumento, la sua raccolta e un istituto curiosamente codificato nei secoli scorsi, quello della spigolatura, attirò l’attenzione di Benedetto XIV che si pronunciò nel 1742 di fronte al mutamento in atto dei rapporti tra proprietà e carità.

Molti proprietari terrieri, anche degli Stati pontifici, si rifiutavano di lasciare che i poveri e i bisognosi andassero nei loro campi a spigolare. La spigolatura, descritta nell’Antico testamento e cantata anche da Dante, consisteva nella raccolta di quelle spighe rimaste nei campi dopo la mietitura. Raccolta preziosa per chi non aveva nulla e poteva sperare di fare un po’ di pane con quel poco lasciato dai mietitori. Il pontefice prende spunto da questa consuetudine per difenderla e codificarla, ma ne approfitta anche per ribadire il concetto che la proprietà non è assoluta, ha dei limiti che devono essere rispettati. Un documento di dottrina sociale che anticipa di molto quelli più famosi, ma che la dice lunga sull’attenzione dei Papi per le condizioni sia del lavoro che delle persone più indigenti che vivevano nello Stato pontificio.
Questo documento, dimenticato dai più,

ricorda ai proprietari che quello che hanno viene da Dio e che la generosità verso gli indigenti sarà ricompensata abbondantemente.
Una lezione anche per l’oggi e lo riproponiamo in una sintesi tratta da: Insegnamenti Pontifici, vol. 13, Problemi Agricoli e Rurali, pagg.13-17, Ed. Paoline, 1961.

LA PARTE DEI POVERI
BENEDETTO XIV (1740-1758), Enc. Acerbi pleni doloris, agli Arcivescovi e ai Vescovi degli Stati Ecclesiastici – 22 maggio 1742.

1. Furono causa di grande dolore per il Nostro cuo­re paterno le lamentele dei poveri che Ci giunsero numerose, nel mese di giugno dello scorso anno, quando trovandoCi nella Nostra residenza di Castel Gandolfo, per ritemprare le Nostre forze, approfit­tando della salubrità e dolcezza del clima, andavamo a passeggio nei dintorni. Infatti un numeroso gruppo di persone Ci fece sentire, tra lamenti e pianti, lagnanze contro i padroni dei campi, che, solo preoccupati delle cose terrene, non vogliono più rispettare l’anti­ca e pia consuetudine di lasciare libertà ai poveri di spigolare le spighe rimaste indietro nei campi, dopo la mietitura, ma le riservano agli affittuari dei campi, dietro compenso, o le abbandonano in pascolo ai greggi di animali, rivolgendo a propria utilità ciò che una pia e santa usanza lasciava a sollievo dei po­veri.
Queste lamentele, che ogni giorno giungevano alle Nostre orecchie, furono ribadite da suppliche scritte dai poveri ed a Noi indirizzate, affinché Noi, con la Nostra autorità ristabilissimo, a beneficio co­mune, l’antica libertà di spigolare, ingiustamente a­brogata.

2. Noi fummo assai impressionati da tale arbitra­rio modo di fare, esorbitante senza dubbio dai li­miti del diritto di proprietà e, ancorché siamo convinti, dalla chiara testimonianza delle Sacre Scritture, che non si può in alcun modo tollerare simile condotta, abbiamo tuttavia voluto differire la soluzione di que­sto importante affare, per cercare lume presso gli inter­preti della Sacra Scrittura, che per allora Noi non avevamo a portata di mano. Non abbiamo voluto prendere una decisione se non dopo esserCi esatta­mente informati della legislazione vigente al riguar­do.
Ciò fu un bene, perché in seguito Noi abbiamo a­vuto, pur tra le gravi preoccupazioni dell’ora presente, sufficiente tempo per studiare la questione con la necessaria calma; e perché abbiamo potuto, nel frat­tempo, renderCi conto che questo abuso era pene­trato anche in altre Province degli Stati Ecclesiasti­ci, con grande detrimento dei poveri, i quali, con le loro suppliche e le loro lacrime, hanno affidato a Noi la loro causa.
L’insegnamento della Sacra Scrittura
3. Il Nostro cuore si commosse, e Noi ora scriviamo con maggiore sicurezza, perché la stessa parola di Dio insegna con chiarezza ed autorità che i padroni dei campi hanno il dovere di esercitare verso i poveri questa liberalità. Voi infatti conoscete molto bene, o venerabili Fratelli, quanto è scritto nel Levitico: « Quando mieterai i tuoi campi, non mietere tutta l’estensione del campo, nè raccogliere le spighe tra­lasciate. E nella tua vigna non racimolare, né racco­gliere i granelli che cadono, ma lasciali che se li pren­dano i poveri e i forestieri. Io sono il Signore Dio vostro » (a). Ed ancora nel Deuteronomio si legge: « Se, mietute le biade del tuo campo, per dimentican­za avrai lasciato un manipolo, non tornare a prenderlo; ma lascialo al forestiero, all’orfano, alla vedova, af­finché il Signore Dio tuo ti benedica in tutte le ope­re delle tue mani. Dopo la raccolta delle olive, non tornerai a prendere ciò che è rimasto sulle piante; ma lo lascierai al forestiero, all’orfano, alla vedova. Così quando vendemmierai la tua vigna, non starai a raccogliere i raspolli; ma li lascierai per il forestiero, per l’orfano e per la vedova » (b).

L’esempio di Booz
4. Bisogna qui aggiungere ciò che si legge nel li­bro di Rut. Costei disse a sua suocera Noemi: « Se me lo permetti, andrei nei campi a raccogliere le spi­che sfuggite alle mani dei mietitori, da qualunque pa­drone che mi favorisca ed usi bontà verso di me » (a). E poco dopo andò nel campo di Booz a spi­golare, come ci racconta la Sacra Scrittura: « Andò a raccogliere le spighe dietro ai mietitori » (b). Booz poi chiese chi era quella donna; gli dicono che era una Moabita; altri dissero che era dal mattino presto che spigolava. Booz disse allora a Rut: «Senti, fi­gliuola, non andare a spigolare in altri campi, lasciando questo, ma sta insieme alle mie serve, e va loro dietro dovunque mieteranno; perché io ho dato ordine a tutti i miei servi di non molestarti» (c). E lungi dal mole­starla, quest’uomo di gran cuore non si accontentò di lasciarla raccattare le spighe abbandonate, ma le per­mise anche di mietere, dicendo a tale scopo ai mieti­tori: « Anche se desiderasse mietere con voi, lasciatela fare » (d). Quando Rut ritornò a casa e mostrò alla suo­cera la straordinaria raccolta di grano che aveva fatto, Noemi, con memore e grato pensiero, non mancò di riferire la messe raccolta a colui che l’aveva loro pro­curata, ed esclamò: « Sia benedetto chi ha avuto com­passione di te! » (e).
Natura del precetto
5. Sarebbe troppo lungo per Noi ricordare le senten­ze dei sacri Interpreti e dei Giuristi, su tale materia. Bisognerebbe fare lunghe e laboriose ricerche presso costoro per stabilire se la legge che prescriveva di lasciare spigolare i poveri è cessata con l’Antica Al­leanza; se essa era un consiglio di carità o piuttosto un comando da osservarsi per legge di giustizia. Se que­sto doveroso atto di pietà verso i poveri proveniva dal precetto della divina Legge, questa donna avrebbe potuto reclamare, per diritto, le spighe cadute nel cam­po di Booz; essa invece, per ottenerle, usò la pre­ghiera e l’ingegnosità (a).

Esortazione ai proprietari ed ai coltivatori
6. Lasciamo di determinare la cosa; la Nostra solleci­tudine presente mira ad esortare i proprietari dei campi a voler imitare un simile esempio e a non voler pri­vare i poveri di un così esiguo soccorso. I padroni dei campi non dimentichino che se possono mietere, ciò non è per merito proprio, ma è un singolare dono di Dio, che concede il cibo al tempo opportuno. Essi non dimentichino che ciò che per pietà danno ai poveri sarà loro ridonato, e in misura assai maggiore, dai più abbondanti frutti che per questo darà loro la terra. Questo è testimoniato in più luoghi della Sa­cra Scrittura, e specialmente nel Deuteronomio, do­ve Dio fa questa promessa a coloro che permettono ai poveri di spigolare: « Il Signore così ti benedirà in tutte le opere a cui porrai mano » (a).
[Invito ai Vescovi a difendere la causa dei poveri ed a fare ritornare in vigore la costumanza di spigolare, anche do­ve é stata soppressa.] (b).

NOTE
3a Lv 19, 9-10
3b Dt 24, 19-21
4a Rt 2, 2
4b Rt 2, 3
4c Rt 2, 8-9
4d Rt 2, 15. 4e Rt 2, 20.
5a Longa Nobis oratione uti necesse esset, si Sacrorum Interpretum, si juris quoque Consultorum sententias ea de re afferre vellemus; ipsis diu, multumque perquirentibus, an veteri lege cessante, permittendarum Spicarum praeceptum obsoleverit: An charitatis officiosae monitum, vel potius justi­tiae exigentis imperium fuerit. Si enim ex praecepto Divinae Legis proflueret haec pietas in Pauperes exercenda: quaesito veluti ex praecepto jure Mulier in Agro Booz decidentes Spi­cas sibi vindicasset, nec ad eas obtinendas caute inita fuissent prudentiae, et artis ingeniosa consilia.
6a Dt 14, 29.
6b Su questo medesimo argomento si cf. la Costituzione Apostolica di Benedetto XIV, Ex commisso Nobis, 17 mag­gio 1751.

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Autore: Libertà e Persona

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