Croazia: cosa sta accadendo sulla fecondazione medicalmente assistita.

SITUAZIONE:
Attualmente in Croazia è in vigore la Legge sulla fecondazione medicalmente assistita del 2009, la quale permette la FMA omologa ed eterologa. La legge non permette né il congelamento né la donazione di embrioni, né ammette alla procedura donne che non hanno un partner maschile.

Il nuovo Progetto di legge fornisce soluzioni molto più liberali affermando la necessità di conformare la legislazione della Repubblica di Croazia alle più moderne soluzioni legislative europee in questo settore. Nella sua interezza essa viola la Costituzione della Repubblica di Croazia, la quale afferma: “Ogni essere umano ha diritto alla vita” (art. 21).

CONGELAMENTO DEGLI EMBRIONI – con destino ignoto
Con la procedura si può avere un numero massimo di dodici ovuli. La coppia decide se fecondarli tutti oppure solamente alcuni di essi, mentre gli altri ovuli vengono congelati. Se vengono fecondati tutti e dodici, due embrioni (a titolo di eccezione tre embrioni per donne al di sopra di 38 anni, i pazienti di oncologia, persone cui precedenti procedure non hanno avuto successo, nonché in caso di grave infertilità maschile) vengono inseriti nell’utero, mentre gli altri 10 vengono congelati. (art. 7).
Il congelamento è a carico dello Stato per la durata di cinque anni, mentre successivamente i genitori biologici possono pagare le spese di conservazione per ulteriori cinque anni oppure, previo consenso scritto, possono donare i propri embrioni “per permettere la gravidanza e il generare a un utente della FMA che dà il proprio consenso a sottoporsi a tale procedura”.
La legge non fornisce alcuna indicazione circa il destino degli embrioni dopo dieci anni, oppure dopo cinque anni qualora i genitori biologici non paghino, e non desiderano accettare la “donazione”.
La legge non fornisce indicazioni circa il destino dei circa 11.000 embrioni attualmente congelati nelle cliniche croate.
Non vi sono limiti alla donazione di gameti con riferimento alla loro importazione/esportazione, mentre per la donazione di embrioni vi è la condizione che essi verranno dati a coppie che curano l’infertilità in Croazia (che possono essere anche cittadini stranieri – a condizione che la procedura abbia luogo in Croazia).

DIRITTO ALLA FMA “PER LE DONNE CHE NON VIVONO NEL MATRIMONIO O IN UN RAPPORTO DI CONVIVENZA REGISTRATO“
Le donne single hanno diritto alla FMA, non vi è alcun obbligo di dimostrare il proprio stato civile, come al contrario devono fare le coppie sposate o conviventi – il bambino viene privato del diritto al padre, viene di proposito creata una famiglia con un solo genitore o “con due mamme”. In questo modo si offre la possibilità che coppie lesbiche possano avere un bambino e si crea una situazione per la quale in seguito si chiederà un riconoscimento legale dello stato esistente. Si introduce in questo modo il pericoloso precedente che una situazione “de facto” finisce per diventare “de iure” e non viceversa, che “de iure” crea le situazioni “de facto” . (art. 10 paragrafo 3)
Quale criterio per stabilire l’infertilità, anziché una vita sessuale non protetta con un partner maschio per un determinato periodo temporale viene introdotto il concetto di “riserva delle ovaie“.

• FECONDAZIONE SENZA LIMITI DI ETA’ (art. 10 paragrafo 2.)

Hanno diritto alla FMA a carico del Bilancio dello Stato donne fino al 42° anno di età. Ciò significa che anche donne più anziane possono accedere alla FMA se sostengono le spese per l’esecuzione della procedura.

• FECONDAZIONE ETEROLOGA – DONAZIONE DI GAMETI E DI EMBRIONI
Vi è la possibilità di donazione degli embrioni (anche con la FMA omologa) che sposi o conviventi non desiderano utilizzare per procreare essi stessi. Vi è l’anonimato del donatore per gli utenti della procedura FMA, che tuttavia non sussiste per il figlio che entro il 18° anno di età deve essere informato del modo in cui è stato concepito (da parte dei genitori) e ha diritto a prendere visione del registro dello Stato che contiene i dati dei suoi genitori biologici. Non viene invece considerata la possibilità per il giovane di prendere visione dei dati relativi a eventuali fratelli e sorelle. (art. 8)
Per la donazione di gameti e di embrioni è previsto il rimborso delle spese vive (art. 21 paragrafo 2)
Al momento dell’inserimento dei gameti o degli embrioni deve sussistere un matrimonio o una convivenza registrata (da comprovare previa presentazione di apposita documentazione), e ciò significa che al momento del concepimento tale matrimonio o convivenza non devono obbligatoriamente esistere, e si possono realizzare e congelare gli embrioni anche alcuni anni prima del matrimonio. (art. 11)
L’obbligo di supporto psicologico e psicoterapeutico sussiste solamente nel caso di fecondazione eterologa. (art.13)
Esiste la possibilità di rinunciare alla procedura di FMA fino a quando i gameti o gli embrioni non sono stati inseriti nel corpo della donna – in tal caso gli embrioni vengono conservati a scopo di donazione. (art.14)

TRE FIGLI DELLO STESSO DONATORE
“I gameti donati di una persona possono essere utilizzati per la procedura della fecondazione medicalmente assistita fino a quando non si giunge alla nascita di un numero massimo di tre bambini in una o più famiglie” (art. 26 paragrafo 1). I gameti rimanenti vengono distrutti, mentre “gli embrioni non possono essere oggetto di donazione“ (art. 26 paragrafo 4).

FECONDAZIONE SENZA LIMITI DI NAZIONALITA’ E DI STATO DI RESIDENZA
La legge non accenna in alcun modo alla cittadinanza delle persone che chiedono la procedura di FMA né allo Stato di residenza.

Apertura delle porte all’EUGENETICA
Scopo della procedura è che nasca un BAMBINO SANO (art. 3 paragrafo 2), e tra i metodi di FMA viene inserita anche la diagnostica pre-impianto (art. 9).
E’ vietato scegliere il sesso del nascituro, ma ciò diventa possibile “allo scopo di evitare gravi malattie ereditarie connesse al sesso del nascituro” (art. 27 paragrafo 2)

La RACCOLTA DI GAMETI, TESSUTI ED EMBRIONI è vietata, a eccezione della Banca dei gameti, dei tessuti e degli embrioni previa autorizzazione da parte della Commissione nazionale (art. 30).

• MORTE O PRIVAZIONE DELLA CAPACITÀ NEGOZIALE DEI GENITORI BIOLOGICI
In questo caso gli embrioni “possono essere donati ai utenti del diritto alla FMA per la fecondazione e la nascita di un bambino” (art. 22 paragrafo 4). Questa norma apre la questione della “proprietà” e dell’assenso alla donazione se è sopravvissuto un partner e quello defunto non ha dato il proprio assenso. Non viene menzionato il destino dell’embrione nell’ambito di una successione, quale ruolo hanno i fratelli e le sorelle più anziani (soprattutto se sono maggiorenni). La legge non dice nulla di ciò che accade in caso di divorzio o di scioglimento della convivenza registrata.

• CONSERVAZIONE DI GAMETI E DI EMBRIONI IN CASO DI MALATTIA

Le persone minacciate da infertilità a causa di una malattia possono congelare gameti ed embrioni – senza che venga stabilito un limite temporale (per le persone maggiorenni), oppure solamente gameti (nel caso di persone minorenni) fino all’età di 42 anni per le donne e 50 per gli uomini. In caso di morte di queste persone, i gameti vengono distrutti, mentre gli embrioni diventano di proprietà dell’istituzione sanitaria che li deve utilizzare per una donazione. (art. 34).

DIVIETI E AMMENDE
E’ vietato effettuare la clonazione, la maternità surrogata, mescolare gameti umani con gameti animali, svolgere lavoro scientifico e di ricerca sugli embrioni.
Non sono vietate l’importazione e l’esportazione di gameti e di embrioni (ciò viene menzionato nell’introduzione alla legge, ma non nel testo che viene votato). (art. 36.
Le ammende sono solamente di natura pecuniaria – la legge precedente prevedeva invece anche pene detentive. Tali ammende pecuniarie sono del tutto irrisorie se si considera il profitto che si può realizzare violando la legge (artt. 56-57). Non è previsto un aggravamento della pena per la reiterazione delle violazioni e per l’organizzazione di associazioni allo scopo di commettere infrazioni; non è prescritta alcuna punizione di sospensione o ritiro della licenza per poter svolgere questa attività, né alcuna punizione per avere fornito dichiarazione false dinanzi al notaio.

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